Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6265 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18057-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. (OMISSIS)), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO BIAZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1630/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. M.G. impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Ragusa il silenzio rifiuto serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 17, degli importi versati a titolo di Irpef, Ilor ed Iva relativa agli anni 1990-1993 per un importo complessivo pari ad Euro 52.935,02.

2. La CTP accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al rimborso delle sole imposte dirette.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, rigettava l’appello rilevando che l’istanza era stata tempestivamente presentata e che sussistevano i presupposti per il rimborso atteso che l’importo di cui si chiedeva la restituzione era inferiore al minimo fissato dal legislatore comunitario

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, l’Agenzia ricorrente deduce l’inammissibilità del ricorso originario introduttivo con conseguente nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21, del combinato disposto del D.Lgs., art. 19, commi 1, lett. g), e art. 3, in quanto l’istanza di rimborso non indica il quantum richiesto e, dunque, non è suscettibile di generare un silenzio rifiuto impugnabile

1.1. Con il secondo motivo denuncia l’Ufficio ricorrente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (legge di stabilità 2015), della VI Dir. n. 77/338/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17.6.2008 in causa C132/06 e dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle comunità Europee del 15.7.2015 nonchè del Trattato del Reg. CE n. 1407 del 2013, art. 107 e art. 108, paragrafo 3 e del Reg. CE n. 717 del 2014 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si argomenta che il ricorrente in quanto percettore di redditi di lavoro autonomo, non ha il diritto al rimborso in quanto, come previsto dalla legislazione italiana e dalla giurisprudenza comunitaria, tale agevolazione fiscale non spetta ai soggetti che svolgono attività economica e/o di impresa estendendosi tala nozione anche ai prestatori d’opera intellettuale. La CTR avrebbe inoltre errato nel ritenere la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità della normativa Europea c.d de minimis.

1.2 Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito in L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si assume che i giudici di seconde cure abbiano errato nell’omettere di applicare la normativa sopravvenuta che ha dimezzato l’ammontare del rimborso.

2 Il primo motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

2.1 Con la censura sono state introdotte per la prima volta nella presente sede di legittimità questioni di merito implicanti accertamenti di fatto (mancata indicazione del quantum richiesto; mancata prova circa l’avvenuto trattenuta fatta dall’erario dell’IRPEF chiesta in restituzione), che non risultano essere state trattate in alcun modo nella sentenza impugnata; d’altra parte la ricorrente neppure ha allegato l’avvenuta deduzione di dette questioni innanzi al giudice di merito, nè ha indicato in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, come sarebbe stato suo onere, in ossequio al noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 32804/ 2019 e 22614/20209)

2.2 La doglianza è in ogni caso inammissibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, in quanto difetta di autosufficienza, non avendo l’Agenzia delle Entrate nè prodotto nè riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso, impedendo a questo Collegio ogni verifica e valutazione delle dedotte omissioni.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1 Ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1990, n. 299, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2 e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.

3.2 Successivamente è giunta la decisione final della Commissione Europea n. C 2015/5549 del 14 agosto 2015 (che è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017)con la quale è stato statuito che le misure legislative che istituiscono i benefici in favore dei soggetti colpiti dal sisma (e da altre calamità naturali quali l’alluvione del 1994 e la cenere vulcanica del 2002) fossero state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, ha concluso che esse “costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” (punto 133 della decisione).

3.3 Alla luce della normativa nazionale e comunitaria è evidente che il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di imposte dirette non poteva essere erogato in favore delle imprese.

3.4 I lavoratori autonomi pur non essendo espressamente contemplati nella normativa nazionale sono riconducibili, sulla base del diritto comunitario, nella categoria dei soggetti economici utilizzati dalla Commissione Europea nella propria decisione final.

3.5 Rilevano sul piano normativo della Dir. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, art. 9, par.1, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, stabilisce – in maniera sostanzialmente identica alla precedente Sesta Dir. (77/388/CEE) che sia considerato soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”, specificando che per attività economica deve intendersi qualsiasi attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, cui si unisce ogni forma di sfruttamento di un bene materiale o immateriale cui consegua un guadagno stabile; ma anche la Dir. 2004/18/CE, art. 1, par. 8, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, secondo cui “i termini imprenditore, fornitore e prestatore di servizi designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti e servizi”.

3.6 La costante giurisprudenza della Corte di giustizia, inoltre, definisce “impresa” qualsiasi entità che esercita un’attività economica, consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato. Sono ininfluenti lo status giuridico dell’impresa, le sue modalità di finanziamento, e la circostanza che il soggetto sia stato costituito o meno per conseguire degli utili. Con riferimento a soggetti che non perseguono scopi di lucro, essi rientreranno nella normativa in materia di aiuti di stato qualora l’offerta di beni e servizi avvenga in concorrenza con quella di altri operatori che perseguono uno scopo di lucro (Corte di Giustizia Fenin C-222/04, Hfner T-219/99.

3.7 Tali principii trovano conferma anche nell’orientamento di questo Collegio (cfr. Cass.2995/2017)

3.8 Ciò premesso nel caso di specie è incontroverso che il soggetto richiedente il rimborso, esercente la libera professione, fosse titolare di redditi da lavoro autonomo.

3.9 Accertato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente come nel caso di specie-, va verificato se la richiesta di rimborso rispetti il regolamento de minimis.

3.10 Sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che ” la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, (recante benefici fiscali in favore delle vittime del sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia) non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, costituendo un aiuto di stato illegittimo, ai sensi dell’art. 108 TFUE, par. 3, come stabilito dalla decisione della Commissione (UE) 2015/5549 del 14 agosto 2015, la quale ha pure precisato che, per quanto riguarda gli aiuti individuali già concessi prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno se, in virtù della deroga prevista dall’art. 107 TFUE, par. 2, lett. b), può essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dall’impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, dovendosi evitare i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti, dovuta al cumulo di aiuti, oppure se i benefici risultino in linea con il regolamento “de minimis” applicabile” (cfr. Cass. 2208/2019, 8408/2019) il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: p. 148 della decisione della Commissione). Inoltre, per il rispetto del principio de minimis, non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dal diritto dell’UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo” (Cass. n. 14465 del 2017).

3.11 Al riguardo, occorre precisare che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il beneficio, ma, in sintonia con quanto affermato da Cass. n. 22377 del 2017, cit., l’applicazione dello ius superveniens (alla cui stregua va ricondotta la decisione della Commissione UE) consente, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998). 3.12 Nella specie, la CTR ha accertato in concreto la sussistenza dei presupposti di applicabilità del regolamento de minimis, rilevando che l’importo complessivo del rimborso richiesto e riconosciuto (Euro52.935,02.) limitato al recupero dell”Irpef e all’Irap, era inferiore a quello limite (C 200.000,00 nel triennio) fissato dal legislatore comunitario per poter usufruire del beneficio.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1 Il dedotto jus superveniens non incide affatto sulla questione oggetto del presente giudizio costituita del diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990.

4.2 I limiti delle risorse stanziate con le eventuali controversia sui provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate operano solo in soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. sul punto e da ultimo Cass.14331/2020)

4.3 Inoltre la censura prospettando l’applicabilità della nuova normativa al presente giudizio, si pone in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui “in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (nella specie, la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b, di conv. del D.L. n. 91 del 2017), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo” (Cass. n. 6213 del 2018; nello stesso senso: Cass. n. 227 del 2018; Cass. n. 29899 del 2017).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 5.600 per compensi oltre 200 per spese, rimborso forfettario ed oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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