Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6276 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6276

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20051-2012 proposto da:

N.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE LA SPINA;

– ricorrente –

contro

C.M., B.P., B.L.,

B.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 627/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 19/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato LA SPINA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione notificato il 3 aprile 1998 N.F. convenne innanzi al tribunale di Spoleto i coniugi C. – B., chiedendo, in qualità di proprietario del fondo dominante, il trasferimento della servitù di transito dal mappale sul quale era stata contrattualmente imposta ad altri mappali, siti sul fondo di proprietà degli stessi coniugi.

I convenuti, costituitisi, resistettero.

Il Tribunale respinse la domanda sul rilievo che la modificazione del luogo di esercizio della servitù non potesse coinvolgere altri fondi diversi dal primo e dispose l’integrale compensazione delle spese di lite.

La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza n. 627/2011 pubblicata il 19 dicembre 2011, respinse il gravame principale ed, in accoglimento dell’appello incidentale, condannò il N. al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte territoriale, in particolare, affermò che nel caso di specie il fondo dominante ed il fondo servente non si identificavano con l’intera proprietà dei soggetti interessati, ma erano costituiti da quelle specifiche porzioni di suolo che le parti avevano esattamente individuato nel contratto costitutivo della servitù.

Il giudice di appello affermò inoltre che il disposto dell’art. 1068 c.c., comma 4, prevede la possibilità di trasferimento del peso della servitù a fondo diverso da quello originariamente gravato, ma tale possibilità deve ritenersi prevista solo nell’interesse e su richiesta del proprietario del fondo gravato.

Il N. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati non si sono costituiti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1068 c.c., comma 4 e art. 1067 c.c., in relazione all’art. 360 codice di rito, nn. 3) e 5), lamentando che la Corte territoriale abbia posto a fondamento della pronuncia di rigetto una errata nozione di “fondo servente”, che, ad avviso del ricorrente, non ha ad oggetto una specifica porzione ma l’intero fondo.

Deduce, inoltre, che la Corte ha richiamato in maniera impropria l’art. 1068 c.c., comma 4 e art. 1067 c.c., riguardando il primo un’ipotesi diversa da quella azionata dal ricorrente, ed il secondo l’ipotesi di aggravamento della servitù che, in caso di mero spostamento della servitù, non è ravvisabile.

Il motivo è destituito di fondamento, pur dovendo correggersi la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è peraltro conforme a diritto.

Il trasferimento del luogo di esercizio della servitù postula infatti che la servitù non sia limitata alla striscia di terreno sulla quale il passaggio viene esercitato, ma gravi su tutto il fondo servente.

L’indagine in proposito si traduce in una interpretazione dell’atto costitutivo, come tale insindacabile in questa sede.

Si deve al riguardo tenere presente che due sono le possibilità: o la servitù è costituita a carico del fondo servente in qualsiasi sua parte, sicchè i titolari della servitù possono passare ovunque, senza limiti; oppure la servitù viene fissata in una porzione determinata del fondo servente, in cui viene effettivamente esercitata (sia che la delimitazione del luogo avvenga sin dall’inizio nello stesso atto costitutivo, sia che tale delimitazione risulti dall’esercizio medesimo della servitù, come ad esempio a seguito della costruzione di un’apposita strada).

Nel caso di specie il locus servitutis, secondo il motivato accertamento dei giudici di merito, era costituito dalle porzioni dell’area esattamente individuate nell’accordo dalle parti, le quali indicarono catastalmente tali porzioni nel contratto costitutivo di servitù e le posero in rapporto di servizio.

La servitù dunque gravava non sull’intero fondo, venendo in concreto esercitata sola su una parte di esso, ma unicamente sulla porzione di fondo indicata nel contratto.

Da ciò deriva l’impossibilità di applicare nel caso di specie l’art. 1068 c.c., comma 3, come richiesto dagli odierni ricorrenti, in quanto lo spostamento del luogo di esercizio della servitù, pur avvenendo nell’ambito dello stesso fondo di proprietà delle controparti, avrebbe interessato particelle non menzionate nell’accordo costitutivo della servitù e ad essa estranee.

Va peraltro escluso dalla motivazione il riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all’art. 1068 c.c., comma 4, atteso che i ricorrenti non hanno posto a fondamento della loro domanda la diversa fattispecie regolata da tale disposizione.

Il ricorso va dunque respinto e, considerato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Cosi deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA