Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6266 del 05/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6266
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23840-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti –
contro
M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 418/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO
CROLLA.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. M.C. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, del 90% delle imposte versate negli 1990-1992.
2. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso per un importo di Euro 6.129,93
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il dedotto ius superveniens non incideva sul diritto al rimborso operando solo in fase esecutiva ed in ogni caso, in mancanza di disposizioni transitorie, la nuova normativa non trovava applicazione ai giudizi in corso.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e del Territorio deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell’omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.
2 Il motivo è infondato.
2. Il prospettato jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.
2.2 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversia sui provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate operano solo in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass. n. 14331/2020)
2.3 Inoltre la censura prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo” (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).
2.4 La CTR si è pienamente conformata ai principi giurisprudenziali sopra indicati.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Nulla è da statuire sulle spese non essendosi costituito il contribuente.
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021