Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6262 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17825-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO MEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1595/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. La soc. Centro Mec srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova comunicazione di irregolarità, notificata in data 17/6/2015, a seguito di un controllo automatico sulla dichiarazione Unico 2013 relativa ai redditi dell’anno di imposta 2012.

2. La CTP accoglieva il ricorso rilevando che il contribuente aveva provato di essere operativa e di aver conseguito un reddito reale differente rispetto a quello dichiarato per le società di comodo.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello affermando che l’Agenza senza muovere critiche alle argomentazioni contenute nella sentenza della CTP si era limitata a riproporre le controdeduzioni svolte nel giudizio di primo grado

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi a tre motivi. La contribuente si è costituita depositando controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare la ricorrente lamenta che la CTR non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente avverso un atto non impugnabile.

1.2 Con il secondo motivo l’Agenzia censura violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. nonchè nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR riesaminato la questione dell’interpello applicativo sul quale già era già pronunciato il giudice tributario e che comunque non costituiva oggetto del presente giudizio.

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 594 del 1992, art. 53, comma 1 e dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che l’impugnata sentenza ha erroneamente dedotto l’aspecificità dei motivi dell’appello dal momento che l’appellante ha, nell’atto di appello, evidenziato in modo chiaro e specifico, le critiche alla sentenza di primo grado

2. Il primo motivo è infondato.

2.1 Secondo il recente orientamento di questa Corte ” In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 – bis, comma 3, (cd. avviso bonario) (cfr. Cass. n. 3315/2016, n. 733/2020, e da ultimo Cass. n. 12133/2019).

2.2 La CTR si è uniformata a tale principio.

3. Il terzo motivo, da esaminarsi prioritariamente, è fondato con assorbimento del secondo.

3.1 Va rilevato che, come insegna questa Corte ” Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione ” (cfr. Cass. n. 707/2019).

3.2 Con particolare riferimento alla ripetizione in appello dei motivi già proposti in primo grado la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non. può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi ” (cfr. n. 14908/2014 ed anche n. 4482/2018).

3.3 Nella fattispecie in esame i passi dell’atto di appello, riprodotti in ossequio al principio di autosufficienza nel ricorso, evidenziano chiaramente che le censure, già proposte in primo grado, mirano a criticare la sentenza di primo grado asseritamente affetta da ” vizio di ultrapetizione, non essendo in questa sede impugnato il diniego sull’istanza di interpello disapplicativo; insanabile contrasto con sentenza passata in giudicato sulla questione relativa al predetto interpello assoluta mancanza di motivazione in ordine alle eccezioni ed alle difese svolte dall’Ufficio sulla specifica materia oggetto del contendere”

3.4 L’atto di appello manifesta, in modo chiaro ed inequivocabile, l’intento sindacatorio della sentenza.

4 In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l’esame del merito è regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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