Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6274 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31949/2018 proposto da:

I.Z., elettivamente domiciliato in Gallarate (VA), via G.B.

Trombini n. 3, presso lo studio dell’avv. D. Vigliotti, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da I.Z. Cui cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che aveva un negozio di alimentari ma un uomo potente voleva che il padre del ricorrente gli “regalasse” il figlio per svolgere lavori quotidiani. Poichè il padre si rifiutò, venne aggredito e ucciso ed anche il figlio fu colpito e ferito a una gamba. Per questo si trasferì prima nella capitale a (OMISSIS) e successivamente per timore di essere rintracciato decise di abbandonare il Pakistan.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, in combinato disposto con l’art. 46, par. 3 delle Direttiva n. 32/013 e con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 117 Cost., comma 1, per avere il Tribunale di Milano, rigettato il ricorso proposto, senza previa fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti finalizzata a rendere l’interrogatorio libero del ricorrente, nonostante la mancanza della videoregistrazione delle dichiarazioni rese davanti alla commissione territoriale; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere il tribunale di Milano, riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita dell’odierno deducente in ragione della generale situazione socio-politica del paese di provenienza; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere il tribunale di Milano assolto all’obbligo di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziale adita; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per non avere, il tribunale di Milano, riconosciuto al richiedente la protezione per motivi umanitari, in ragione del livello d’integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro paese, tenuto conto delle condizioni generali del paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto lo stesso tribunale ha dato atto che il giudice designato ha fissato l’udienza del 4 maggio 2018 (che, del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, comma 11, era obbligatorio fissare in essenza di videoregistrazione), anche se non ha proceduto a nuova audizione personale del ricorrente, ma a tanto non era tenuto, rimanendo una scelta discrezionale istruttoria del giudicante, che è stata congruamente motivata (v. pp. 2, 3 e 4 del decreto).

Il secondo motivo è inammissibile, avendo il tribunale accertato l’assenza di una situazione di violenza generalizzata, sulla base di fonti informative aggiornate, mentre, il ricorrente contesta le fonti informative utilizzate, con censure di merito ed in termini di mero dissenso.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi basata sul giudizio di non credibilità della narrazione e sulla base del quale cessa l’obbligo di cooperazione istruttoria (Cass. n. 16925/18). Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è inammissibile, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Poichè il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non paga il doppio del contributo unificato.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto che non sussistono, allo stato, i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sempre che l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non risulti revocata dal giudice competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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