Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6270 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6270

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33563/2018 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in Genova, via Luccoli n.

30/8, presso lo studio dell’avv. Paola Turarolo, che unitamente

all’avv. Carlotta Farina lo rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministero pro tempore;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto gravato da ricorso per cassazione il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da L.M., proveniente dal (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il Tribunale riferiva che il richiedente aveva esposto di avere lasciato il Senegal nel 2012 per il timore di essere ucciso dal padre della sua ragazza, che era di religione cristiana mentre egli era musulmano. Riteneva il racconto non credibile in quanto difettava di dettagli dai quali si potesse ricavare un’ effettiva esperienza nella relazione con la donna, ed inoltre presentava incoerenze interne e difettava di specificità sia in ordine alle minacce ricevute, sia in ordine alla data della nascita del figlio, che dapprima aveva collocato nel 2011 e poi nel 2013. Negava quindi lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Negava poi che dalle fonti più recenti e accreditate, che richiamava a pg. 8 del decreto, risultasse in atto in Senegal una generalizzata situazione di violenza indiscriminata; negava infine i presupposti per la protezione umanitaria in quanto il ricorrente risultava esclusivamente avere svolto in Italia le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza, sicchè si trattava di una situazione non indicativa di un effettivo radicamento in Italia e quindi non valutabile sotto il profilo dell’art. 8 CEDU, nè era possibile escludere una ricollocazione anche lavorativa in Senegal dove aveva un normale inserimento sociale.

3. Il ricorso per cassazione proposto da L.M. si fonda su due motivi.

4. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A fondamento del ricorso il ricorrente deduce come primo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla documentazione che attesta lo svolgimento di attività lavorative (contratto di lavoro intermittente del 6.3.2018, prorogato al 30.9.30128 e badge Fincantieri) ulteriori rispetto alle tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza e che devono ritenersi indicative di un effettivo radicamento in Italia.

6. Il motivo è inammissibile nella parte in cui non specifica in quale sede processuale siano stati prodotti i documenti che si assumono ignorati dal giudice di merito.

7. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel giudizio di cassazione infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 de118/10/2013, Cass. n. 4787 de126/03/2012, Cass. n. 3664 deI21/02/2006).

8. Nel caso, non risulta specificato in ricorso in quale momento processuale tali documenti siano stati prodotti, in quanto il ricorrente a pg. 5 riferisce di avere documentato al Tribunale lo svolgimento di attività lavorativa, senza fornire ulteriori dettagli, e lamenta a pg. 6 che il Tribunale si sia limitato “ad una verifica sui primi documenti depositati” senza però precisare quando ne siano stati depositati altri.

9. Di essi, peraltro, si limita ad indicare l’affoliazione, senza riportarne puntualmente il contenuto, nè allegarli al ricorso, con ulteriore violazione delle prescrizioni desumibili dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

10. Deve comunque ribadirsi (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, mentre nel caso neppure risultava, secondo la valutazione del giudice di merito, una situazione di specifica vulnerabilità con riferimento al Paese di provenienza.

11. Come secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e lamenta che non sia stata disposta l’audizione personale prodromica ad un giudizio di bilanciamento tra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente.

12. Il motivo non è fondato.

13. Questa Corte ha chiarito che neppure in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio di fronte alla Commissione sussiste l’obbligo del giudice (oltre che di fissare l’udienza), di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero. (Cass. civ. 28/02/2019, n. 5973, Cass. 31/01/2019, n. 2817).

14. Tale affermazione, si è detto, trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della Direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, ha precisato che l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità incaricata di procedere all’esame della stessa, e non si applica 2 pertanto nei procedimenti d’impugnazione, in quanto l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della Direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

15. Nel caso, il Tribunale ha argomentato (pg. 3) che la vicenda personale di L.M. era stata ripresa nel ricorso negli esatti termini che si ricavavano dai due verbali di audizione di fronte alla Commissione territoriale, sicchè non risultava necessario procedere a nuova audizione, e tale valutazione che non è stata fatta oggetto di puntuale censura, sostenendosi l’indispensabilità dell’audizione personale in termini generali.

16. Segue coerente il rigetto del ricorso.

17. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo svolto attività difensiva il Ministero intimato.

18. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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