Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6264 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 14/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6264

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26912/2012 proposto da:

O.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato MARCO MOSTARDA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO RAVINALE;

– ricorrente –

contro

C.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RUGGERO FAURO, 102, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

COSTANTINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CARLSON WAGNLIT ITALIA SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.,

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN PERSONA DEL CURATORE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 727/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Mostarda Marco con delega depositata in udienza

dell’Avv. Mario Ravinale difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Costantini che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto dei due motivi di

ricorso, comunque infondati.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Nel 2001 l’avv. O.M. aveva agito dinanzi al Tribunale di Torino per ottenere la condanna di C.R. al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1398 c.c., pari alle spettanze maturate per l’attività professionale che l’avv. O. aveva svolto per (OMISSIS) s.p.a..

L’attore aveva dedotto che il convenuto si era presentato come direttore amministrativo di Agenzia Viaggi Gemini s.p.a., società che aveva rilevato un ramo d’azienda di (OMISSIS), e aveva dichiarato che le spese del contenzioso di (OMISSIS) sarebbero state pagate da G.. Era invece accaduto che, a seguito di sollecito di pagamento da parte dell’avv. O., G. aveva dichiarato di essere estranea ai rapporti tra (OMISSIS) e i suoi creditori. L’attore aveva inoltre addotto di essersi insinuato al passivo fallimentare di (OMISSIS), dichiarata fallita in data 11 ottobre 1997, per recuperare le spettanze non ricevute di importo pari a Lire 84.900.000.

Il convenuto C. aveva contestato la pretesa, eccepito la prescrizione del credito e chiamato in causa il Fallimento (OMISSIS). Nel giudizio era intervenuta la società Carlsons Wagonlit Italia s.r.l. (già Agenzia Viaggi G. spa), che aveva aderito alle eccezioni e difese formulate dal convenuto.

1.1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 765 del 2007, nella contumacia del Fallimento (OMISSIS), aveva accolto la domanda e condannato il convenuto C. al pagamento dell’importo di Euro 55.168,46 oltre interessi.

2. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 27 aprile 2012, ha riformato la decisione e rigettato la domanda dell’avv. O.. Secondo la Corte territoriale, il danno era stato cagionato da (OMISSIS), beneficiaria delle prestazioni e quindi tenuta a pagare il compenso professionale, che si era trovata in stato di insolvenza ed era stata dichiarata fallita, e dell’esistenza di tale obbligazione in capo a (OMISSIS) l’appellato O. era consapevole, tanto da essersi insinuato nel passivo fallimentare. Pertanto, se era vero che l’eventuale pagamento del compenso da parte di G. avrebbe eliminato le conseguenze dell’insolvenza di (OMISSIS), il mancato pagamento da parte di G. non era la causa del danno, nè era stato allegato che il comportamento di C. avesse inciso sul danno, determinato dall’inadempimento di (OMISSIS).

3. Per la cassazione della sentenza O.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Resiste con controricorso C.R.. Non hanno svolto difese Carlson Wagonlit Italia srL e Fallimento (OMISSIS) spa.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si osserva che la mancata notifica del ricorso al Fallimento (OMISSIS) spa e alla Carlson Wagonlit Italia srl è priva di conseguenze sulla decisione.

Sulla premessa dell’autonomia della domanda proposta dall’avv. O. nei confronti di C. e della manleva, azionata da C. nei confronti del chiamato in causa Fallimento (OMISSIS), e stante l’assenza di una situazione di pregiudizialità-dipendenza che dia luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (Cass., sez. 3, sent. 16 maggio 2013, n. 11968), trova applicazione la disciplina dettata dall’art. 332 c.p.c., che configura la notificazione dell’impugnazione in cause scindibili in termini di litis denuntiatio, finalizzata cioè a rendere edotti tutti coloro che hanno partecipato al precedente giudizio che, ove intendano proporre impugnazione – qualora questa non sia già preclusa o esclusa – dovranno farlo unicamente nel processo instaurato con l’impugnazione principale. Nel caso di specie, l’impugnazione della sentenza d’appello da parte del Fallimento (OMISSIS) è all’evidenza preclusa dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione, e tale rilievo, che vale anche per Carlson Wagonlit Italia, già Agenzia Viaggi G. spa, assorbe ogni altra considerazione riguardo all’interesse all’impugnazione in capo ai soggetti indicati.

1.1. Il ricorso è infondato.

1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 c.c., nonchè vizio di motivazione. Si contesta l’affermazione della Corte d’appello, secondo cui il danno sarebbe conseguenza dell’inadempimento di (OMISSIS) e non del comportamento di C., laddove l’art. 1398 c.c., configura un danno di natura extracontrattuale, che non può essere confuso con il danno da inadempimento contrattuale. L’avv. O. era stato rassicurato dalle affermazioni di C. circa il fatto che le sue prestazioni professionali sarebbero state pagate da G. – società che faceva parte di un gruppo solido -, e ciò aveva impedito che egli si autodeterminasse diversamente, chiedendo subito il pagamento delle prestazioni maturate a (OMISSIS), ovvero non assumendo nuovi incarichi.

1.2. La doglianza è infondata.

1.3. La questione non risiede nella natura extracontrattuale del danno asseritamente subito dal ricorrente avv. O., che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ricondotto a fattispecie di natura contrattuale, ma nella carenza di prova del comportamento imputabile a C.R..

La Corte territoriale ha evidenziato, per un verso, che le prestazioni effettuate dall’avv. O. prima del 1996, ovvero prima della cessione di un ramo d’azienda da (OMISSIS) a G., erano state pagate da (OMISSIS), e che, per altro verso, non era dimostrato che C.R. avesse assunto l’impegno, in nome e per conto di G., di accollarsi il pagamento delle prestazioni successive non afferenti il ramo d’azienda rilevato da G., che era soltanto quello riguardante i viaggi d’affari (B.T.C.).

In definitiva, con apprezzamento in fatto argomentato congruamente, la Corte d’appello ha escluso che le circostanze sulle quali il Tribunale aveva basato la decisione potessero corroborare la tesi dell’avv. O. con riferimento alle prestazioni successive al 1996, fatturate direttamente a (OMISSIS), rimaste insolute e per le quali il professionista si era insinuato al passivo del Fallimento (OMISSIS). Non erano significativi, in senso contrario, nè i fatti antecedenti la cessione del ramo d’azienda, nè la missiva in data 5 settembre 1995, che conteneva una richiesta di documentazione e informazioni e non già un impegno di pagamento, nè la prassi del ribaltamento dei costi da (OMISSIS) ad altra società del gruppo G. (C.I.C.L.T.) ovvero alla stessa G., di cui hanno dato atto i testi escussi, che era interna al gruppo e non poteva incidere nei rapporti tra l’avv. O. e (OMISSIS) nè, tantomeno, tra l’avv. O. e C.R..

La sentenza impugnata non risulta all’evidenza viziata da erronea applicazione delle norme in tema di rappresentanza senza potere, e si basa su una ricostruzione dei fatti plausibile, che resiste al sindacato di legittimità, limitato al controllo di logicità (ex plurimis, Cass., Sez. U, sent. n. 28813 del 2011).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione e si contesta che la Corte d’appello avrebbe fatto applicazione del principio dell’apparenza senza fare riferimento ai fatti costitutivi allegati dalle parti. Il ricorrente evidenzia di non avere allegato il comportamento colposo della società G., nè formulato domanda di pagamento nei confronti della predetta società o del Gruppo di controllo, e del resto era pacifico che la società G. non avesse ratificato il comportamento di C., essendosi rifiutata di procedere al pagamento delle competenze professionali. Il richiamo del principio dell’apparenza era dunque inconferente

2.1. La doglianza, con la quale il ricorrente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e vizio di motivazione, è infondata.

Il riferimento al principio dell’apparenza del diritto, e il correlato richiamo alla giurisprudenza di legittimità è strumentale al rilievo della mancanza, nel caso di specie, di elementi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del professionista circa l’accollo del debito da parte della società G.. La ratio decidendi della sentenza impugnata risiede nella carenza di prova dei fatti costitutivi della domanda, tenuto conto dello sviluppo cronologico della vicenda, del contesto di riferimento, della qualità delle parti. La Corte d’appello ha evidenziato che l’avv. O., che da anni si occupava come legale di fiducia del contenzioso di (OMISSIS), avrebbe potuto agevolmente accertare se il C. fosse o non in grado di impegnare G., anche in considerazione della circostanza, incontestata, che la cessione dell’attività da (OMISSIS) a G. aveva riguardato il segmento aziendale dei viaggi d’affari, non l’intera attività.

2.2. L’affermazione conclusiva della Corte territoriale, secondo cui il danno subito dal professionista è stato cagionato dall’inadempimento della società (OMISSIS), è la sintesi dell’intero percorso motivazionale, con il quale la stessa Corte ha escluso la configurabilità, nella specie, dell’ipotesi di rappresentanza senza potere disciplinata dall’art. 1398 c.c..

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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