Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6269 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6269
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 56,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO BUGNANO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PARISE WALTER, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato
DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il provvedimento R.G.A.C. 2068/08 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata il 12/11/2008;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.O. e’ stato licenziato in tronco da Poste Italiane s.p.a. in seguito ad una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile.
F. ha proposto ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c., chiedendo la reintegra nel posto di lavoro.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Crotone l’ha rigettato.
F. ha proposto reclamo al Tribunale collegiale di Crotone, deducendo che la formula di irrevocabilita’ apposta alla sentenza di patteggiamento era stata revocata e che quindi era venuta meno la ragione del licenziamento.
Il Tribunale ha rigettato il reclamo, rilevando che l’attestata non definitivita’ della sentenza di patteggiamento era irrilevante perche’ permaneva ugualmente la lesione del vincolo fiduciario e conseguentemente la legittimita’ del licenziamento.
Avverso questa decisione F.O. propone ricorso straordinario per Cassazione, sottolineandone l’ammissibilita’ sul rilievo che “la predetta ordinanza assume i caratteri della sentenza avendo deciso in maniera definitiva il procedimento”, come dimostrerebbe il fatto che essa ha respinto il reclamo e condannato il ricorrente alle spese.
Poste Italiane ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilita’ del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza nel merito.
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e’ stata fissata l’adunanza della Corte per la decisione del ricorso in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ inammissibile, perche’ l’ordinanza che ne e’ oggetto, pronunciata ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ha rigettato il reclamo ma non la domanda di merito.
Si tratta percio’ di ordinanza nella forma e nella sostanza, come tale non impugnabile, avendo essa carattere non definitivo in quanto provvedimento munito di efficacia temporanea, condizionato all’instaurazione del giudizio di merito (Cass. n. 824/95, n. 1726/95, n. 6519/2002).
L’onere delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010