Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6263 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 06/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26079/2012 R.G. proposto da:

ISTITUTI RIUNITI per L’ASSISTENZA all’INFANZIA (già Ente Morale

Conservatori Riuniti) di Massa Lubrenese – p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

dall’avvocato Antonino Cuomo ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Machiavelli, n. 25, presso lo studio dell’avvocato Pio

Centro;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO RELIGIOSO FIGLIE della SS. VERGINE IMMACOLATA di LOURDES,

(ente morale) – c.f. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di

procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato Antonio

Volpe ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Gerolamo

Belloni, n. 78, presso lo studio dell’avvocato Elisabetta Anagni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2207 dei 30.5/19.6.2012 della corte d’appello

di Napoli;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 6

dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Elisabetta Anagni, per delega dell’avvocato Antonio

Volpe, per il controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto in data 18.2.2002 gli “Istituti Riuniti per l’Assistenza all’Infanzia” citavano a comparire dinanzi al tribunale di Napoli l'”Istituto Religioso Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes”.

Esponevano che con atto per notar C. del (OMISSIS) il “Conservatorio del SS. Rosario” aveva ceduto in enfiteusi alla società “Arolella Lourdes” taluni immobili in (OMISSIS), alla frazione (OMISSIS); che all’art. 7 del medesimo atto si era concordato che, qualora la “Arolella Lourdes” avesse inteso affrancare il canone enfiteutico, avrebbe avuto l’obbligo di istituire un asilo infantile con refezione gratuita per i fanciulli poveri, una scuola di lavori donneschi ed un orfanatrofio femminile nel quale il “Conservatorio del SS. Rosario” avrebbe avuto diritto a tre posti gratuiti.

Esponevano altresì che con atto per notar B. del (OMISSIS), ove era stato esplicitamente ribadito l’obbligo di cui all’art. 7 del precedente rogito, gli immobili erano stati affrancati.

Esponevano inoltre che, in violazione dell’obbligo contrattualmente assunto, la società convenuta aveva realizzato una “Casa di accoglienza” con finalità affatto diverse.

Chiedevano che fosse dichiarata la risoluzione contrattuale dell’atto per notar C. del (OMISSIS) e dell’atto per notar B. del (OMISSIS).

Si costituiva l'”Istituto Religioso Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes”.

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Con sentenza n. 165/2006 il tribunale di Torre Annunziata, nelle more divenuto competente, rigettava la domanda e condannava parte attrice alle spese di lite.

Interponevano appello gli “Istituti Riuniti per l’Assistenza all’Infanzia”.

Resisteva l'”Istituto Religioso Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes”.

Con sentenza n. 2207 dei 30.5/19.6.2012 la corte d’appello di Napoli rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Esplicitava la corte di merito che l’affrancazione, mediante la quale l’enfiteuta diventa pieno ed incondizionato proprietario, “si configura (…) come negozio unilaterale per il quale (…) non possono trovar applicazione le disposizioni dettate dall’art. 1453 c.c., per i contratti a prestazioni corrispettive” (così sentenza d’appello, pag. 4), sicchè doveva reputarsi inammissibile la domanda di risoluzione esperita dall’ente attore.

Esplicitava al contempo che non valeva a mutare il carattere dell’affrancazione la previsione dell’atto per notar B. del (OMISSIS), con la quale era stato ribadito l’obbligo di cui all’art. 7 dell’atto per notar C. del (OMISSIS); che invero l’impegno assunto con l’atto per notar C. e poi ribadito con l’atto per notar B. doveva definirsi di natura morale e, seppur qualificato di natura giuridica, non costituiva controprestazione dell’affrancazione.

Esplicitava dunque che a seguito dell’esercizio del diritto potestativo di affrancazione l’ente convenuto aveva acquistato la piena proprietà del compendio già concesso in enfiteusi e ne poteva disporre liberamente.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso gli “Istituti Riuniti per l’Assistenza all’Infanzia”; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

L'”Istituto Religioso Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes” ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 971 c.c., ed il vizio di insufficiente motivazione.

Deduce che il contratto di affrancazione, di cui al rogito B., deve essere interpretato alla stregua di un accordo con cui le parti ebbero a stabilire il corrispettivo dell’affrancazione; che più esattamente il corrispettivo dell’affrancazione deve essere nella fattispecie individuato oltre che in un importo corrispondente alla capitalizzazione del canone enfiteutico altresì nella prestazione di un servizio.

Deduce ulteriormente che specificamente in dipendenza dell’assunzione da parte dell’enfiteuta dell’obbligo alla prestazione di tale servizio ebbe a siglare l’atto del (OMISSIS).

Il ricorso è destituito di fondamento.

E’ ben evidente che le censure che l’unico mezzo di impugnazione veicola, si risolvono propriamente in una “questione” ermeneutica.

Intese in tal guisa (in linea, d’altronde, con le prefigurazioni del ricorrente: “onde si deve interpretare il contratto di affrancazione come (…)”: così ricorso, pag. 6; “l’obbligazione ribadita e riassunta con il contratto di affrancazione (notar B.) (…) non può essere ritenuta una obbligazione naturale”: così ricorso, pag. 7), non possono che esplicar valenza gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Innanzitutto, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Altresì, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale è in toto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, “Istituti Riuniti per l’Assistenza all’Infanzia”, a rimborsare al controricorrente, “Istituto Religioso Figlie della SS. Vergine Immacolata di Lourdes”, le spese del presente grado di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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