Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6274 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 24/02/2022), n.6274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17926/2020 proposto da:

K.J., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rizzato Massimo, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

28/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35-bis il cittadino (OMISSIS) K.J., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Venezia – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento, notificatogli il 31/07/2018, con cui la competente Commissione territoriale aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria, che egli aveva invocato allegando di essere ricco e benestante ma di essere fuggito dalla (OMISSIS) a causa di problemi ereditari con lo zio, che lo aveva aggredito, sequestrato e torturato, e che dopo essere stato arrestato era stato liberato, sicché il ricorrente temeva per la sua vita.

1.1. Il tribunale ha rigettato tutte le domande, con decreto ampiamente motivato.

1.2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, poiché nel valutare la credibilità del racconto il tribunale non avrebbe rispettato il dovere di cooperazione.

3. In via preliminare va rilevato che la “procura” allegata al ricorso, rilasciata al difensore del ricorrente su foglio autonomo separato (da intendersi materialmente congiunto al ricorso stesso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2), difetta completamente del requisito di specialità, poiché non solo è priva della data e di qualsivoglia riferimento idoneo ad individuare il giudizio in esame – come la sentenza impugnata e la controparte processuale – ma contiene anche, accanto ad un generico riferimento al “ricorso per cassazione avverso decreto trib.le” aggiunto a penna, espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altre fasi processuali, segnatamente ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito.

3.1. In simili situazioni va fatta applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale “E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando la relativa procura speciale è conferita su foglio separato rispetto al ricorso, privo di data successiva al deposito della sentenza d’appello e senza alcun riferimento al ricorso introduttivo, alla sentenza impugnata o al giudizio di cassazione, ossia al consapevole conferimento, da parte del cliente, dell’incarico al difensore per la proposizione del giudizio di legittimità, così risultando incompatibile con il carattere di specialità di questo giudizio” (Cass. 4069/2020; conf. Cass. 28146/2018, 16040/2020, 25447/2020, 905/2021; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021).

5. Il superiore rilievo risultano assorbente rispetto all’inammissibilità del motivo di ricorso, del tutto generico.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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