Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6272 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. DEL PRETE GAETANO MARIA,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

di Trasporti e Servizi p.a.) in persona dell’institore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2008 del TRIBUNALE di NOLA del 21.11.07,

depositata il 17/01/2008;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Nola, giudicando in sede di rinvio, con sentenza n. 130/2008 depositata il 17.1.2008, accogliendo l’appello della Ferrovie dello Stato s.p.a,, ha rigettato la domanda proposta dal ferroviere P.A. per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’artrosi cervicale e lombare da cui era affetto. Il Tribunale, uniformandosi alle conclusioni della rinnovata c.t.u., ha ritenuto che le predette affezioni non hanno alcuna relazione con l’attivita’ lavorativa, ma, quali malattie comuni, sono da ricollegare ad un meccanismo indiretto determinato da un’alterazione patologica della colonna vertebrale.

Avverso questa decisione P.A. ricorre per Cassazione.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (gia’ Ferrovie dello Stato s.p.a.) resiste con controricorso.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente sostiene che l’errato giudizio del c.t.u. di secondo grado e’ conseguenza degli errati quesiti sottopostigli dal Tribunale, il quale non ha tenuto conto delle diversita’ che contraddistinguono l’indennizzo per causa di servizio dalla rendita per malattia professionale. L’erroneita’ dei quesiti, che certamente ha inciso sul giudizio tecnico espresso dall’ausiliario, era stata denunciata al Tribunale con la c.t.p., ma il giudice d’appello non ha tenuto in alcun conto le critiche.

Il ricorso non puo’ essere accolto.

La censura con esso svolta si incentra sulla erroneita’ dei quesiti sottoposti al c.t.u., che avrebbero indirizzato la relazione su conclusioni sbagliate.

Senonche’, il ricorrente non riporta il contenuto dei quesiti, impedendo cosi’ a questa Corte di giudicare sulla fondatezza delle sue censure.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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