Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6266 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33093/2018 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in Monza, via Vittorio

Emanuele II n. 52, presso lo studio dell’avv. Alessio Passoni che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto fatto oggetto di ricorso per cassazione, il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da J.K., proveniente dal Gambia, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il Tribunale riferiva che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di protezione il timore in caso di rimpatrio di essere arrestato per aver investito in auto una signora che attraversava le strisce pedonali. Riteneva che il vaglio di credibilità non fosse necessario in quanto la domanda non presentava i presupposti di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra, non avendo il ricorrente subito alcuna persecuzione personale e diretta e considerato che il timore di subire una condanna per aver commesso un reato, seppur colposo (nel caso di specie, l’investimento di una signora) non configurava un timore fondante le ragioni del riconoscimento della protezione in quanto il ricorrente avrebbe dovuto affrontare il processo per la sua condotta contraria all’ordinamento del proprio paese.

3. Aggiungeva che, anche a voler effettuare la valutazione di credibilità, il racconto risultava vago e generico, con particolare riferimento al momento della fuga che sarebbe avvenuta dalla stazione di polizia in cui il ricorrente era stato portato a seguito dell’investimento del pedone. Inoltre, non appariva plausibile che il ricorrente, sebbene rimasto in contatto con la madre, non fosse a conoscenza dello stato delle indagini nè di un’eventuale denuncia relativa all’incidente e alle connesse conseguenze.

4. Riteneva quindi non integrati i presupposti per lo status di rifugiato nè per la protezione sussidiaria. Aggiungeva che la situazione generale del paese di provenienza secondo le COI (Amnesty International 2017/2018) non presentava una situazione di conflitto armato interno: l’insediamento del nuovo presidente A.B. lasciava ritenere che potesse esservi un miglioramento anche nel rispetto dei diritti umani. In merito alla protezione umanitaria, riteneva che la domanda del ricorrente fosse affetta da insuperabili carenze assertive non avendo egli allegato alcunchè circa l’effettiva integrazione in Italia e le deteriori condizioni cui sarebbe esposto in caso di rientro in patria, ove invece egli potrebbe avere il sostegno di tutta la famiglia che ha continuato a vivere in Gambia nella zona di provenienza del richiedente.

5. Il ricorso per cassazione di J.K. si fonda su tre motivi.

6. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e sostiene che la valutazione di credibilità non sarebbe stata rispettosa dei criteri legali. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la situazione specifica del Gambia, paese nel quale non è infrequente che le forze dell’ordine procedano ad arresti senza rispettare il diritto di difesa. Non avrebbe inoltre valutato che il ricorrente è di umile condizione e semi analfabeta e non sono stati valutati gli aspetti che possono incidere negativamente sul racconto.

8. Il motivo è inammissibile.

9. Esso attinge la motivazione del Tribunale nella parte in cui non avrebbe valutato gli abusi perpetrati dalla polizia gambiana nei confronti dei detenuti, che egli rischierebbe di subire ove incarcerato per l’investimento del pedone e la fuga dal carcere. La motivazione del Tribunale si fonda tuttavia su due autonome rationes decidendi, delle quali l’una attiene alla mancanza dei presupposti nel racconto del richiedente, ove ritenuto credibile, per il riconoscimento delle forme di protezione richieste, e l’altro, ancor prima, attiene alla stessa credibilità del racconto con riferimento all’investimento del pedone e alla fuga dalla stazione di polizia, ritenuti descritti in modo vago e generico, non circostanziato e per taluni aspetti inverosimile, sicchè neppure risultava adeguatamente allegato il pericolo di subire forme di detenzione o di persecuzioni da parte della Forze dell’ordine.

10. Occorre in proposito ribadire che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni rese siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 3340/2019). Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria – con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) – nel Paese di origine, salvo che ipotesi neppure allegata nella specie – la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 27/06/2018, n. 16925; Cass. 12/11/2018, n. 28862).

11. Tale seconda ratio decidendi, che costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non è stata adeguatamente censurata nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 21/11/2018, n. 30105).

12. Opera dunque il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del 29/03/2013 (cui molte altre conformi, tra cui Cass. n. 4259 del 03/03/2015), secondo il quale qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi: ciò in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti.

13. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e omesso esame di un fatto decisivo per la controversia. Lamenta che il Tribunale non abbia acquisito informazioni aggiornate e pertinenti sul paese di origine, in relazione al quale invece risulterebbe come le condizioni di detenzione permangano ben al di sotto degli standard minimi per quanto riguarda lo spazio, l’accesso al cibo, il livello di igiene e le cure mediche e che il processo di riforma del settore dei corpi di polizia è stato solo avviato, con il pericolo di subire quegli abusi che hanno contraddistinto il periodo dittatoriale.

14. Il motivo non è fondato.

15. Questa Corte ha chiarito che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

16. Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019).

17. Nel caso in esame, la valutazione di non credibilità del racconto rendeva non necessaria la valutazione della situazione carceraria nel Gambia, ritenuta elemento non rilevante in relazione alla specifica situazione soggettiva del richiedente.

18. Vi è peraltro da precisare che una valutazione della situazione generale del paese di provenienza è stata compiuta dal giudice di merito, che ha utilizzato COI attendibili ed aggiornate ed ha riferito che l’insediamento del nuovo presidente A.B. lasciava ritenere che potesse esservi un miglioramento anche nel rispetto dei diritti umani.

19. Come terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nella versione vigente pro tempore, nonchè omesso esame di un fatto decisivo e lamenta che non sia stata valutata la grave situazione di instabilità socio-politica del Gambia, le gravi difficoltà che egli incontrerebbe per reperire ivi un’adeguata attività lavorativa e l’altissimo livello di povertà ivi presente, che determinerebbero una situazione di vulnerabilità in caso di rientro nel paese di origine, oltre che la mancanza di garanzie del diritto di difesa per i non abbienti.

20. Neppure tale motivo è fondato.

21. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’ effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

22. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

23. Nel caso, il Tribunale ha argomentato che non erano state dedotte specifiche condizioni di vulnerabilità, ulteriori rispetto al racconto sulle ragioni dell’abbandono del paese di origine. A fronte quindi della situazione riferita al paese di origine, già ritenuta inidonea a configurare una compressione dei diritti umani, non risultavano allegate le circostanze fattuali per compiere il dovuto giudizio di comparazione in ordine alla situazione di integrazione del richiedente nel nostro paese, che neppure vengono prospettate in questa sede.

24. Segue coerente il rigetto del ricorso.

25. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo svolto il Ministero intimato svolto attività difensiva.

26. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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