Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6261 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6261
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA in persona del Responsabile della Direzione Affari
Legali della Societa’, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
EUROPA 175, presso la Direzione Affari Legali di Poste Italiane,
rappresentata e difesa dall’avvocato URSINO ANNA MARIA, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE
145, presso lo studio dell’avvocato BALZANO ANGELO, rappresentata e
difesa dall’avvocato POMARICO CIRO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3995/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI del
14.11.05, depositata il 29/12/2005;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione contro T.R. avverso la sentenza del Tribunale (collegiale) di Napoli, in funzione di giudice di appello, sezione Lavoro, n. 3995/2005 in data 14 novembre 2005, depositata il 29 dicembre 2005 (R.G. 47903/99), con la quale e’ stato rigettato l’appello della societa’ avverso la sentenza del Giudice del lavoro (subentrato al Pretore) del Tribunale di Napoli n. 17936/99 in data 28.10.1999.
T.R. resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso perche’ tardivo.
Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 (vecchio testo), il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, la dichiarazione di inammissibilita’.
Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta notificato tardivamente a Poste l’11 gennaio 2007, oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata (29 dicembre 2005), non applicandosi la sospensione dei termini nel periodo feriale alle controversie di lavoro, come quella in oggetto.
Nella sua memoria Poste sostiene che l’atto da notificare fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 28 dicembre 2006, come risulterebbe dal timbro impresso in alto sulla prima pagina del ricorso con l’annotazione “Urgente” e come viene certificato dall’Ufficio U.N.E.P. di Napoli in separato foglio.
La Corte ritiene tali indicazioni non sufficienti per conferire certezza alla data di consegna. Infatti, sia la data impressa con timbro che l’annotazione di urgenza sono prive di qualsiasi sottoscrizione. Anche il conteggio delle spese di notifica sul margine destro della prima pagina del ricorso, oltre che illeggibile per essere sovrapposto alla procura alle liti, e’ apparentemente privo di sottoscrizione, oltre che di data. Infine, anche la ricevuta intestata U.N.E.P. – NAPOLI con data 28 dicembre 2006 e n. di bolletta (OMISSIS) e’ priva di qualsiasi sottoscrizione, sicche’ non ne e’ certa la provenienza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, da distrarsi.
PQM
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la societa’ ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Ciro Pomarico, dichiaratosi antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010