Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6268 del 01/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.01/03/2017),  n. 5268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6198-2016 proposto da:

T.E., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in Roma, per legge domiciliato ivi, presso la Corte

Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO

BORLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI SRA (C.F. (OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

28, presso lo studio degli avvocati ROSARIO LIVIO ALESSI e GAETANO

ALESSI che lo rappresentano e difendono, giusta procura su foglio

separato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3321/2016, emessa il 27/11/2015 della CORTE

D’APPELLO di TORINO, depositata il 04/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO

FRANCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

T.E. ricorre, affidandosi ad un unitari() complesso motivo ed ai sensi dell’art. 348 – ter c.p.c., per la cassazione della sentenza 8.5.15 con cui il tribunale di Torino aveva rigettato la sua domanda di condanna della SARA Assicurazioni a pagare l’indennizzo assicurativo in forza di polizza di r.c. furto e incendio per una vettura per il valore assicurato di Euro 20.700, per ritenuta sovrassicurazione ai sensi dell’art. 1909 c.c.; sentenza l’appello contro la quale era stato dichiarato inammissibile per insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento con ordinanza ex art. 348 – bis c.p.c., della corte di appello di Torino;

resiste con controricorso l’intimata;

è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

va adottata una motivazione semplificata;

il motivo, che invoca genericamente e indistintamente la violazione di numerose norme di legge (art. 111 Cost., artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 1909 e 2697 c.c.), mira con tutta evidenza a censurare la ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito;

tanto invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite – istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti); a tanto si aggiunga che i documenti e gli elementi istruttori che si assumono o prospettano pretermessi o travisati non sono trascritti in ricorso, neppure indicandovisi le sedi processuali di produzione e di riferimento, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente, soccombente, condannato alle spese del giudizio di legittimità, con dichiarazione – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e, 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017

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