Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6277 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6277

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20034/2012 proposto da:

P.C.M., (OMISSIS), B.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RICCARDO LUDOGOROFF, SERGIO

MONTICONE;

– ricorrenti –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCULLO 3,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE, rappresentato e difeso

dagli avvocati RENATO CIAMARRA, LUIGI BERGOGLIO;

ALLIANZ SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

VA.VA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato MARIO FERRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE PIOZZO DI ROSIGNANO;

– controricorrente e ric. incidentale –

e contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 571/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato MIGLIACCIO Paolo con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LUDOGOROFF Riccardo, difensore delle ricorrenti, che

insiste sull’accoglimento dei tre motivi di ricorso;

udito l’Avvocato SPASARI Maria Letizia, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato SPADAFORA Giorgio e l’Avvocato FERRI Mario che

rispettivamente il primo si riporta il secondo chiede l’accoglimento

del controricorso incidentale condizionato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del controricorso incidentale condizionato che rimane

assorbito.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 10 marzo 2004 Va.Va. convenne innanzi al tribunale di Torino P.C.M., B.M. e V.R., esponendo:

– di aver acquistato, in data (OMISSIS) l’area edificabile sita in (OMISSIS), individuata al catasto dei terreni al fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), che costituiva parte integrante di un compendio immobiliare più ampio e che, sulla base di un progetto predisposto dall’architetto V., era stato oggetto di frazionamento, per la realizzazione di tre distinte unità abitative, individuate poi al catasto dei terreni come mappali (OMISSIS);

– realizzati gli immobili con un unico accesso sulla pubblica via, era stata costituita una servitù di passaggio reciproca per i tre lotti, come riportato nell’atto di acquisto avente ad oggetto il proprio fondo;

– la nota di trascrizione redatta dal notaio rogante indicava in modo errato il mappale, non essendo riportata l’esistenza di servitù di passaggio a carico del fondo (OMISSIS), mentre la successiva rettifica era stata predisposta dal notaio medesimo solo in data (OMISSIS);

– in data (OMISSIS), peraltro, il V. aveva venduto l’area edificabile n.(OMISSIS) alle convenute P. e B., senza dare atto dell’esistenza della servitù passiva del fondo (OMISSIS), in favore dei mapp. (OMISSIS);

– le convenute avevano impedito l’esercizio della servitù di passaggio installando sul proprio fondo una recinzione da cantiere, tale da impedire la comoda uscita dell’attrice dalla propria autorimessa;

– nel lasso di tempo intercorso tra l’acquisto dell’attrice e quello delle convenute, il V. aveva inoltre apportato modifiche al progetto originario, mediante innesto di un muro divisorio, che rendeva di fatto impossibile l’esercizio della servitù di passaggio in oggetto e modifica del deflusso delle acque.

Tanto premesso, chiese accertarsi ex art. 1079 c.c., il diritto di servitù in favore dell’immobile di sua proprietà, identificato al mapp. (OMISSIS) come previsto dal rogito del (OMISSIS), a carico del fondo di cui al mapp. (OMISSIS) e per l’effetto condannarsi le convenute P.C. e B. ad eliminare ogni costruzione occlusiva, per far cessare le turbative all’esercizio del proprio diritto, oltre al risarcimento dei danni; condannare le convenute P.C. e B. al pagamento di metà della spesa sostenuta per la costruzione del muro di cinta.

Il V., costituitosi, resistette alle domande, deducendo che la modifica apportata era irrilevante rispetto al progetto, e chiese in ogni caso autorizzazione alla chiamata in garanzia di Ras Assicurazioni quale impresa assicuratrice della propria attività professionale ed il notaio rogante M., al fine di essere manlevato da eventuali responsabilità a suo carico;

Pure la Ras ed il notaio M., nel costituirsi in giudizio, contestarono la fondatezza della domanda, mentre P. e B. restarono contumaci.

Il Tribunale di Torino, espletata Ctu, rigettò le domande proposte dalla Va. nei confronti delle convenute P.C. e B.; condannò il V. al risarcimento dei danni in favore dell’attrice e condannò pure la Allianz a tenere indenne e manlevare il V., da quanto dovuto da costui all’attrice. Rigettò la domanda di manleva proposta dal V. nei confronti del M..

La Corte di Appello di Torino, con la sentenza n. 751/2012 pubblicata il 29 marzo 2012, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla Va. dichiarò ex art. 1079 c.c., l’esistenza della servitù, di cui al rogito per notar M. del (OMISSIS), in favore del bene immobile di proprietà della Va. ed a carico del bene immobile acquistato dalla P.C. e B. con rogito per notar M. (OMISSIS), condannando per l’effetto queste ultime ad eliminare qualunque manufatto, comunque ostativo all’esercizio ampio ed incondizionato di detta servitù.

La corte territoriale respinse invece le domande risarcitorie proposte e revocò la domanda di condanna al risarcimento dei danni nei confronti del V. e della Allianz, dichiarando assorbite le domande subordinate proposte dall’appellante in relazione alla servitù.

Il giudice d’appello, qualificato il muro fatto eseguire dalla Va. come “muro di cinta”, pose a carico delle appellate P.C. e B. ex art. 886 c.c., la metà del costo del manufatto, pari ad 8.072,35 Euro.

Condannò le appellate in solido alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Va., compensando integralmente le spese tra le altre parti.

La Corte d’Appello premesso che nel caso di specie la servitù reciproca a carico dei diversi lotti coinvolti ((OMISSIS)) derivava da un piano di lottizzazione soggetto a unica concessione edilizia multipla, noto alle proprietarie dello specifico fondo servente recepito nella compravendita immobiliare e con edificazione avvenuta in conformità al piano suddetto, affermò che il rogito per notar M. (OMISSIS) includeva la servitù reciproca anche in relazione al mapp. (OMISSIS), servitù della quale le acquirenti P.C. e B. erano peraltro a conoscenza per aver presentato e sottoscritto (pur non essendo ancora proprietarie del fondo) una domanda di variante alla concessione edilizia originaria.

La Corte territoriale, in conclusione, ritenne che il contratto di acquisto concluso dalle appellate, seppure non prevedeva espressamente la servitù a carico del fondo (OMISSIS), menzionava esplicitamente la lottizzazione e la conforme concessione cumulativa che quella servitù prevedeva e raffigurava, e di cui la P. e la C. – B. erano consapevoli. Di conseguenza, ad avviso della Corte d’appello, la servitù reciproca esisteva, impegnava anche il mapp. (OMISSIS) ed era opponibile, indipendentemente dalla trascrizione, anche alle signore P.C. e B..

Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione P.C.M. e B.M. affidandosi a tre motivi.

La Va. ha resistito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale condizionato.

V.R. ed Allianz spa hanno, a loro volta, resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente censura la statuizione con cui la Corte ha affermato la sussistenza della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà della Va., denunziando l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all’art. 360 c.pc.., n. 5), per aver erroneamente fondato la propria statuizione di costituzione della servitù su un presupposto insussistente, vale a dire l’effettiva conoscenza, da parte delle odierne ricorrenti, della servitù.

Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non coglie la principale ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata non già sulla effettiva conoscenza della servitù a carico del proprio fondo da parte delle odierne ricorrenti, ma sulla costituzione della stessa in forza del titolo contrattuale, e del richiamo ivi contenuto al progetto di lottizzazione.

Anche sotto altro profilo, la censura è inammissibile, in quanto si risolve in una mera rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito, il quale a mezzo esame dei documenti acquisiti e delle risultanze dell’espletata Ctu, riservato al giudice del merito, con valutazione logica, coerente ed esaustiva, ha ritenuto provata la conoscenza effettiva della servitù a carico del proprio fondo in capo alle ricorrenti, in quanto prevista dal progetto di lottizzazione e dalla conforme concessione edilizia cumulativa rilasciata dal Comune di Moncalieri.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 2643 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la servitù volontariamente trascritta, per essere opponibile all’avente causa dall’originario venditore dev’essere trascritta.

Pure tale motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio della pronuncia.

La Corte ha infatti affermato che il contratto di compravendita immobiliare dell'(OMISSIS) avente ad oggetto l’acquisto del lotto maqpp. (OMISSIS), di proprietà delle odierne ricorrenti, richiamava il progetto di lottizzazione unitario, poichè le ricorrenti avevano dichiarato non solo di conoscerlo ma altresì di volervi dare attuazione.

La Corte ha dunque ritenuto, richiamando un indirizzo interpretativo di questa Corte (Cass. 4373/2009), che tale progetto fosse stato recepito nel rogito e che, conseguentemente il rogito prevedeva, seppur nei soli rapporti tra i partecipanti alla lottizzazione, la servitù reciproca, anche a carico del mapp. (OMISSIS).

La costituzione della servitù reciproca, anche in relazione al mapp. (OMISSIS), pertanto, mediante il richiamo dell’unico progetto, faceva parte, secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, dello stesso contenuto del rogito, onde non si pone, nei confronti delle odierne ricorrenti, un problema di opponibilità, ex art. 2643 c.c., di una servitù costituita mediante un diverso atto, a carico del proprio dante causa.

Con il terzo motivo le ricorrenti censurano il capo della sentenza che ha posto a loro carico la metà del costo del “muro di cinta”, denunziando al riguardo il vizio di omessa e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Pure tale motivo è inammissibile per genericità, in quanto non viene enucleato il fatto controverso e decisivo per il giudizio, in ordine al quale si deduce la carenza motivazionale.

Il ricorso va dunque respinto e la sua reiezione assorbe il ricorso incidentale condizionato proposto dalla Va..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, assorbito incidentale condizionato.

Condanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese in favore di Va.Va., che liquida in 5.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, nonchè nei confronti di V.R., ed Allianz srl, che liquida in 3.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, in favore di ciascuna parte.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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