Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6269 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25771/2012 proposto da:

SIF SOCIETA’ IMMOBILIARE FORVESE SRL (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LABICANA 92, presso lo studio dell’avvocato

ROSSANO CROCETTA, che lo rappresentata e difende unitamente

all’avvocato GIAN GIACOMO FLAMIGNI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO AGRARIO RAVENNA SCRL, elettivamente domiciliato in ROMA, V.

ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato Claudio Martino,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERGIORGIO

SANGIORGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato CROCETTA Rosetta, difensore del ricorrente, ha

depositato 2 cartoline, e ha chiesto l’accoglimento delle difese in

atti;

udito l’Avvocato RIFAINO Paola con delega orale dell’Avvocato MARTINO

Claudio, che ha chiesto l’accoglimento degli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La S.I.F. – Società Immobiliare Forlivese conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ravenna il Consorzio Agrario di quella Città lamentando l’inadempimento di quest’ultimo in relazione al contratto di compravendita del (OMISSIS) di acquisto di un complesso immobiliare alla via (OMISSIS), inadempimento consistito nella mancata dovuta produzione delle certificazioni comprovanti la bonifica del lotto oggetto del negozio.

La (OMISSIS) chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto con condanna del Consorzio alla restituzione del prezzo pagato (pari ad Euro 4.906.340,54) ed al pagamento dei danni per inadempimento.

La domanda era resistita dalla parte convenuta che deduceva come controparte avesse a suo tempo ritenuto la sostanziale irrilevanza della produzione delle certificazioni, la non rigorosità di un termine e, comunque, che le certificazioni erano state prontamente attivate.

L’adito Tribunale con sentenza n. 1175/2007 negava la mancanza di diligenza del convenuto Consorzio, rigettava la domanda e condannava la (OMISSIS) al pagamento delle spese di primo grado.

La detta società interponeva avverso la suddetta decisione, di cui chiedeva la riforma, appello resistito dall’appellato Consorzio. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza 1142/2011rigettava l’appello condannando l’appellante alla refusione delle spese.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale la (OMISSIS) ha proposto ricorso, fondato un unico articolato motivo e resistito con controricorso dalla parte intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Con il motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

In particolare si deduce che non erano state tenute in considerazione le prove e che sarebbero state assunte come pacifiche e provate le dichiarazioni di tal geom. P. di (OMISSIS) S.r.l..

Il motivo non può essere accolto.

Innanzitutto non risulta che la Corte del merito non abbia valutato ovvero abbia del tutto omesso di considerare e motivare quanto risultante dalle dichiarazioni del suddetto teste.

Parte ricorrente, inoltre, non adduce – con prescritta e sufficiente allegazione – l’eventuale pacificità e non contestazione quanto alla non tassatività del termine (31 maggio 2003, di cui alla clausola contrattuale 4) di consegna delle certificazioni la bonifica del lotto oggetto di compravendita.

In ogni caso il motivo non coglie la fondamentale ratio decidendi della sentenza impugnata che – a ben vedere – non è neppure quella che il lotto de quo era già stato promesso in (ri)vendita a terzi prima (ovvero il 30.11.01) ma anche che non tutta le parti del lotto e, comunque, quella del comparto A non era affatto da bonificare e, quindi, interessato ad un problema di certificazioni di bonifica per disinquinamento da acque;

e che, anzi, i progetti in cui consisteva l’intervento sull’area per cui è causa risultavano perseguiti e proseguiti, fra l’altro col parere favorevole della competente Conferenza dei Servizi in data 16 aprile 2003.

Vi era, insomma, una valutazione (e non una assenza di motivazione) in ordine alle “assicurazioni fornite dal geom. P.”, al fatto che ” alcun valore sia stato dato alla invocata clausola” e, decisivamente, l'”indifferenza” e, quindi, l’irrilevanza delle certificazioni, stante anche l’assenza di danno ed, anzi, la risultante accennata rivendita con cospicuo risultante guadagno (di settecentomila euro).

Il motivo è, quindi, non fondato e va respinto.

2. – Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

3. – Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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