Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6273 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28134-2012 proposto da:

C.G. (OMISSIS) in proprio ed in qualità di coerede di

B.C., B.A. (OMISSIS) e B.M. (OMISSIS)

quali coeredi di B.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO

GUGLIELMINO;

– ricorrenti –

contro

Z.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO RIZZO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANPAOLO VALCAVI,

ALESSANDRO BELFIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1424/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato IANNACCI MARCO, con delega

dell’Avvocato PIETRO CAVASOLA difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato B.C. e C.G. convennero innanzi al Tribunale di Aosta Z.R. per sentir accertare il loro diritto di utilizzare la canna fumaria dell’immobile del convenuto ed, in subordine, accertare l’esistenza della servitù fumi immittendi nella descritta canna fumaria, per destinazione del padre di famiglia.

Il convenuto, costituitosi, resistette, rilevando che gli attori non avevano mai fruito dell’allacciamento alla canna fumaria in quanto la stessa era di esclusivo asservimento alla sua proprietà.

Il Tribunale di Aosta, respinta la domanda principale, accolse quella subordinata e dichiarò la costituzione della servitù di immissione fumi per destinazione del padre di famiglia.

Avverso detta sentenza propose impugnazione lo Z., negando la sussistenza degli elementi costitutivi della servitù per destinazione del padre di famiglia, nonchè la configurabilità di un possesso utile ad usucapionem.

Si costituirono C.G., in proprio ed in qualità di erede del deceduto B.C., unitamente agli altri coeredi B.A. e B.M., i quali chiesero la conferma della sentenza impugnata, deducendo quale titolo costitutivo alternativo della servitù l’acquisto per usucapione.

La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1424/201, pubblicata il 10 agosto 2012, in riforma della sentenza di primo grado respinse le domande, negando la sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e dell’acquisto per usucapione.

Avuto riguardo al primo profilo la Corte territoriale evidenziò che dalle risultanze istruttorie era stata smentita la tesi degli odierni ricorrenti, secondo cui i due immobili appartenevano originariamente ad un unico proprietario, tale Co., il quale aveva provveduto all’asservimento dell’immobile dello Z..

Dalle risultanze istruttorie, ed in particolare dalla testimonianza di tale C., il quale aveva acquistato la propria porzione di immobile nel medesimo fabbricato, anteriormente agli acquisiti delle altre parti, era al contrario emerso che originario proprietario dell’intero fabbricato era tale P.G., da cui il C. aveva acquistato la propria unità.

Il P. aveva mantenuto la proprietà dell’immobile ora Z., vendendo gli altri immobili tra cui quello in proprietà degli odierni ricorrenti.

Dall’esame degli atti processuali, inoltre, non risultava confermata la tesi dei B., secondo cui l’intero edificio era dotato dall’unica canna fumaria, oggetto della presente controversia, non risultando la sussistenza di comunione del muro perimetrale dei due fabbricati, al cui interno sarebbe stata posizionata la canna fumaria dei B..

Dal quadro testimoniale, inoltre, emergeva una situazione di incertezza che imponeva di adottare la ricostruzione del ctu, il quale aveva ritenuto che il camino che si trovava nella proprietà Z. fosse stato utilizzato per lo scarico di fumi di più unità immobiliari, escludendo però, specificamente, che lo stesso servisse allo scarico di fumi dell’immobile di proprietà B., originariamente destinato a stalla.

Il Ctu inoltre aveva evidenziato, sulla base della tipologia del tubo, l’epoca recente della canna fumaria dei B., in acciaio e corrugato.

La Corte ritenne dunque che non fosse stata raggiunta la prova della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, nè per usucapione, mancando sia la prova del decorso del tempo, che del possesso pacifico, atteso che lo Ch., dante causa dello Z., aveva escluso, negli anni 2000/2001 la presenza di canna fumaria al di sotto della sua proprietà.

Per la cassazione di detta sentenza propongono ricorso, affidato a due motivi C.G., B.A. e B.M..

Z.R. resiste con controricorso.

Sia i ricorrenti principali che il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell’art. 1062 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) e la insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione alla statuizione che ha escluso la prova dell’intervenuto acquisto del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia, lamentando in particolare che la sentenza impugnata abbia omesso di desumere, sulla base dell’espletata istruttoria, che l’intero compendio immobiliare faceva originariamente capo a tale P.A., cui era riconducibile l’asservimento di fatto dell’unità dell’odierno resistente all’immobile di loro proprietà.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 1058 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) e l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata per aver e omesso di desumere sulla base delle risultanze istruttorie il perfezionamento dell’acquisto per usucapione, in capo ai ricorrenti, in virtù del possesso pacifico, pubblico ed ultraventennale, attribuendo rilevanza esclusiva all’espletata Ctu, in contrasto con le acquisite prove testimoniali.

I motivi, che, in virtù dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili, in quanto si risolvono ambedue in una mera rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

La Corte di Appello ha infatti specificamente preso in esame, sia avuto riguardo alla dedotta destinazione del padre di famiglia che dell’acquisto per usucapione, le testimonianze assunte, escludendo che l’intero compendio appartenesse all’unico proprietario cui fosse imputabile l’installazione della canna fumaria ed il collegamento ad essa dell’unità dei ricorrenti, così determinando asservimento dell’appartamento dell’odierno resistente e la costituzione della servitù.

Del pari esente da censure la statuizione con la quale la Corte, previo esame di tutti i testi escussi ha ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie emergesse una situazione di incertezza nella ricostruzione della vicenda, onde non risultava provato l’acquisto della servitù in virtù di un possesso ad usucapionem ultraventennale.

Non è, in particolare, ravvisabile la acritica adesione alle conclusioni della Ctu, denunziata dai ricorrenti, atteso che la Corte d’Appello, con argomentazione logica e coerente, preso atto della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto di far proprie le conclusioni del Ctu il quale sulla base della documentazione, anche fotografica, acquisita, confrontando i livelli tra i fabbricati e considerato il materiale della canna utilizzata dai ricorrenti e l’andamento del tubo da essi collocato, ha escluso che il camino dello Z. servisse allo scarico dei fumi del locale di proprietà degli odierni ricorrenti.

Sulla base dunque delle deduzioni tecniche del Ctu e delle contraddittorie dichiarazioni testimoniali la Corte territoriale ha ritenuto che non potesse ritenersi provato nè l’originario asservimento tra le due unità immobiliari, per destinazione del padre di famiglia, nè l’acquisto per usucapionem, non essendone stati dimostrati i relativi elementi costitutivi.

Tale conclusione risulta invero argomentata con logicità, completezza e coerenza, con esame critico ed esaustivo di tutti gli elementi istruttori. Non sussiste dunque il dedotto vizio di carenza motivazionale, configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.

Nel caso, invece, in cui vi sia mera difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato degli elementi delibati dal giudice di merito, il motivo di ricorso si risolve, come nel caso di specie, in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Ss. Uu. 24148/2013).

Il ricorso va dunque respinto ed i ricorrenti vanno condannati in solido alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido alla refusione delle spese del presente giudizio in favore di Z.R., che liquida in 2.700,00 Euro, di cui 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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