Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6267 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.R., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non diligente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’
di Trasporti e Servizi p.a.) in Persona dell’institore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 68/2000 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA del
15.10.02, depositata il 07/11/2002;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto notificato a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il 5 settembre 2003, Z.R. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – sezione Lavoro – n. 68 in data 15 ottobre – 7 novembre 2002.
R.F.I. s.p.a. ha resistito con controricorso notificato il 9 ottobre 2003.
Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, la dichiarazione di improcedibilita’.
Tali richieste vanno accolte, non risultando che il ricorrente abbia depositato il ricorso, gli atti e i documenti indicati nell’art. 369 c.p.c..
In applicazione di tale norma, va dichiarata la improcedibilita’ del ricorso. Segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso improcedibile e condanna Z.R. alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010