Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6272 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34209/2018 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Cirimido (Como), via Cesare

Battisti n. 1, presso lo studio dell’avv. Rosella Pitrone, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per II Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Milano Monza, Ministero Dell’Interno;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da M.B., proveniente dal Senegal, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione proposto da M.B. si fonda su tre motivi.

3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo il ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e la violazione del diritto di difesa nonchè la violazione del principio del contraddittorio costituzionalmente garantito in considerazione della mancata audizione del richiedente di fronte al Tribunale.

5. Il motivo non è fondato.

6. Questa Corte ha chiarito che neppure in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio di fronte alla Commissione sussiste l’obbligo del giudice (oltre che di fissare l’udienza), di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero. (Cass. 28/02/2019, n. 5973, Cass. 31/01/2019, n. 2817).

7. Tale affermazione, si è detto, trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della Direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, ha precisato che l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità incaricata di procedere all’esame della stessa, e non si applica 2 pertanto nei procedimenti d’impugnazione, in quanto l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della Direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

8. Nel caso, il Tribunale non ha ritenuto necessario disporre l’adempimento istruttorio argomentando che erano stati già raccolti tutti gli elementi necessari per la decisione e, al contempo, che nel ricorso non erano stati allegati fatti nuovi in quanto la vicenda personale del signor M. era stata ripresa negli esatti termini che si ricavavano dal verbale di audizione, nè erano stati indicati temi non sufficientemente indagati dalla Commissione territoriale che sarebbe stato opportuno approfondire. Argomentazione che non viene utilmente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendosi al più l’importanza dell’audizione personale.

9. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e lamenta che non siano state concesse la protezione umanitaria e sussidiaria malgrado non siano stati acquisiti dati aggiornati sulle situazioni socio-economiche e di sicurezza del paese di origine e sulle violenze fisiche e psichiche subite dal ricorrente nel paese di origine.

10. Il motivo è infondato.

11. Il Tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata (una contesa con lo zio per un terreno che poi aveva venduto) fosse essenzialmente privata, ed in difetto di un’idonea allegazione, qual era nel caso la narrazione del richiedente, non devono essere attivati i poteri istruttori officiosi, restando comunque la domanda di protezione legata al principio della domanda (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

12. La delibazione circa l’esclusione dell’esistenza in Senegal, di una situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) è stata nel caso poi compiuta dal Tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, utilizzando informazioni tratte da siti aggiornati ed accreditati, indicati a pg. 7, le cui risultanze neppure vengono confutate in ricorso.

13. Come terzo motivo il ricorrente deduce l’erronea valutazione delle risultanze processuali e l’insufficiente motivazione in ordine al grado di integrazione in Italia del ricorrente, gli studi di italiano effettuati e lo svolgimento di un regolare lavoro che diventerà a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

14. Il motivo non è fondato.

15. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

16. Nessuna rilevanza può, quindi, attribuirsi di per sè al contratto lavoro e all’integrazione raggiunta in Italia, in difetto degli elementi di comparazione di segno negativo – qui non ravvisati dal giudice di merito – che evidenzino una compromissione dei diritti umani che attenderebbe l’immigrato in caso di ritorno in patria.

17. Segue coerente il rigetto del ricorso.

18. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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