Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6269 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33285/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma via L. Pirandello

n. 67/A, presso lo studio dell’avvocato Sabrina Belmonte che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bruno Fedeli giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto oggetto di ricorso per cassazione il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da O.F., nato a (OMISSIS) volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il Tribunale riferiva che il ricorrente aveva esposto di avere il timore nel caso di un eventuale rimpatrio in Nigeria di essere ucciso dallo zio, con il quale vi era una contesa per un terreno che egli aveva ricevuto dal padre e che lo zio rivendicava, continuando a perseguitarlo con minacce ed anche in modo violento anche ad opera di assassini. Riteneva che il racconto presentasse incongruenze interne e che la vicenda non fosse credibile, in quanto in primo luogo il timore del ricorrente di essere ucciso dallo zio non appariva plausibile nè attuale in considerazione del fatto che sebbene egli avesse subito a suo dire disparate minacce da parte del parente paterno, aveva comunque venduto il terreno di famiglia. Neppure risultava credibile l’uccisione del fratello avvenuta per sbaglio; il ricorrente aveva dichiarato inoltre che lo zio fa parte del partito PDP ed era un uomo in vista – quasi a voler giustificare l’impunità degli atti commessi – ma poi cadendo in contraddizione aveva dichiarato che lo stesso era stato arrestato per l’omicidio del fratello e poi rilasciato per insufficienza di prove. Neppure appariva credibile che il ricorrente fosse stato cercato dallo zio addirittura a Lagos dove si era trasferito, mentre la madre del ricorrente viveva ancora nella città di provenienza e non aveva avuto problemi durante l’allontanamento del figlio.

3. Riteneva quindi non sussistere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè le condizioni per la protezione sussidiaria.

Escludeva che nella zona di provenienza fosse configurabile, sulla base dei più recenti e accreditati siti internazionali consultati (che indicava a pg. 7), il rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Negava infine il riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza di una particolare condizione di vulnerabilità personale rilevante ai fini della fattispecie in esame, essendo la domanda affetta da insuperabili carenze assertive, nè avendo il ricorrente allegato alcunchè circa l’effettiva integrazione in Italia e le deteriori condizioni cui sarebbe esposto in caso di rientro in patria.

4. Il ricorso per cassazione proposto da O.F. si fonda su tre motivi.

5. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorrente deduce come primo motivo l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento della domanda e la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. e), artt. 3,5,7 e 8, relativo alla concessione dello status di rifugiato;

7. come secondo motivo deduce l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento della domanda; la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, lett. g, artt. 3 e 14, relativo alla concessione della protezione sussidiaria, anche in relazione al combinato disposto dell’art. 4, par. 3, lett. d) della Direttiva 2004/83/CE e dell’art. 13, par. 3 lettera della Direttiva 2005/85/CE;

8. come terzo motivo deduce l’erronea interpretazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento della domanda e la violazione di legge con riferimento al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

9. Tutti e tre i motivi attingono, con riferimento alle tre forme di protezione richiesta, la valutazione della narrazione e della credibilità del richiedente effettuata dal giudice di merito.

10. Essi risultano inammissibili.

11. E difatti, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni rese siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 3340/2019). Tale accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 12/11/2018, n. 28862). L’accertamento di fatto in ordine alla credibilità del richiedente integra poi un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. (Cass., 21/11/2018, n. 30105).

12. Tale censura non è stata tuttavia adeguatamente sviluppata, considerato che i motivi di ricorso si limitano a ribadire, al più, la diversa valutazione propugnata dal ricorrente delle proprie dichiarazioni.

13. Anche la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè anche a tale proposito il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018), onere cui il ricorrente, secondo la valutazione del Tribunale qui non idoneamente contestata, non ha assolto.

14. Segue l’inammissibilità dell’intero ricorso.

15. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo il Ministero intimato svolto attività difensiva.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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