Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6266 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21095/2012 R.G. proposto da:

R.A.M.A. di E. e P.B. s.n.c., – c.f. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

dall’avvocato Marco Lungarini ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Costantino, n. 41, presso lo studio dell’avvocato Claudio

Bargiacchi;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona

dell’amministratore D.M.A., nonchè D.M.A. (in

proprio) – c.f. (OMISSIS) – rappresentati e difesi in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Giuseppe

Coppola ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via del Viminale,

n. 43, presso lo studio dell’avvocato Roberto Eufrate;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3356 dei 1.3/22.6.2012 della corte d’appello

di Roma, Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica

del 15 dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Sandro Lungarini, per delega dell’avvocato Marco

Lungarini, per la ricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei

primi quattro motivi di ricorso e per l’accoglimento del quinto

motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al tribunale di Civitavecchia il condominio di via (OMISSIS) chiedeva ingiungersi alla condomina “R.A.M.A. di E. e P.B.” s.n.c. il pagamento della somma di Lire 5.421.129.

Con decreto n. 156 del 29.3.2001 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

La s.n.c. “R.A.M.A.” proponeva opposizione.

Deduceva che la pretesa ex adverso azionata era insussistente; che l’amministratore aveva agito di sua iniziativa, senza il consenso dell’assemblea. Chiedeva revocarsi il decreto opposto.

Si costituiva il condominio.

Dava atto che la s.n.c. opponente, in proporzione alla sua quota millesimale, aveva pagato direttamente la creditrice, “Tirrena Ricambi”, sicchè vi era stata liberazione in misura corrispondente.

Chiedeva in via riconvenzionale condannarsi la “R.A.M.A.” s.n.c. al pagamento di Lire 1.298.639, “quale quota della parcella del difensore che aveva sostenuto le difese del condominio nei confronti della società Tirrena” (così sentenza d’appello, pag. 2).

Spiegava intervento volontario, in proprio, l’amministratore del condominio, D.M.A..

Chiedeva rigettarsi le istanze nei suoi confronti esperite.

Con sentenza n. 537/2004 il tribunale di Civitavecchia revocava il decreto opposto, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale del condominio, condannava la società opponente al pagamento delle spese della fase monitoria e compensava integralmente le spese della fase a cognizione piena.

Interponeva appello la s.n.c. “R.A.M.A.”.

Resistevano il condominio ed, in proprio, l’amministratore.

Con sentenza n. 3356 dei 1.3/22.6.2012 la corte d’appello di Roma rigettava il gravame, compensava integralmente le spese del primo grado tra la s.n.c. appellante ed D.M.A. nonchè tra la s.n.c. appellante e il condominio in ordine alla domanda riconvenzionale dallo stesso condominio formulata in prima istanza; condannava la s.n.c. appellante a rimborsare agli appellati le spese del secondo grado liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed eUro 80,00 per rimborso spese, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Premetteva la corte che con il primo motivo di gravame la “R.A.M.A.” s.n.c. aveva censurato l’omessa condanna alle spese di prime cure di D.M.A.; che la s.n.c. aveva dedotto che il De Marco era intervenuto irritualmente nel primo giudizio ed aveva preso posizione in ordine ad una domanda che giammai essa appellante aveva nei suoi confronti esperito.

Indi esplicitava che, sebbene l’iniziale atto di opposizione non era stato notificato al D.M. in proprio, era “pur vero che la R.A.M.A. ne aveva chiesto la chiamata in causa proponendo specifiche conclusioni nei confronti dello stesso” (così sentenza d’appello, pagg. 2 – 3) e che, sebbene la chiamata in causa non fosse stata autorizzata, in ordine alla medesima istanza il giudice si sarebbe dovuto pronunciare, qualora il D.M. non fosse ritualmente intervenuto ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 2.

Esplicitava dunque che si giustificava in una situazione siffatta la compensazione delle spese tra la s.n.c. appellante ed il D.M., siccome supportata da “motivazione che sostanzialmente qualifica come pienamente legittimo l’operato dell’amministratore” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Premetteva la corte che con il secondo motivo di gravame la “R.A.M.A.” s.n.c. aveva censurato l’omessa condanna alle spese di prime cure del condominio, ancorchè il primo giudice ne avesse dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale.

Indi esplicitava che “nel giudizio di compensazione delle spese della fase contenziosa, debbono farsi rientrare anche le spese relative alla difesa sulla domanda riconvenzionale” (così sentenza d’appello, pag. 4) in ordine alla quale nulla aveva statuito il tribunale.

Esplicitava segnatamente che la complessiva valutazione degli interessi delle parti e delle difese svolte induceva a ritenere che la difesa esperita dalla “R.A.M.A.” s.n.c. in relazione alla domanda riconvenzionale del condominio aveva avuto un rilievo secondario ed al contempo che la difesa della società opponente, nonostante l’avvenuto pagamento dell’importo di cui all’ingiunzione, era stata frutto di pervicacia ed ostinazione, tant’è che la stessa s.n.c. non aveva impugnato il capo della sentenza di primo grado che ne aveva disposto la condanna alle spese della fase monitoria; che quindi era senz’altro adeguata la compensazione delle spese sostenute dalla “R.A.M.A.” s.n.c. onde difendersi dall’avversa riconvenzionale con le spese sostenute dal condominio onde difendersi dall’inutile e defatigante attività svolta, pur dopo il pagamento, dalla società opponente.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “R.A.M.A. di E. e P.B.” s.n.c.; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi, di cui il primo in forma duplice articolato, la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

Il condominio di via (OMISSIS) ed, in proprio, l’amministratore, D.M.A. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo profilo del primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 91, 92, 99 c.p.c., art. 105 c.p.c., comma 2, artt. 112, 324, 327, 329, 342 c.p.c; omessa pronuncia, violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Deduce che in primo grado D.M.A. aveva domandato il rigetto della domanda, a suo dire, nei suoi confronti esperita dalla “R.A.M.A.”, aveva sostenuto la domanda riconvenzionale, dichiarata inammissibile, del condominio ed aveva chiesto la condanna della “R.A.M.A.” al pagamento delle spese; che la corte d’appello, al pari del giudice di primo grado, ha omesso di pronunciare il rigetto delle domande proposte in primo grado dal D.M., “pur se dichiarò inammissibile la sua partecipazione al giudizio e, di conseguenza, v’è l’omissione sulla domanda di condanna alle spese del D.M.A.” (così ricorso, pag. 7).

Deduce che la corte d’appello, con una sorta di impugnazione incidentale, ha censurato il capo della sentenza di primo grado, in ordine al quale non vi era stata impugnazione e quindi vi era giudicato interno, con il quale il primo giudice aveva negato la legitimatio ad causam del D.M., aveva ritenuto inammissibile il suo intervento, le sue domande e le sue conclusioni ed aveva ritenuto che la “R.A.M.A.” non aveva svolto domanda alcuna nei confronti del D.M..

Con il secondo profilo del primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione anche con travisamento.

Deduce che il sostegno del D.M. alla riconvenzionale formulata dal condominio dà ragione della sua soccombenza; che di tale soccombenza viceversa la corte d’appello non ha tenuto conto.

Deduce che del tutto ingiustificata è la qualificazione, operata dalla corte d’appello, del suo comportamento in termini di pervicacia, tanto più che l’asserita ostinazione si era risolta nella prefigurazione della parziarietà del debito gravante sul condominio, parziarietà avallata dall’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte.

Deduce che la corte d’appello ha obliterato una specifica doglianza formulata con l’atto di gravame ovvero che nè essa ricorrente nè B.P. nè B.E. avevano approvato il piano di riparto parziale sulla cui scorta era stato domandato il decreto ingiuntivo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la illogicità, la contraddittorietà e la erroneità della motivazione, con travisamento.

Deduce che in grado di appello andava valutata l’inammissibilità, coperta da giudicato, dell’intervento spiegato dal D.M., “intervento contenente una sua domanda in proprio ed una domanda a sostegno della riconvenzionale del condominio, riconvenzionale rigettata” (così ricorso, pag. 14).

Deduce che i giudici di merito hanno obliterato “la circostanza per la quale l’intervento del D.M. (…) fu posto in essere pur dopo che la soc. R.A.M.A. aveva provveduto direttamente al pagamento nei confronti del terzo creditore” (così ricorso, pagg. 14 – 15); che pertanto non vi era nessuna necessità che D.M.A. intervenisse.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.; la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Deduce che la corte d’appello in maniera inammissibile, pur in assenza di appello incidentale del condominio e del D.M., ha ritenuto “di ovviare alla omissione della pronuncia sulle spese afferenti la riconvenzionale, facendo rientrare anche esse nel giudizio di compensazione” (così ricorso, pag. 16).

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “vizio di motivazione per travisamento dei fatti ricollegato ad una valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti. Omessa e contraddittoria motivazione” (così ricorso, pag. 17).

Deduce che la corte d’appello ha in maniera del tutto illogica e contraddittoria valutato il comportamento delle parti ed interpretato gli atti del processo; che la corte d’appello non ha per nulla indicato, “rilevandole dagli atti di causa, quali sarebbero state le attività inutili e defatiganti svolte dalla soc. R.A.M.A in ordine all’oggetto del decreto ingiuntivo, dopo l’avvenuto pagamento” (così ricorso, pag. 18); che in pari tempo la corte d’appello ha omesso di richiamare e valutare le attività inutili e defatiganti di D.M.A.; che in nessun modo ha enunciato le ragioni per cui le difese, resesi necessarie al fine di resistere alla riconvenzionale del condominio ed all’intervento del D.M., “siano state poca cosa rispetto alla tematica del decreto ingiuntivo” (così ricorso, pag. 19).

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004 e del D.Lgs. n. 1 del 2012, art. 9, convertito nella L. n. 27 del 2012.

Deduce, con riferimento alla liquidazione delle spese del giudizio d’appello, che, contrariamente a quanto assunto dalla corte, lo scaglione tariffario di riferimento non è quello di valore indeterminato ma quello di valore fino ad Euro 5.200,00; che alla data della sentenza le tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004, erano già state abrogate dal D.Ls. n. 1 del 2012, che più non contemplava il rimborso forfetario delle spese.

Deduce che, pur alla luce delle tariffe forensi di cui al D.M. n. 127 del 2004, la liquidazione, con riferimento allo scaglione fino ad Euro 5.200,00, è di gran lunga superiore all’importo massimo, pari ad Euro 1.295,00, degli onorari (in luogo di Euro 1.800,00 liquidati), ed all’importo dei diritti, pari ad Euro 667,00 (in luogo di Euro 920,00 liquidati).

Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina simultanea.

I medesimi motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta innanzitutto che la decisione sulle spese di cui alla sentenza di primo grado, in caso di conferma della statuizione impugnata, può essere modificata dal giudice dell’appello soltanto se il relativo capo del primo dictum abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione (cfr. Cass. 1.6.2016, n. 11423).

In simile evenienza il giudice di secondo grado – nei limiti del devolutum – ha piena cognizione della regolamentazione delle spese del primo grado (cfr. Cass. 7.7.2006, n. 15557, secondo cui il giudice d’appello, che è giudice del merito, è tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d’ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione).

Ebbene alla vicenda de qua appieno si attagliano le surriferite indicazioni giurisprudenziali.

In primo luogo il gravame che la “R.A.M.A.” s.n.c. ebbe ad interporre era “volto a censurare la sentenza di primo grado in ordine all’omessa condanna sia di D.M.A. sia del condominio alla refusione delle spese processuali dalla R.A.M.A. s.n.c. sostenute per la difesa in ordine alle domande di tali parti” (così sentenza d’appello, pag. 3).

In secondo luogo con l’impugnata statuizione la corte di Roma ha respinto il gravame ed ha confermato la decisione n. 537/2004 del tribunale di Civitavecchia (integrandola debitamente con la disposta compensazione tra le parti tutte delle spese relative alla domanda riconvenzionale del condominio, dichiarata inammissibile dal primo giudice).

In questi termini risultano di sicuro ingiustificati gli assunti della ricorrente secondo cui la corte di merito ha omesso di pronunciarsi “sulla domanda di condanna alle spese del D.M.A.” (così ricorso, pag. 7), secondo cui la corte di merito “ha completamente obliterato il giudicato interno formatosi sull’intervento e sulle domande proposte dal D.M. (…), oltre che sulla problematica della chiamata in causa preannunciata” (così ricorso, pag. 7), secondo cui la corte di merito, “proponendo essa una sorta di impugnazione incidentale della sentenza, ha infatti deciso proprio in contrario con quanto contenuto nel capo e punto risolto definitivamente in primo grado (…)” (così ricorso, pag. 10), secondo cui la corte di merito ha ritenuto “di ovviare alla omissione della pronuncia sulle spese afferenti la riconvenzionale (…). Trattasi, così, di una sorta di reformatio in peius, inammissibile, visto che la valutazione del comportamento delle parti (…) era stata fatta globalmente dal Giudice di primo grado” (così ricorso, pag. 16).

Si rappresenta altresì che la regolamentazione delle spese di lite e segnatamente la possibilità della loro compensazione soggiacciono, nel caso de quo, ratione temporis, al disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione – “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti” – antecedente alle novità, applicabili ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006, di cui alla L. n. 263 del 2005 (ed, a fortiori, al disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione antecedente alle novità di cui alla L. n. 69 del 2009, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente al 4.7.2009).

Nel caso di specie, si badi, l’appello dinanzi alla corte di Roma, per giunta, è stato introdotto nel corso dell’anno 2005 (in secondo grado il giudizio era iscritto al n. 6752/2005 R.G.).

In tal guisa esplica valenza l’indirizzo giurisprudenziale a tenor del quale, in tema di spese processuali la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione; ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto (cfr. Cass. sez. lav. 14.3.1995, n. 2949).

Su tale scorta si evidenzia, per un verso, che la “R.A.M.A.” s.n.c. non è risultata totalmente vittoriosa, giacchè le spese dell’iniziale fase monitoria sono state dal dictum di prime cure (in parte qua non gravato d’appello) poste a suo carico; per altro verso, che alla luce dei passaggi motivazionali dapprima riferiti è da escludere certamente che la disposta compensazione sia ancorata a ragioni patentemente illogiche, sicchè quegli stessi passaggi motivazionali senza dubbio soddisfano pur il “parametro” motivazionale prefigurato, del pari con riferimento al regime anteriore a quello introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 20598 del 30.7.2008.

Fondato e meritevole di accoglimento è, nei limiti che seguono, il quinto motivo di ricorso.

Va reiterato in primo luogo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte alla cui stregua, in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al D.Lgs. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (cfr. Cass. sez. un. 12.10.2012, n. 17405).

Su tale scorta si evidenzia che la vicenda contenziosa de qua agitur è stata definita in grado d’appello con sentenza dei 1.3/22.6.2012, sicchè in alcun modo interferisce la disciplina di cui al D.M. n. 140 del 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.

Conseguentemente il D.M. n. 127 del 2004, individua senza dubbio, ratione temporis, la disciplina normativa applicabile alla fattispecie.

Va reiterato in secondo luogo l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Cass. 9.10.2015, n. 20289).

Su tale scorta se, da un canto, per nulla rileva in questa sede la prospettazione della ricorrente secondo cui, attesi “i contenuti della comparsa di risposta e della conclusionale avversaria e le attività svolte, tenuto conto del valore della causa, a tutto voler concedere si sarebbe dovuto contenere la liquidazione nei limiti minimi possibili” (così ricorso, pag. 26), nondimeno, dall’altro, il sindacato di questo Giudice appieno ha da esplicarsi, giacchè, siccome si è premesso, la ricorrente assume che, in rapporto allo scaglione di riferimento, pari ad Euro 5.200,00, “la liquidazione è di gran lunga superiore ai massimi” (così ricorso, pag. 25).

Va reiterato in terzo luogo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte alla cui stregua, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il “disputatum” della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del “decisum” (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all’attività difensiva svolta nel grado (cfr. Cass. sez. un. 11.9.2007, n. 19014).

Su tale scorta se, da un lato, non può nel caso di specie soccorrere il criterio del “decisum”, giacchè la corte d’appello ha rigettato il gravame, nondimeno, dall’altro, all’insegna del criterio del “dísputatum”, è indubitabile che il valore in appello della controversia, in secondo grado celebratasi ai soli fini della (sollecitata) condanna del condominio e del D.M. alla rifusione delle spese di prime cure, non può sopravanzare il valore complessivo – Lire 6.719.768 – dei crediti – Lire 5.421.129 e Lire 1.298.639 – azionati hic et inde in prime cure, cosicchè lo scaglione di riferimento correttamente va identificato con quello “fino ad Euro 5.200,00”.

Di conseguenza, con riferimento alle attività analiticamente indicate (“studio controversia”, “consultazione cliente”, “comparsa di risposta”, “assistenza n. 2 ud. trattazione”, “redazione delle difese”) a pagina 25 del ricorso, gli onorari massimi alla stregua del D.M. n. 127 del 2004, si determinano in complessivi Euro 960,00 (rispettivamente, Euro 205,00, Euro 105,00, Euro 165,00, Euro 80,00 (Euro 40,00 x 2), Euro 405,00).

E’ patente quindi, di già con riferimento agli onorari, la violazione dei massimi tariffari, giacchè, siccome si è premesso, la corte romana ha condannato la s.n.c. appellante a rimborsare agli appellati le spese del secondo grado, liquidate in Euro 2.800,00, di cui Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 80,00 per rimborso spese, oltre rimborso forfetario ed accessori.

In accoglimento del quinto motivo del ricorso la sentenza n. 3356 dei 1.3/22.6.2012 della corte d’appello di Roma va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, mutatis mutandis, nei termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 19014/2007 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso; accoglie il quinto motivo di ricorso; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 3356 dei 1.3/22.6.2012 della corte d’appello di Roma; rinvia ad altra sezione della stessa corte d’appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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