Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6272 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25275-2013 proposto da:

R.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO FONTANAZZA;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2138/2013 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 14.8.2012 R.A. citava in giudizio M.E., esponendo che dal mese di dicembre del 2010 ai primi mesi dell’anno 2011, in vari momenti diversi, aveva dato in prestito la somma complessiva di Euro 920,00 alla M. in virtù del loro rapporto di amicizia e che la somma non le era stata restituita, nonostante la diffida formale del 5.4.2012 inviata a mezzo raccomandata.

Nella contumacia della convenuta, escusso l’unico teste ammesso. il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 26.3.2013, rigettava la domanda attorea sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

1) la dazione di denaro, ancor più quando avviene in momenti diversi (nel caso di specie, in cinque momenti), dovrebbe essere provata documentalmente, atteso che con la dazione sì dovrebbero pattuire sia i tempi della restituzione che degli interessi da corrispondere nonchè a quale titolo viene data la somma, laddove nel caso di specie nulla era stato documentalmente provato;

2) le dichiarazioni rese dal teste escusso (figlio della R.) non erano state sufficienti a superare tali limiti, con la conseguenza che era venuta a mancare la prova del titolo per cui avrebbe dato denaro alla M. e delle scadenze per la riconsegna e per gli interessi eventualmente concordati;

3) mancando, pertanto, altri elementi di prova, era stata respinta l’istanza di ammissione della prova per interpello della convenuta contumace, non potendosi in ogni caso applicare l’art. 232 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.A., sulla base di due motivi, illustrati da memoria. M.E. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 134 c.p.c., e art. 183 c.p.c., comma 7, artt. 228 e 244 c.p.c., e art. 2721 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), per aver il giudice di pace respinto, con ordinanze del 28.11.2012 e del 7.2.2013, senza adeguata motivazione e contea legem dapprima la prova per testi e poi l’interrogatorio formale deferito alla M. su undici capitoli di prova, nel quale erano stati precisati i fatti e le circostanze secondo i quali aveva effettuato varie dazioni di denaro frazionate nel tempo alla convenuta, per un totale di Euro 920, a titolo di prestito, deducendo, limitatamente al primo mezzo istruttorio, che le circostanze dedotte non sarebbero state conosciute o conoscibili dal teste.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1350, 1813. 2721 e 2725 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver il giudice ritenuto che condizione per l’accoglimento della sua domanda fosse la prova per iscritto della dazione di denaro, del titolo e della pattuizione di interessi, senza considerare che dalla prova assunta era emerso che le erogazioni di somme da parte sua erano avvenute a titolo di prestito, che nessuna norma prevede che la stipula del mutuo ed il pagamento delle somme corrispondenti debbano essere documentate per iscritto e che, in assenza di contestazioni, la prova testimoniale è ammissibile anche per obbligazioni di valore eccedente Euro 2,58, tenuto conto della qualità delle parti (nel caso di specie legate da vincolo affettivo di amicizia), della natura del contratto e di ogni altra circostanza.

E’ preliminare il rilievo che, a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006, la sentenza era appellabile e non ricorribile.

3. In definitiva, il ricorso è inammissibile.

In considerazione della mancata resistenza dell’intimata, va dichiarato il nulla sulle spese del giudizio di legittimità mentre sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dando atto della sussistenza ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Ha collaborato alla stesura l’assistente di studio Dott. Penta Andrea.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2, Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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