Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6265 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

Trasporti e Servizi p.a.), in persona dell’institore ex art. 2203

c.c. in virtu’ dei poteri conferitigli giusta procura per atto Notar

Paolo Castellini del 4 luglio 2001, rep. n. 63122, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCIO PAPIRIO 83, presso lo studio dell’avvocato AVITABILE ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCIALDONI LUIGI, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63 7/2 006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

31/01/06, depositata il 27/02/2006;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 637/2006 depositata il 27 febbraio 2006, accogliendo l’appello, ha dichiarato il diritto di F.S. alla superiore qualifica di capo stazione superiore con decorrenza dal 19 ottobre 1988, ritenendo che l’esercizio delle mansioni superiori, benche’ avvenuta in sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto, non fosse di ostacolo alla promozione automatica, in quanto l’azienda non aveva osservato la prescrizione dell’art. 41 del CCNL 1987 – 89 del 23.6.1988 che le fa obbligo di comunicare al sostituto il nominativo del sostituito al piu’ tardi all’inizio della sostituzione. Nella specie risultava che detta comunicazione era stata effettuata notevolmente dopo.

Avverso questa decisione R.F.I. s.p.a. ricorre per Cassazione.

F.S. resiste con controricorso.

Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 (vecchio testo), il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, il rigetto per manifesta infondatezza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg. in relazione all’art. 41 CCNL “1998/1990”, nonche’ vizio di motivazione, la societa’ ricorrente sostiene che l’art. 41 CCNL 1987/1989 prescrive soltanto che siano comunicati i motivi della sostituzione e il nominativo del sostituito, ma non specifica l’ambito temporale in cui tale obbligo va assolto. Di conseguenza, deve ritenersi che il lavoratore assegnato a mansioni superiori sia sufficientemente garantito quando la comunicazione di cui sopra gli pervenga entro tempi ragionevoli e congrui.

Il motivo e’ infondato.

Infatti, il giudizio della Corte di merito e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ che, abbandonando definitivamente il diverso orientamento seguito da Cass. n. 11280 del 1997, e’ ferma nel ritenere che alla stregua di una corretta interpretazione dell’art. 41 CCNL 1987 – 89 la comunicazione – scritta – di cui sopra debba avvenire al piu’ tardi contestualmente all’adibizione del sostituto alle mansioni superiori (Cass. n. 7874 del 1997; n. 646 e 2548 del 1999; n. 14827 del 2000; n. 579, 11653, 12793, 19852 del 2003, n. 7126 del 2007).

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, con distrazione.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente alle spese, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 2000,00 (duemila/00) per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA., da distrarsi in favore dell’avv. Luigi Scialdoni, antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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