Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6271 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27369-2012 proposto da:

I.S.G. (OMISSIS), difeso da se medesimo ex art. 86,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G SEVERANO 5, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO MARIA LERRO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.G., I.S.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato

GAETANO ALESSI, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE LUPO,

SANDRA LUPO;

– controricorrenti –

nonchè contro

G.L., G.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato SERRAO Elisa con delega depositata in udienza

dell’Avvocato LERRO Alessandro M., difensore del ricorrente che ha

depositato n. 4 cartoline ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUPO Michele, difensore dei resistenti che ha

depositato n. 2 cartoline e copia di elenco di documenti ex art. 372

c.p.c. che aveva già spedito ed ha chiesto l’accoglimento delle

difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORRADO MISTRI che ha concluso in via principale per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, vista l’eccezione di giudicato prospettata dal controricorrente con la produzione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 117 del 2014 e rilevata l’opportunità di invitare le parti a dedurre sul punto.

PQM

Rinvia a nuovo ruolo concedendo termine di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per le relative deduzioni.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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