Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6276 del 05/03/2021
Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 05/03/2021), n.6276
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24491-2019 proposto da:
A.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1527/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 17/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. A.H., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1527/2019, pubblicata il 17 luglio 2019, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 5 novembre 2018, di rigetto della domanda di protezione internazionale ed umanitaria.
2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un motivo, al quale resiste il Ministero dell’interno con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è improcedibile.
2. La copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente non riporta il testo integrale del provvedimento, essendo mancanti le pagg. 15, 16 e 17.
E’ violato, pertanto, il disposto dell’art. 369 c.p.c., n. 2, che impone alla parte ricorrente il deposito, in uno con il ricorso, della copia autentica della sentenza impugnata, necessariamente nel testo integrale, onde consentire a questa Corte di esercitare il controllo di legittimità richiesto dalla stessa parte ricorrente.
La violazione è rilevabile d’ufficio, giacchè l’interesse tutelato dalla norma processuale è evidentemente pubblico, e quindi non disponibile dalle parti.
3. Alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata nel dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021