Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6263 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’

di Trasporti e Servizi p.a.), in persona dell’nstitore ex art. 2203

c.c. in virtu’ dei poteri conferitigli giusta procura per atto Notar

Paolo Castellini del 4 luglio 2001, rep. n. 63122, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO

43, presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7924/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/11/05, depositata il 25/01/2006;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. E’ domandata, sulla base di un unico motivo di ricorso, la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7924/2005 depositata il 25 gennaio 2006, con la quale, respingendosi l’appello di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (gia’ Ferrovie dello Stato s.p.a.), e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di condanna di Ferrovie dello Stato s.p.a. al pagamento, in favore del dipendente C.L., cessato dal servizio anteriormente al 31 dicembre 1995, degli interessi e della rivalutazione sulla somma corrisposta a titolo di buonuscita.

2. In fattispecie di cessazione dal servizio in data anteriore al 31 dicembre 1995, nonche’ di pagamento dell’indennita’ ad opera delle Ferrovie dello Stato e non piu’ dell’OPAFS, la sentenza ha ritenuto che fosse configurabile “ritardo” nell’adempimento, non essendo applicabile il termine di adempimento di novanta giorni, dalla data di collocamento a riposo, previsto dalla L. n. 75 del 1980, art. 7, comma 3.

3. C.L. resiste con controricorso.

4. Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 (vecchio testo), il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, l’accoglimento per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso, che, denunciando la violazione di norme di diritto, sostiene l’applicabilita’ del termine di adempimento di novanta giorni, deve ritenersi manifestamente fondato perche’ la questione e’ stata definitivamente risolta dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte (7 luglio 2004, n. 12496 e n. 12497), pronunciate a composizione di contrasto di giurisprudenza (art. 374 c.p.c., comma 2).

2. Con le indicate decisioni sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

a) la natura retributiva o previdenziale dell’indennita’ di buonuscita non condiziona l’indagine circa il regime giuridico stabilito dalle fonti legislative per questa obbligazione pecuniaria;

b) per i trattamenti di buonuscita dei ferrovieri posti a carico dell’Opafs, al pari di quelli a carico dell’ENPAS per il personale statale, era previsto, dalla L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 75, comma 4 (recte: comma 3), un termine di adempimento di 90 giorni dalla cessazione dal servizio, secondo un regime giuridico che e’ rimasto inalterato anche dopo che il rapporto di lavoro dei ferrovieri e’ divenuto di diritto privato (in forza della disposizione transitoria di cui alla L. 17 maggio 1985, n. 210, art. 21, comma 4);

c) il regime transitorio si e’ protratto oltre la data del 31 maggio 1994 (soppressione dell’Opafs, ai sensi della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 43 con attribuzione delle relative competenze alle Ferrovie dello Stato dal 1 giugno 1994), sulla base del disposto del D.L. 1 aprile 1995, n. 98, art. 13 (ultimo di una serie di decreti non convertiti, via via reiterati), convertito in L. 30 maggio 1995, n. 204, secondo cui, in attesa di una nuova disciplina dell’assetto generale del trattamento di fine rapporto del personale ferroviario, fino al 31 dicembre 1995 il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri gia’ iscritti all’Opafs e’ regolato dalla L. n. 829 del 1973;

d) la legge da ultimo indicata ha espresso chiaramente l’intento di assoggettare l’obbligazione gravante sul datore di lavoro allo stesso regime giuridico gia’ operante per l’obbligazione dell’Opafs, non escluso il termine di adempimento, siccome la L. n. 75 del 1980 e’ direttamente integrativa proprio della disciplina generale dettata dalla L. n. 829 de 1973;

e) la fase transitoria e’ terminata solo a far data dal 1 gennaio 1996, cosicche’, per i ferrovieri collocati a riposo dopo questa data, vale il principio, che si desume dall’art. 2120 c.c., secondo cui i crediti alle spettanze di fine rapporto maturano (sono, cioe’, esigibili) alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. I riferiti principi di diritto si enucleano, chiaramente ed agevolmente, dal complessivo apparato motivazionale delle indicate sentenze, dovendosi considerare alcune affermazioni contenute nelle parti finali delle decisioni frutto di meri errori materiali: la rilevanza della data del 31 maggio 1994 ai fini dell’applicazione del regime giuridico transitorio, deve intendersi riferita alla necessita’ che si tratti di personale iscritto all’Opafs alla data medesima, non certo alla necessita’ che la cessazione dal servizio sia avvenuta in epoca precedente; la fine del regime transitorio, con l’assoggettamento dell’obbligazione al diritto comune, e’ chiaramente fissata all’1.1.1996, non al 31.5.1994, come materialmente scritto nelle sentenze.

4. Poiche’ nel caso di specie la cessazione dal servizio e’ avvenuta in data anteriore al 31 dicembre 1995, il ricorso va accolto sulla base delle considerazioni svolte (v. in senso conforme, Cass. 1 dicembre 2005 n. 26202), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto della originaria domanda del lavoratore.

Le incertezze interpretative, che hanno dato luogo nel 1994 all’intervento delle Sezioni unite, giustificano la compensazione delle spese dei giudizi di merito, mentre vanno poste a carico del resistente quelle del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna C.L. a quelle del presente giudizio di legittimita’, in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1000,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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