Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6270 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6270
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1210/2009 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio
dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta
procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA
74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI Gianni Emilio, che la
rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine dell’atto di
costituzione;
– resistente –
avverso la sentenza n. 7117/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
26.10.07, depositata il 05/01/2008.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 7117/2007 depositata il 5.1.2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da Poste Italiane s.p.a. contro M.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7878 del 21.4.2004.
Avverso questa decisione Poste Italiane s.p.a., ricorre per cassazione.
M.A. non si è costituita.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello ha ritenuto tardivo l’appello di Poste Italiane, rilevando che la sentenza di primo grado era stata notificata il 13 luglio 2004, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 15 aprile 2005, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c..
I due motivi dell’odierno ricorso per cassazione di Poste non hanno alcuna attinenza alla decisione impugnata, perchè si occupano del merito della controversia e per nulla della questione processuale decisa dalla Corte di merito.
Ne deriva un difetto di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, che risulta quindi inammissibile.
Nulla per le spese, non essendosi l’intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010