Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6271 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23182-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 78/05/2019 della Commissione tributaria

regionale della SARDEGNA, depositata in data 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso dell’IRPEF relativa all’anno d’imposta 2005 che S.F. aveva avanzato con riferimento alle ritenute effettuate dal datore di lavoro sulle somme al medesimo corrisposte quale incentivo all’esodo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Sardegna dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, perchè tardivamente proposto. Sosteneva il giudice d’appello che “nel caso di specie, poichè la sentenza appellata è stata pubblicata in data 1 6 marzo 2012, il termine lungo, come stabilito dalla modifica introdotta con la L. n. 69 del 2009, è venuto a spirare in data 31 ottobre 2012, mentre l’appello è stato notificato in data 02 novembre 2012 con la procedura postale sopra descritta; quindi tardivamente”.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replicano l’intimato.

I due mezzi di cassazione, con cui il ricorrente, deducendo la violazione degli artt. 327 e 155 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, e della L. n. 742 del 1969, art. 1 (primo motivo) e la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 155 c.p.c. e del D.L. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011 (secondo motivo), censura la statuizione di inammissibilità dell’appello per tardività dello stesso, sono manifestamente fondati e vanno accolti.

Invero, il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, che la stessa CTR afferma essere stata pubblicata in data 16 marzo 2012, andava a scadere, applicato il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. e la sospensione per quarantasei giorni dei termini per il periodo feriale (ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, nella versione ante riforma del 2015), il 1 novembre 2012, differito, ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, trattandosi di giorno festivo, al successivo 2 novembre 2012.

Peraltro, al caso di specie, si applicava la sospensione legale dei termini di impugnazione fino al 30/06/2012 per effetto del disposto di cui al D.L. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, trattandosi di lite fiscale di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente CTR che procederà all’esame delle questioni di merito ed alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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