Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6264 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. I, 24/02/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 24/02/2022), n.6264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21197/2020 proposto da:

E.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Petrucci Ameriga, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 812/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il cittadino (OMISSIS) E.I., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Tribunale di Potenza il diniego della protezione internazionale o umanitaria da parte della competente Commissione territoriale, allegando di essere fuggito dalla (OMISSIS) nel 2013 poiché temeva di essere accusato della morte di un proprio collega di lavoro e, soprattutto, di subire la vendetta dei suoi familiari, i quali avevano già aggredito e picchiato la propria famiglia: il padre e la sorella erano riusciti a fuggire, mentre lui al risveglio dal coma aveva appreso che avevano ucciso il proprio figlio di sei mesi e la propria madre, accusata anche di essere una strega e di aver trasmesso la stregoneria ai suoi figli, compreso il ricorrente.

1.1. La Corte d’appello di Potenza ha dichiarato ammissibile l’appello, sebbene proposto con citazione, stante l’intervenuta notifica prima del mutamento giurisprudenziale sulla sua proponibilità con ricorso (Cass. Sez. U, 28575/2018).

1.2. Nel merito, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo scarsamente attendibile il racconto ed osservando che, anche a volerlo ritenere credibile, non emergerebbe un fondato timore di subire persecuzioni, trattandosi di vicenda meramente personale da risolvere all’interno del Paese, tanto più che il ricorrente non si era nemmeno rivolto alle autorità competenti per richiedere tutela; ha quindi ribadito l’insussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c), anche alla luce di C.O.I. aggiornate a novembre 2019; ha infine escluso la protezione umanitaria per mancanza di vulnerabilità personali (previa specifica valutazione degli allegati referti medici) e di un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia (tenuto conto anche dello stato di detenzione subito).

1.3. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con due motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale, senza svolgere difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo – rubricato “diniego della protezione sussidiaria – violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5” si lamenta confusamente la violazione di una lunga serie di norme (indicate a pag. 2-3 del ricorso), l’esistenza di una “motivazione apparente affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perplessa e obbiettivamente incomprensibile”, la mancanza di qualsiasi accertamento e la mancata pronuncia sui presupposti di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, lett. a) e b) e la non corretta valutazione di alcune C.O.I: risalenti agli anni 2016 e 2017, citate a pag. 15 del ricorso.

2.2. Il secondo mezzo, formulato analogamente con riguardo alla protezione umanitaria, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5), allega la condizione di vulnerabilità derivante dall’inquinamento ambientale del (OMISSIS) e dal diritto alla salute e all’alimentazione, che non sarebbero stati considerati ai fini della necessaria, ma omessa, valutazione comparativa.

3. In via preliminare si rileva che la “procura speciale” allegata al ricorso, rilasciata al difensore del ricorrente su foglio autonomo separato, “da intendersi apposta in calce all’atto”, difetta del requisito di specialità, poiché non solo è priva di riferimenti idonei ad individuare il giudizio interessato – come la sentenza impugnata e la controparte processuale – ma contiene altresì, accanto ad un generico riferimento al “giudizio promosso dinanzi alla Suprema Corte di cassazione”, espressioni univocamente dirette ad attività proprie di altre fasi processuali, segnatamente ad incombenti processuali tipici dei gradi di merito.

3.1. In simili situazioni questa Corte ha più volte affermato l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, rilevabile d’ufficio (Cass. 28146/2018, 4069/2020, 16040/2020, 905/2021; cfr. Cass. Sez. U, 15177/2021; conf. da ultimo, Cass. 31191/2021, in termini di inesistenza di analoga procura rilasciata in un giudizio in materia di protezione internazionale dello straniero).

4. Il superiore rilievo risulta assorbente rispetto all’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, in quanto del tutto generici e contenenti una serie di affermazioni astratte, oltre che mancanti di autosufficienza sulle asserite allegazioni, deduzioni e contestazioni di merito, senza che sia stato allegato nemmeno in questa sede quali siano i concreti profili di vulnerabilità personale, le pregresse condizioni di vita e quelle attuali, avuto riguardo alla pretesa integrazione.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in difetto di difese del Ministero intimato.

6. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019; Cass. Sez. U, 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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