Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6271 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34177/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Gallarate (VA) via

G.B. Trombini n. 3, presso lo studio dell’avv. Daniela Vigliotti,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 07/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 da Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da O.F., proveniente dall’Edo State, Nigeria, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione proposto da O.F., si fonda su tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale di Milano riconosciuto al ricorrente la protezione sussidiaria in ragione della situazione socio politica del paese di provenienza, omettendo di assolvere all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita.

5. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 del Testo Unico Immigrazione in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale di Milano concesso il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie in ragione della situazione socio politica del suo paese di provenienza, omettendo con ciò di assolvere all’onere di cooperazione istruttoria gravante in capo all’autorità giudiziaria adita.

6. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 e art. 19 del Testo Unico Immigrazione, per non avere il Tribunale di Milano concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del livello di integrazione e radicamento sociale raggiunto nel nostro paese.

7. Il primo motivo di ricorso è fondato.

8. In merito alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 28/06/2018, n. 17075; Cass. 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. 26/04/2019, n. 11312).

9. Nel caso in esame, pur dando atto che la domanda aveva ad oggetto tutte le forme di protezione sussidiaria, il Tribunale ha motivato il rigetto sulla base della non credibilità del racconto del richiedente, che riguardava la persecuzione da parte di una setta cultista. Non ha tuttavia reso in alcun modo contezza dell’indagine richiesta in merito alla sussistenza, o meno, nel Paese di provenienza, della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

10. Il primo motivo di ricorso deve quindi essere in tal senso accolto, con assorbimento degli altri motivi, in quanto la richiesta di protezione umanitaria è da trattarsi solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

11. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo, con assorbimento degli altri motivi ed il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie e in coerenza con i principi esposti e dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

12. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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