Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6270 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27596/2012 proposto da:

ALEX SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

RIVA DEI CAVALLEGGERI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOTTARI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ALEX SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 560/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ARDIZZI Alessandro, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Paolo PANARITI, difensore del ricorrente che si è

riportato alle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale per quanto di ragione e per il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La Riva dei Cavalleggeri S.r.l. si opponeva avverso il D.I. n. 188 del 2007, emesso dal Tribunale di Prato, su ricorso della Alex a r.l. e con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Lire 167.727.384, oltre interessi, quale dovuto prezzo per la fornitura di materassi.

La società opponente deduceva che, con atto del 23.6.1992, la stessa aveva promesso la vendita alla Alex di un negozio, di cui in atti, al prezzo di Lire 265 milioni, pagato, quanto a Lire 130.100.000 mediante compensazione con il credito di cui al D.I. opposto, di cui si chiedeva la revoca in uno con la declaratoria di risoluzione del detto contratto del 1992 per l’ altrui inadempimento con legittimità dell’incameramento della succitata somma da compensazione e risarcimento dei danni per mancato godimento del negozio già consegnato.

La società opposta, eccepito in ogni caso il mancato trasferimento del possesso del negozio, deduceva di non aver potuto adempiere integralmente il contratto del 1992 poichè la società opponente-promittente venditrice non aveva provveduto a comunicare i dati del mutuo gravante sull’immobile.

Chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dell’opponente, con condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 188/2007 l’adito Tribunale, ritenuto la revoca dell’opposto D.I. in quanto il dovuto prezzo per la fornitura era stato inserito nelle pattuizione del succitato preliminare di vendita immobiliare, dichiarava risolto il contratto del 23.6.1992 per inadempimento della Alex, condannata alla restituzione del negozio ed al pagamento della somma di Euro 54.408,75, nonchè al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza del Tribunale di prima istanza, di cui chiedeva la riforma, la Alex interponeva appello resistito dalla originaria parte ingiunta-opponente.

L’adita Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 560/2012, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava la risoluzione del predetto contratto inter partes per inadempimento della Riva Cavalleggeri S.r.l., rigettava le domande restitutorie e risarcitorie di entrambe le parti in causa, compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale la società Alex propone ricorso fondato su quattro ordini di motivi e resistito con controricorso dalla parte intimata in liquidazione, che ha proposto altresì ricorso incidentale basato su un unico motivo e resistito, a sua volta, da apposito controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Deve essere esaminato preliminarmente, atteso il suo carattere dirimente, il proposto ricorso incidentale.

Con l’unico motivo dello stesso si deduce l’omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’inadempimento causante la risoluzione del contratto inter partes.

Viene poi dedotta la carenza motivazionale in relazione all’ assunto che come non ascrivibile alla Riva dei Cavalleggeri alcun inadempimento in base alla prospettazione che la medesima aveva “fornito a controparte tutti gli elementi necessari alla determinazione della parte del prezzo di compravendita dipendente dal mutuo”.

Il motivo è del tutto infondato.

L’impugnata sentenza non ha affatto omesso di motivare in punto.

Anzi vi è l’espressa valutazione dell’obbligo, in ispecie non evaso dalla odierna ricorrente incidentale come dovevasi, di “porre la controparte in condizione (non solo di conoscere, ma anche) di potere verificare l’esatta applicazione dei criteri”, in base ai quali andava determinato il corrispettivo.

La Corte di merito ha, poi (senza, quindi, omissione alcuna di motivazione), accertato – con argomentazioni logiche immuni da vizi- che “non risulta che la srl Riva dei Cavalleggeri abbia fornito a controparte la documentazione relativa alla complessa pratica di mutuo bancario, sì da permetterle di verificare l’esattezza dell’applicazione dei criteri ridetti”.

Il motivo e, conseguentemente, il ricorso incidentale vanno rigettati.

2.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura, ex art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 324 c.p.c., per intervenuta ma non rilevata formazione del giudicato.

Il motivo trae spunto da una serie di affermazioni, di cui alla sentenza oggi impugnata, laddove si fa cenno a talune altre affermazioni della sentenza di primo grado in ordine alla “fatto che la fornitura in oggetto (di materassi) era inserita quale parte del prezzo di un contratto di compravendita immobiliare”.

Ed, ancora, al fatto che – secondo prospettazione dalla parte odierna ricorrente principale – quelle affermazioni delle prima sentenza sarebbero state ritenute come intervenuto giudicato ostativo alla possibile istanza di richiedere la restituzione di quanto versato (ovvero dei materassi facenti parte del prezzo della compravendita immobiliare).

Col motivo si deduce, insomma, l’erroneità di aver ritenuto l’affermazione del Giudice di primo grado un intervenuto giudicato in quanto non oggetto di apposita censura dell’appellante società Alex (e, quindi, la preclusione alla richiesta di restituzione).

Il motivo non può essere accolto.

Le affermazioni del primo giudice non potevano identificarsi come statuizioni e capi di sentenza idonei, ove non impugnati, a costituire intervenuto giudicato

Ma neppure le valutazioni, in proposito, della Corte di Appello costituiscono – come meglio si vedrà di seguito – il motivo ostativo all’accoglimento, in punto, di quanto richiesto dall’odierna ricorrente principale ovvero l’accoglimento della propria domanda anche sotto il profilo degli effetti restitutori.

Il motivo, in quanto infondato, va – dunque – respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 1107 c.c..

Secondo parte ricorrente dalla ricostruzione come datio in solutum della fornitura di materassi ritenuta come somma già pagata per la detta compravendita immobiliare doveva necessariamente discendere la legittimità e fondatezza della domanda restitutoria della Alex quanto alla detta fornitura.

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la nullità, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., della gravata sentenza per omessa pronuncia.

Viene lamentato il fatto che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di restituzione della fornitura.

4.- I due motivi per ultimo riportati possono trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione.

La gravata decisione ha affermato, testualmente, quanto segue: “invero parte appellante avrebbe dovuto quindi chiedere la restituzione dei materassi viceversa, come già detto, l’appellante ha richiesto la restituzione del prezzo dei materassi”.

Tale assunto della Corte fiorentina è errato.

Invero, difatti, come è facilmente evincibile anche dalle conclusioni riportate (a pag. 5) nella sentenza oggi gravata risulta chiaramente che la società ricorrente ebbe a chiedere “in ulteriore ipotesi condanna a restituire una fornitura di materassi”.

Ciononostante i motivi in esame della parte ricorrente non possono, sia pur per altra ragione, essere accolti da questa Corte. La detta domanda di restituzione è, difatti, del tutto tardiva. E tardiva era anche la medesima domanda svolta nel giudizio di primo grado.

Come può evincersi pure dal ricorso (a pag. 23) “….siffatta domanda fu formulata nel giudizio di primo grado in sede di precisazione delle conclusioni”: appare, quindi, innegabile che già nel primo grado del giudizio la domanda di cui ai motivi per cui si ricorre era già, ab origine, tardiva.

I motivi esaminati vanno, quindi, respinti.

5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio dio omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 1362 c.c..

Con tale ultimo motivo viene, nella sostanza, riproposta – sotto l’aspetto della carenza motiva – la già affrontata questione dell’intervenuto giudicato e dell’affermazione della “irretrattabilità per difetto di censure” della qualificazione della fornitura come datio in solutum pretesamente ostativa (secondo parte ricorrente principale) all’accoglimento della domanda di restituzione delle detta fornitura.

Il motivo, anche alla stregua di tutto quanto innanzi già detto, deve ritenersi assorbito.

6.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale va rigettato.

7.- Le spese del giudizio vanno compensate attesa la reciproce soccombenza.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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