Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6268 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33274/2018 proposto da:

D.M.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Gilardoni, giusta

procura speciale rilasciata con separato atto allegato al ricorso.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto gravato da ricorso per cassazione il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da D.M.S., nato in (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il ricorso per cassazione proposto da D.M.S. si fonda su tre motivi.

3. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Il ricorrente chiede in via preliminare di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., primo secondo e comma 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione sia di giorni 30 a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto.

5. La questione è già stata ritenuta da questa Corte manifestamente infondata, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento (v. Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 05/11/2018, n. 28119 e ancora, da ultimo, Cass. n. 66320 del 15/1/2020, n. 862 del 17/1/2020).

6. Nel caso, peraltro, la questione difetta di rilevanza, in quanto il ricorso è stato proposto tempestivamente.

7. Il ricorrente chiede altresì di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2019, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il procedimento è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso.

8. Anche tale questione è stata già affrontata e risolta da questa Corte con numerosi arresti (Cass. 30/10/2018, n. 27700, così 05/11/2018, n. 28119, e ancora da ultimo le già richiamate Cass. n. 66320 del 15/1/2020, n. 862 del 17/1/2020), cui deve darsi continuità, in cui si è affermato che “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione”.

9. Nel caso, peraltro, anche tale questione difetta di rilevanza, in quanto i dubbi di costituzionalità sollevati non attengono alla decisione adottata dal giudice di merito, che non ha trovato fondamento nella disciplina processuale introdotta nel 2017 (D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), sicchè, da un lato, questa Corte non potrebbe comunque applicare la disciplina scaturente dalla verifica di costituzionalità. Inoltre, il ricorrente ha dedotto l’esistenza nel provvedimento impugnato di vizi (violazione di legge) suscettibili di controllo anche in questa sede di legittimità, con la conseguente carenza di un pregiudizio concreto ed effettivo scaturente dalla mancata previsione del gravame di merito.

10. Come terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2. Il motivo attinge la decisione del Tribunale là dove ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, argomentando che il ricorrente non avrebbe allegato fattori di oggettiva vulnerabilità. Lamenta che l’indagine non sia stata compiuta mediante l’audizione dell’interessato, che ritiene fosse necessaria al fine di valutarne la credibilità.

11. Il motivo non è fondato.

12. Questa Corte ha chiarito che neppure in caso di mancanza di videoregistrazione del colloquio di fronte alla Commissione sussiste l’obbligo del giudice (oltre che di fissare l’udienza), di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella, fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero (Cass. 28/02/2019, n. 5973, Cass. 31/01/2019, n. 2817).

13. Tale affermazione, si è detto, trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all’interpretazione degli artt. 12, 14, 31 e 46 della Direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, ha precisato che l’obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull’autorità incaricata di procedere all’esame della stessa, e non si applica 2 pertanto nei procedimenti d’impugnazione, in quanto l’obbligo di procedere all’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall’art. 46, par. 3, della Direttiva dev’essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d’impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev’essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all’audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

14. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto non necessario procedure al rinnovo del colloquio personale, in quanto erano già stati raccolti tutti gli elementi necessari al fine della decisione e durante l’audizione di fronte alla Commissione erano state sollevate tutte le necessarie contestazioni, nè con il ricorso erano stati allegati fatti nuovi. Argomentazione che non viene idoneamente censurata sotto il profilo della violazione motivazionale, nei limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, neppure individuandosi elementi fattuali che non sarebbero stati valutati, nè circostanze ulteriori che avrebbero potuto essere aggiunte.

15. Il rigetto della domanda di protezione umanitaria è stato poi adottato in coerenza con i principi ribaditi ancora di recente da questa Corte (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019) secondo i quali il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

16. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

17. Nel caso, il Tribunale ha argomentato che, posta l’incredibilità della situazione narrata, avente ad oggetto la volontà di alcuni parenti di volerlo eliminare per motivi politici, non risultavano specifiche condizioni di vulnerabilità tali da impedire il rientro in Patria, neppure essendo impossibile ipotizzare una ricollocazione anche lavorativa in (OMISSIS), ove il D.M.D. ha la propria famiglia, nè risultava una specifica integrazione in Italia, posto che il ricorrente aveva documentato solo di avere svolto le ordinarie attività proposte dai centri di accoglienza.

18. Motivazione che neppure è fatta oggetto di specifica censura.

19. Segue coerente il rigetto del ricorso.

20. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo svolto il Ministero intimato attività difensiva.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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