Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6263 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17970-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., CA.MA., CA.MI., c.m.,

ca.ma., quali eredi di C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato TIZIANA

CACCIATORE;

– controricorrenti –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5499/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata l’11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. C.G. (al quale, a seguito del decesso nelle more del giudizio sono succeduti gli eredi C.M., Ca.Ma., Ca.Ma., C.M. e Ca.Mi.) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento avverso la cartella di pagamento, per essere il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione, concesso all’esito di un accertamento IRPEF del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, anno di imposta 2007, non avendo tempestivamente provveduto al versamento della seconda rata

2. La CTP accoglieva il ricorso

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che la disciplina del ravvedimento operoso, introdotto dalla L. n. 214 del 2011, art. 10, comma 13 decies, che consentiva al contribuente beneficiario della rateizzazione il pagamento della rata entro il termine della scadenza della rata successiva, trovava applicazione anche nella fattispecie in esame.

4. Avverso la decisione Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso mentre Serit Sicilia spa non si costituiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con un unico motivo denuncia la ricorrente violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 10, comma 13 decies, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia erroneamente applicato la disciplina del ravvedimento anche alle rateizzazioni perfezionatesi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa.

2. Il motivo è fondato.

2.1 In materia di rateizzazione il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 3 bis, prevedeva che il mancato pagamento anche di una sola rata comportasse la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo in misura piena l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato.

2.2 Il D.L. n. 201 del 2011, art. 10, comma 13 decies, entrato in vigore in data 28.12.2011 ha modificato il D.Lgs. citato, art. 3 bis, sostituendo il comma 4 che nell’attuale formulazione recita “Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo” ed introducendo il comma 4 bis del seguente tenore “Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 e successive modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva”; c) al comma 5″.

2.3 L’art. 10, comma 11, prevede che “Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”

2.4 Nella fattispecie in esame è pacifico che il dante causa dei contribuenti, al quale era stata notificata una comunicazione di irregolarità, era stato ammesso alla procedura di rateizzazione in data 16.11.2010 provvedendo a pagare la prima rata ma aveva provveduto al pagamento della seconda rata in data in data 23.3.2011 non rispettando il termine del 28/2/2011 sicchè l’Ufficio provvedeva all’iscrizione a ruolo delle imposte Irpef non pagate oltre agli interessi e sanzione e dedotto l’importo delle rate pagate. Dunque al momento dell’entrata in vigore della novella non solo non era più in corso la rateizzazione in quanto il contribuente era decaduto ma era già stata emessa la cartella esattoriale per il pagamento dell’imposta piena, delle sanzioni e degli interessi.

2.5 La questione sottoposta al vaglio di questa Corte è, quindi, quella concernente l’applicabilità o meno della nuova disciplina del ravvedimento operoso anche con riferimento ad cartella esattoriale emessa e notificata a seguito dell’inadempimento nel pagamento puntuale della rata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

2.6 Ritiene questo Collegio l’espressa norma transitoria consente l’applicabilità della nuova disciplina più favorevole al contribuente solo in pendenza del procedimento di rateizzazione

2.7 Nella fattispecie in esame, come sopra evidenziato, il dante causa dei resistenti era stato dichiarato decaduto dal beneficio prima dell’entrata in vigore della nuova normativa.

2.8 In materia tributaria, il principio di non retroattività delle leggi, sancito in generale dall’art. 11 preleggi, è stato specificamente codificato dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3 (statuto del contribuente) limitatamente ai profili sostanziali del rapporto tributario (“Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”) e agli obblighi, anche formali, dalla cui violazione possano conseguire effetti negativi per il contribuente (“In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”).

2.9 Il giudice di seconde cure invalidando una attività di riscossione posta in essere dall’Ufficio sulla base di una normativa vigente al momento della notifica della cartella esattoriale non ha applicato il principio della irretroattività della legge tributaria.

3. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione della sentenza e rinvio alla CTR della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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