Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6267 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5267
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5950-2016 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTIO CALVINO
33, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO BOSCO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BERNARDINO SIRCA, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ITAS MUTUA ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI (P.I.
(OMISSIS)), in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 20, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO LEPONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAOLO MARCELLO ROSATI, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
BASSI DI B.A. & C SNC, B.B., MILANO
ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2816/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa e
depositata il 18/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DI STEFANO
FRANCO;
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
G.V. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Firenze ha rigettato il suo gravame avverso la sentenza non definitiva con cui il giudice di pace di quel capoluogo aveva dichiarato ammissibile l’intervento volontario della ITAS mutua, assicuratrice del danneggiato, in forza di mandato irrevocabile dell’assicuratrice della danneggiante e della convenzione Card, nella causa da essa ricorrente intentata per il risarcimento del danno da sinistro stradale causato da veicolo della Bassi di B.A. & C. snc, condotto da B.B. ed assicurato per la r.c.a. dalla Milano Ass.ni spa;
resiste con controricorso la ITAS – Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., come modificato dall’art. 1 – bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
delle parti, in vista dell’adunanza, la ricorrente deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
va adottata una motivazione semplificata;
il ricorso è manifestamente infondato, risolvendosi i motivi (violazione o falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli arti. 81 in relazione all’art. 77 e 105 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e violazione o falsa applicazione degli artt. 1343 e 1344 c.c.) nelle identiche contestazioni (corrispondenti formalmente agli odierni primo e terzo motivo, ma potendosi estendere all’odierno secondo motivo quanto argomentato nel precedente ricorso in ordine agli altri) già definite destituite di fondamento da Cass. 11 ottobre 2016, n. 20408, alla cui motivazione può qui bastare un integrale richiamo e non essendo offerti dalla memoria della ricorrente argomenti tali da comportarne il superamento, quella risolvendo, anche implicitamente, ogni profilo poi sviluppato nel ricorso oggi esaminato, come ulteriormente posto in luce nella prodotta memoria;
il ricorso va pertanto rigettato per le stesse motivazioni indicate nel precedente di questa Corte appena richiamato, complessivamente estese anche ai profili differenziati in questa sede con il secondo motivo, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e – essendo esclusa la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – con dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.
PQM
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017