Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6275 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34306/2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in Lecco, vicolo della Torre n.

15, presso lo studio dell’avv. L. Rota che lo rappresenta e difende

per procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da A.J. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di essere stato coinvolto in una vicenda “cultista”, nella quale dopo la morte del padre, gli adepti della confraternita si erano presentati al funerale comunicandogli che in quanto figlio maschio avrebbe dovuto sostituire il padre e se non l’avesse fatto sarebbe stato ucciso. Egli si era rifiutato in quanto cristiano, allora si erano presentate sette persone a casa sua che lo volevano prelevare per sottoporlo al rito d’iniziazione. Appresa la notizia era fuggito fuori del suo paese e, quindi, in Italia.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale applicato nel caso di specie, i principi in materia di attenuazione dell’onere della prova, gravante in capo al richiedente, (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita dell’odierno deducente in ragione della situazione generale del paese di provenienza; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il tribunale riconosciuto la sussistenza dei presupposti della protezione umanitaria, sia in ragione della critica situazione socio-politica del paese di provenienza del richiedente che del livello d’integrazione sociale raggiunto dall’istante nel nostro paese.

Il primo motivo, è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925/18, v. Cass. n. 27503/18, in tema di attenuazione dell’onere probatorio, in caso di non credibilità).

Nel caso di specie, non solo il richiedente è stato, con accertamento di fatto, reputato non credibile alla stregua dei parametri legali di “genuinità soggettiva” ma il Tribunale ha, comunque, accertato che il reclutamento forzoso delle società segrete non esiste (v. p. 6), ed, inoltre, la costituzione nigeriana vieta i culti segreti.

Il secondo motivo è infondato, in quanto, il giudice del merito ha escluso che ricorressero i presupposti della protezione sussidiaria, sia per l’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente che per l’assenza di una situazione di generale insicurezza della regione di provenienza del richiedente, quale l’Edo State, dove, quale Stato del sud della Nigeria, non sussiste una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il terzo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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