Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6273 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27531-2019 R.G. proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, per procura speciale

in calce al ricorso, dagli avv.ti Benedetto LOYOLA e Giuseppe

NACCARATO, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Tagliamento, n. 76, presso lo studio legale del secondo difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 937/10/2019 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata in data 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO e DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016.

Con la sentenza in epigrafe la CTR del Lazio, ritenendo congruamente motivato il provvedimento impugnato, ha rigettato l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso dal medesimo proposto avverso l’avviso di accertamento, con il quale l’Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all’esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva notificato all’intestatario catastale in epigrafe indicato la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale dell’immobile di sua proprietà.

Avverso la citata sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria, cui replica l’intimata con controricorso, denunciando, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9, e, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8,artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697 e 2729 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e della L. n. 212 del 2000, assumendo che è incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata per avere ritenuto soddisfatto l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento in presenza della sola condizione del superamento della soglia di scarto (35%) tra valore medio di mercato e valore catastale senza alcuna motivazione in ordine ai fattori di mutamento specifici della microzona necessari ai fini del riclassamento dell’immobile (primo motivo) e nonostante la genericità delle asserzioni poste a base della riclassificazione e dell’attribuzione di una nuova categoria catastale, proprio per questo inidonee a far comprendere le ragioni della pretesa (secondo motivo).

I motivi, entrambi sostanzialmente incentrati sulla questione del contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa l’atto di revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, da esaminarsi congiuntamente perchè all’evidenza connessi tra loro, sono fondati e vanno accolti.

Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, recentemente confermato, proprio con riferimento ad analoga fattispecie, da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19810 del 23/07/2019 (Rv. 654954 – 01) secondo cui “In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento di classamento, benchè facesse riferimento solo al rapporto di scostamento, alla microzona ed alle sue caratteristiche, indistintamente individuate, senza nè specificare i vantaggi concretamente ritraibili dai singoli immobili rispetto al miglioramento del servizio di trasporto pubblico ed alla qualità del contesto urbano nè effettuare indicazioni analitiche relative alle singole unità immobiliari oggetto di variazione)” (conf., ex multis, Cass. n. 22671/2019 e n. 23051/2019).

Nello stesso senso si è pronunciata Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23046 del 17/09/2019 (Rv. 655149 – 01), affermando che “In tema di estimo catastale, la revisione parziale del classamento prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, relativa ad unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali per le quali, ai fini dell’applicazione dell’ICI, il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, ha presupposti diversi dalle fattispecie regolate rispettivamente dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 (in tema di classamento non aggiornato o palesemente incongruo), e dalla L. n. 331 del 2004, art. 1, comma 336 (in tema di immobili non dichiarati o soggetti a variazioni edilizie non denunciate), trattandosi di una revisione correlata a fattori estrinseci di carattere collettivo o generale e non specificamente riguardanti il singolo immobile: ne deriva che il procedimento si divide in due fasi, ovvero quella dell’accertamento e specificazione chiara, precisa e analitica, dei presupposti di fatto che giustificano la cd. riclassificazione di massa, e quella della deduzione e prova dei parametri, dei fattori determinativi e dei criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (ossia l’ubicazione dell’unità immobiliare oggetto di accertamento in una delle cd. microzone anomale)”.

Pertanto, ai fini motivazionali dell’atto di riclassamento immobiliare non può ritenersi sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento (Cass. n. 16643/2013, n. 9629/2012 e n. 3156/2015) nè il riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perchè, se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è indubbiamente correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), e alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende (l’esposizione, il grado di rifinitura, stato di conservazione, l’anno di costruzione, eccetera), non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe (così in Cass. n. 19810 del 2019, cit.).

“La soluzione interpretativa che privilegia una maggiore estensione degli obblighi motivazionali risulta, infatti, l’unica adeguata alle successive indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 249 del 2017, se da un lato ha affermato che “la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 (L. n. 311 del 2004, art. 1), non presenta profili di irragionevolezza (in quanto) la decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene”, nello stesso tempo ha evidenziato che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”. Il Giudice delle leggi ha così individuato nell’obbligo di motivazione rigorosa un elemento dirimente e qualificante ai fini della legittimità dell’operazione dal carattere “diffuso”, escludendo che tale legittimità potesse affermarsi in via presuntiva; tale requisito va dunque soddisfatto ex ante, e senza che sia sufficiente la mera possibilità del contribuente di fornire prova contraria in sede contenziosa” (Cass. n. 19810 del 2019, cit.).

Peraltro, la motivazione dell’atto di “riclassamento” non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso (vedi da ultimo Cass. n. 25450 del 2018 e Cass. n. 6065 del 2017), nè il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese vale a rendere sufficiente la motivazione, al fine di non legittimare un inammissibile giudizio ex post della sufficienza della motivazione, argomentata dalla difesa svolta in concreto dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante basato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (al riguardo, cfr. cfr. Cass. n. 7056 del 2014; Cass. n. 15842 del 2006; Cass. n. 23009 del 2009).

Ne consegue che “Il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati. Si tratta, come è evidente, di formulazioni del tutto prive di specificità e determinatezza ed in ordine alle quali sarebbe impossibile l’opera di traduzione in una precisa percentuale di aumento della rendita catastale delle singole unità immobiliari. Tali formule, infatti, non sono idonee ad indicare i criteri e i modi con cui sono identificati, calcolati, rilevati ed elaborati i quattro parametri prescritti dalla norma e cioè: il valore medio di mercato della microzona (per mq); il valore catastale medio della microzona; il valore di mercato medio per l’insieme di tutte le microzone; il valore catastale medio per l’insieme di tutte le microzone” (Cass. n. 23046 del 2019, cit.).

Orbene, nel caso in esame la CTR non si è uniformata ai suesposti arresti giurisprudenziali avendo ritenuto sufficientemente motivato un atto, come quello in esame, di modifica del classamento (da classe 3 a classe 5) dell’immobile del contribuente basato esclusivamente sulla revisione generalizzata del classamento degli immobili compresi in una medesima microzona, in mancanza di qualsiasi specificazione in ordine ai vantaggi ritraibili concretamente dal singolo immobile interessato rispetto ad imprecisati miglioramenti della qualità del contesto urbano e, con specifico riferimento alla modifica della categoria catastale, senza alcuna indicazione delle caratteristiche diverse dell’immobile rispetto a quelle originariamente considerate (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 697 del 16/01/2015, Rv. 634179 – 01), com’è chiaramente desumibile dall’avviso di accertamento impugnato, riprodotto nel ricorso nelle sue parti essenziali, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, di accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese dell’intero procedimento vanno compensate in considerazione dell’evoluzione della giurisprudenza in materia di motivazione del provvedimento di revisione di classamento.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente compensando le spese processuali dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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