Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6263 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2022, (ud. 27/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6263
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3312/2013 R.G. proposto da:
C.L., rappresentato e difeso per procura speciale
dall’Avv. Di Ciollo Francesco, con domicilio eletto presso lo studio
dell’Avv. Panici Pier Luigi, in Roma, Via Germanico n. 172;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio-sezione staccata di Latina, n. 858/39/11, depositata il 20
dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio
2022 dal Consigliere Cataldi Michele.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso che C.L., esercente l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa di prodotti ortofrutticoli, propose ricorso contro l’avviso d’accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui all’anno d’imposta 2003, con il quale, all’esito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, gli erano stati imputati maggiori ricavi, applicando un valore medio di ricarico lordo determinato in base alla rilevazione dei prezzi di cessione al pubblico dei prodotti commercializzati ed al valore unitario di acquisto delle stesse merci, rilevato dalle relative fatture passive.
L’adita Commissione tributaria provinciale di Latina accolse parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo della metà i maggiori ricavi accertati.
Proposto appello principale dal contribuente avverso il rigetto parziale del ricorso introduttivo, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio-sezione staccata di Latina lo ha rigettato con la sentenza n. 858/39/11, depositata il 20 dicembre 2011. La medesima sentenza ha rigettato altresì l’appello incidentale proposto dall’Agenzia avverso il parziale accoglimento del ricorso introduttivo.
Il contribuente ha, infine, proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello, affidandolo a tre motivi, cui ha fatto seguito memoria, con istanza di trattazione in pubblica udienza.
L’Ufficio si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Preliminarmente va dato atto che l'”istanza di sospensione del giudizio” in atti, depositata dal difensore del contribuente in questo procedimento, pur recando in epigrafe il n. r.g. di questo procedimento, attiene ad un diverso ricorso per cassazione, come è reso evidente dalla menzione, in essa, di una diversa sentenza impugnata, di una differente controparte e di una difforme posizione processuale dello stesso contribuente (qui ricorrente, nell’atto richiamato istante “per il rigetto previa declaratoria di inammissibilità” di un ricorso di Equitalia sud s.p.a.).
Non sussistono, quindi, elementi che possano far ritenere riconducibile l’istanza al presente giudizio e, quindi, rilevante ai fini dello stesso.
Sempre preliminarmente, va dato atto che è tardiva la memoria depositata via p.e.c. dal ricorrente il 21 gennaio 2022, dovendo applicarsi a questo procedimento l’art. 380-bis.1 c.p.c., in ragione della norma intertemporale di cui alla L. 25 ottobre 2016, n. 197, che, nel convertire in legge, con modificazioni, il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, ha inserito nel corpo normativo del medesimo l’art. 1-bis, comma 1 ha introdotto l’attuale disciplina dell’art. 380-bis.1 c.p.c. e, nel successivo comma 2, ha previsto che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”. La memoria del ricorrente, che erroneamente afferma la tempestività della relativa produzione sulla base della riproduzione parziale di tale ultima disposizione (ovvero prescindendo dal periodo ” (…) nonché’ a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”) è quindi tardiva, non essendo stata depositata “non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio”.
Infine, sussistono i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio e non quelli per la necessaria rimessione alla pubblica udienza.
2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia ” nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Erronea applicazione degli artt. 38 e 39 D.P.R. n. numero 600/73- Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. Erronea e falsa applicazione violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione alla Circ.1 agosto 2000, n. 150/E”.
3. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente denuncia ” nullità per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 – Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7. Erronea e falsa applicazione violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 53 Cost., violazione del principio della media ponderata.”.
4. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente denuncia ” nullità sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5 – omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, sul fatto decisivo della mancata valutazione delle prove: omessa considerazione dei fatti e dei motivi svolti dalla difesa del sig. Cardinale. Violazione del principio della media ponderata”.
4.1. Appare opportuno premettere la trattazione del terzo motivo, per la sua potenziale capacità assorbente degli altri due.
Invero, dalla lettura del corpo del mezzo si ricava che, a prescindere dal contenuto della relativa rubrica, con tale motivo sostanzialmente il ricorrente censura la sentenza impugnata per il vizio assoluto della sua motivazione, che si esaurisce nella mera condivisione, da parte del giudice d’appello, della motivazione della sentenza appellata, senza prendere in considerazione le critiche mosse a quest’ultima dall’appellante, richiamate nel ricorso e sintetizzate nella stessa parte introduttiva della decisione qui impugnata.
Il motivo, in questi termini, è fondato.
Va premesso che si applica, ratione temporis, il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che consente la censura della sentenza impugnata ” per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.”. Tanto premesso, rispetto all’appello principale del contribuente la C.T.R. ha motivato in modo apodittico, limitandosi a confermare acriticamente la sentenza d’appello e non dando mostra di aver preso in considerazione le censure dell’appellante, come emerge dalla formula testuale, di mero stile, utilizzata:” Si osserva che la Commissione Tributaria Provinciale, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente con una motivazione ampia e circostanziata, motivazione che viene condivisa in pieno da questo Collegio.”.
La C.T.R. e’, quindi, ricorsa alla tecnica della motivazione della sentenza d’appello per relationem alla motivazione della decisione appellata, che tuttavia è ritenuta ammissibile da questa Corte solo quando il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883, ex plurimis).
Pertanto, ” In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.” (Cass. 25/10/2018, n. 27112; conforme Cass. 05/08/2019, n. 208831, ex plurimis).
Nel caso di specie, la C.T.R. ha totalmente omesso di valutare le critiche che l’appellante aveva puntualmente rivolto alla decisione impugnata, che si è limitata a confermare assertivamente. Ne’, peraltro, tale omissione può essere ovviata dalla successiva elencazione, nella motivazione del giudice d’appello, delle ragioni per le quali ” i primi Giudici (…) hanno ritenuto opportuno praticare una riduzione sui ricavi accertati.”.
Invero si tratta di considerazioni espressamente manifestate ad abundantiam dalla CTR, quindi non integranti la ratio decidendi essenziale della decisione, e comunque a loro volta non correlate alle critiche mosse dall’appellante. Ma soprattutto, per quanto qui rileva, si tratta di argomentazioni pertinenti l’accoglimento parziale, e non il rigetto, del ricorso introduttivo. Esse sono quindi destinate, eventualmente, a sostenere il rigetto dell’appello incidentale erariale, non a motivare il respingimento dell’appello del contribuente.
Nella sostanza, quindi, una volta rilevato che l’appello del contribuente manifestava un contenuto critico della decisione appellata, la C.T.R. non poteva astenersi dall’obbligo, anche costituzionale, di motivare il rigetto dell’impugnazione.
La sentenza appellata va quindi cassata, con rinvio alla C.T.R.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
PQM
Accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022