Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6264 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (gia’ Ferrovie dello Stato, Societa’

di Trasporti e Servizi p. Az.), Societa’ con unico socio soggetta

all’attivita’ di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 43,

presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6936/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/01/2006;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ricorre per Cassazione con due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6936/2004 depositata il 27.1.2006 che, accogliendo l’appello, ha dichiarato il diritto del ferroviere statale C.A. a percepire il compenso per lavoro straordinario svolto nel periodo di vigenza del CCNL 1994 – 95 calcolato con le maggiorazioni previste dall’art. 44 del CCNL 1990 – 92, e condannato la societa’ al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori di legge.

La Corte ha interpretato la normativa di riferimento, legale (D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5 conv. in L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66) e contrattuale (art. 5, punto 6, CCNL 18.11.1994), nel senso che i compensi per lavoro straordinario per gli anni 1993 e seguenti restano bloccati ai valori del 1992 solo nella componente indennita’ integrativa speciale e non pure nella loro intera consistenza.

Il lavoratore resiste con controricorso.

Disposta la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 (vecchio testo), il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i due motivi di ricorso la societa’, denunciando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione di norme di legge e vizio di motivazione anche in relazione alla interpretazione di norme di contratto collettivo, sostiene che il blocco dello straordinario dei ferrovieri statali ha riguardato il compenso nella sua interezza e non soltanto la quota di indennita’ integrativa speciale.

Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte ha piu’ volte affermato, in fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia, che il D.L. 15 settembre 1992, n. 384, art. 7, comma 5, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438, nel prevedere per i dipendenti degli enti pubblici indicati nel comma 1 che tutte le indennita’, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi di una quota di indennita’ integrativa speciale o dell’indennita’ di contingenza o comunque rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, siano corrisposti per l’anno 1993 nella stessa misura dell’anno 1992, si riferisce anche alla maggiorazione per il lavoro straordinario, essendo tale compenso influenzato dalla rivalutazione automatica della retribuzione base derivante dai meccanismi di indicizzazione; ne’ cio’ e’ in contrasto con l’art. 36 Cost. non potendosi riferire il concetto di sufficiente proporzionalita’ ad un singolo elemento della retribuzione, come chiarito da Corte Cost. n. 470 del 2002 (cfr. in tali sensi ex plurimis: Cass. n. 16177 e n. 5922 del 2006; n. 3770 del 2003; n. 2647, 19561 e 20171 del 2007).

Ne’ per andare in contrario avviso vale il riferimento al disposto dell’art. 2108 c.c. avendo questa Corte affermato al riguardo che e’ del tutto legittima, perche’ non si pone in contrasto ne’ con l’art. 36 Cost. ne’ con l’art. 2108 c.c., la condotta del datore di lavoro che – in presenza della contrattazione che predetermini, nell’esercizio dell’autonomia delle organizzazioni sindacali, un orario normale inferiore rispetto a quello massimo fissato per legge (ora individuato dal del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 2) – corrisponda ai propri dipendenti, che abbiano superato il limite convenzionale senza superare quello (massimo) legale, un corrispettivo per il suddetto lavoro inferiore a quello prescritto dall’art. 2108 c.c. per l’orario straordinario (disciplinato attualmente dal citato D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, lett. c), e art. 5), poiche’ il suddetto art. 36 Cost. deve essere letto non in relazione ai singoli elementi retributivi ma al complessivo trattamento economico riconosciuto al lavoratore subordinato ed, inoltre, perche’ l’inderogabilita’ del disposto del menzionato art. 2108 c.c. opera soltanto in presenza di violazioni dei tetti massimi di “orario normale”, previsti da norme legislative (cfr. tra le tante negli stessi sensi, Cass. 17 marzo 2006 n. 5922; Cass. 13 luglio 2006 n. 15944).

Per quanto riguarda il profilo di incostituzionalita’ dell’art. 7, comma 5 cit. – al di la’ del valore non direttamente precettivo della Carta sociale europea (Parte 1 – “Le Parti riconoscono come obiettivo, di una politica che perseguiranno con tutti i mezzi utili…, la realizzazione di condizioni atte a garantire l’esercizio effettivo dei seguenti diritti e principi:… 4. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un’equa retribuzione…”) – le sufficienti garanzie offerte dall’art. 2108 c.c. e dall’art. 36 Cost., la circostanza che l’art. 4 (paragrafo 2) della parte 2A (“Le Parti si impegnano… a riconoscere il diritto dei lavoratori ad un tasso retributivo maggiorato per le ore di lavoro straordinario ad eccezione di alcuni casi particolari”) non rientra nel novero delle disposizioni vincolanti per gli Stati contraenti (Parte 3A, art. A (Impegni), paragrafo 1, lett. b), nonche’ le eccezioni consentite per casi particolari (quale sembra potersi configurare il rapporto di lavoro dei ferrovieri), hanno indotto questa Corte di Cassazione a precisare che anche a questo riguardo rileva la distinzione tra straordinario legale e contrattuale, e che i vincoli derivanti dalla Carta riguardano soltanto quello legale (Cass. 14 marzo 2003 n. 3770; Cass. 1 febbraio 2006 n. 2245).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda dei lavoratori.

Considerate le incertezze interpretative emerse nella giurisprudenza di legittimita’ e i ripetuti interventi della Corte costituzionale, stimasi di giustizia compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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