Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6271 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1758/2009 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GRANOZZI Gaetano, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1652/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

29.11.07, depositata il 14/01/2008.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Poste Italiane s.p.a., con atto notificato il 9 gennaio 2009, depositato in cancelleria il successivo 27.1.2009, ha proposto ricorso per cassazione contro P.A. avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, sezione Lavoro, n. 1652/07 deliberata il 29.11.2007 e depositata il 14.1.2008 (R.G.L. n. 222/2005).

L’intimato P.A. non si è costituito.

A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Successivamente alla fissazione della Camera di consiglio è stato depositato in cancelleria verbale di conciliazione in sede sindacale in data 5 febbraio 2009 a firma delle parti litiganti e dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali. Premesso il richiamo alla lite in corso e, specificamente, alla menzionata sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1652/2007 del 29.11.2007, le parti danno atto del raggiunto accordo transattivo, con i conseguenti effetti sulla presente fase giudiziale.

Deve quindi ritenersi che sia venuto meno l’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio di cassazione.

Conseguentemente va dichiarata la (sopravvenuta) inammissibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Le spese vanno compensate, in conformità all’accordo delle parti anche su tale punto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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