Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6266 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 24/02/2022), n.6266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20522/2020 proposto da:
D.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Petrucci Ameriga, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 773/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 05/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. La Corte d’appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.J., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che aveva rigettato l’opposizione contro il provvedimento della competente Commissione territoriale recante il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, che il M. aveva invocato allegando il timore di essere arrestato, in caso di rimpatrio, per l’incendio provocato ai campi coltivati che si trovavano in prossimità della tenda in cui, per riscaldarsi, aveva acceso un fuoco insieme ad un altro cercatore d’oro.
1.1. Secondo la Corte territoriale, l’appello avrebbe dovuto proporsi con ricorso – come indicato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 28575 del 08/11/2018, innovativa del pregresso e diverso orientamento – mentre l’appellante l’aveva proposto con atto di citazione, notificato il 22/12/2018 ma iscritto a ruolo solo il 28/12/2018, “oltre il termine di 30 giorni computato dalla data di notifica dell’ordinanza impugnata” (22/11/2018), e quindi senza possibilità di sanatoria (Cass. 24584/2019).
1.2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
2. Preliminarmente all’esame del motivo – con cui si denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 702 quater c.p.c.” – va rilevata la nullità della “procura speciale” allegata al ricorso, rilasciata al difensore del ricorrente su foglio autonomo separato, “da intendersi apposta in calce all’atto”, difetta del requisito di specialità, essendo priva di riferimenti idonei ad individuare il giudizio interessato – come la sentenza impugnata e la controparte processuale – e contiene, accanto ad un generico riferimento al “giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione”, espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altre fasi processuali, segnatamente ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito.
3. In simili situazioni questa Corte ha più volte affermato l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, rilevabile d’ufficio (Cass. 28146/2018, 4069/2020, 16040/2020, 905/2021; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021).
4. Il superiore rilievo risulta assorbente rispetto all’infondatezza del motivo alla luce dei principi affermati da questa Corte, in base ai quali: i) nelle controversie in materia di protezione internazionale, l’appello ex art. 702-quater c.p.c. avverso la decisione di primo grado deve essere proposto, alla stregua del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma; ii) trattandosi di esegesi innovativa rispetto al consolidato orientamento pregresso (cd. “overruling” processuale), possono ritenersi comunque ammissibili gli appelli erroneamente proposti con citazione e depositati oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione dell’ordinanza impugnata – altrimenti operando direttamente la sanatoria del vizio – solo se introdotti in epoca antecedente all’affermarsi del nuovo orientamento, o al più in un momento in cui poteva presumersi l’incolpevole affidamento del difensore nel pregresso e consolidato diverso orientamento (Cass. Sez. U, 28575/2018; Cass. 29506/2018, 32059/2018, 20693/2020, 29926/2021).
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.
6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022