Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6274 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 05/03/2021), n.6274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23347-2019 proposto da:

G.Y.T., rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA BARBERO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G.Y.T., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 261/2019, pubblicata il 13 febbraio 2019, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 21 aprile 2017, con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. La Corte d’appello ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, essendo escluso che il rimpatrio potesse esporre il richiedente al rischio di persecuzioni o mettere a repentaglio l’incolumità dello stesso, attese le condizioni di Paese d’origine, ed ha escluso infine la sussistenza di profili di vulnerabilità in capo al richiedente.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi, ai quali resiste il Ministero dell’interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, si denuncia la violazione degli artt. 1, lett. a), punto 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, art. 10 Cost., comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, 5, comma 6.

1.1. Il ricorrente contesta sia il giudizio di non credibilità del suo racconto, in assenza di nuova audizione nella quale egli avrebbe potuto chiarire e specificare i fatti narrati, sia la valutazione della situazione del Paese d’origine che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, non sarebbe affatto avviato alla normalizzazione (sono richiamati report privi di data).

1.2. Ulteriore specifica censura è sviluppata con riferimento al diniego della protezione umanitaria, assumendo la sussistenza nella specie di fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per contestare la mancata audizione del richiedente da parte della Corte d’appello.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo, benchè formulato in riferimento a pretese violazioni di legge, si risolve nella critica all’apprezzamento dei fatti svolto dalla Corte di merito, peraltro senza indicare elementi oggettivi di segno contrario (le fonti di informazioni riguardo alla situazione del Paese d’origine sono privi di data), a fronte delle indicazioni precise riportate nella sentenza impugnata.

La mancata audizione del ricorrente non integra violazione di legge: la Corte di merito ha argomentato la superfluità dell’incombente sul rilievo che il richiedente aveva avuto la possibilità di chiarire le ragioni dell’espatrio nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi al Tribunale.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il vizio di omesso esame è configurabile soltanto con riferimento a fatti storici (ex plurimis, Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053), e tale non è la mancata audizione del richiedente, trattandosi di incombente istruttorio.

4. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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