Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6261 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32420/2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Eritrea n.

96, presso lo studio dell’avv. Claudia De Palma, rappresentato e

difeso dall’avv. Federica Martini giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da T.A., cittadino del Togo, volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il Tribunale esponeva che, di fronte alla Commissione territoriale e all’udienza, il richiedente aveva riferito di essere perseguitato in Togo dalle forze di polizia locale per il fatto di essere un commerciante di bottiglie di benzina, attività illegale nel suo Paese, nonchè per essere figlio di un ex militante del Movimento UFC, arrestato e deceduto in carcere.

3. Il giudice di merito riteneva che dal racconto del richiedente non emergesse l’esistenza di una situazione che giustificasse il riconoscimento della protezione internazionale, sia per l’inesistenza di atti di persecuzione, tale non essendo la mera circostanza di “essere perseguitato” perchè vendeva benzina, sia per la situazione del Togo ed in particolare della zona di origine del richiedente. Aggiungeva che la vicenda relativa alla morte del padre non era credibile, in totale assenza di riscontri.

4. Escludeva inoltre che fossero dedotti particolari e sufficienti elementi per ritenere che, ove rientrasse in Togo, il ricorrente si troverebbe in uno stato di particolare vulnerabilità, avendo egli stesso riferito di aver lasciato il paese per avere migliori prospettive di lavoro in Niger e di aver avuto comunque una vita sociale (ha studiato per 12 anni) ed un sistema di relazioni parentali piuttosto saldo, se si eccettua la morte del padre avvenuta in carcere secondo la narrazione non credibile.

5. Riteneva quindi che l’abbandono del paese di origine fosse frutto di una libera scelta, non compulsata da timori per la propria incolumità fisica o per la propria libertà. Risultavano anche risolti i riferiti problemi di salute agli occhi, sulla base delle certificazioni mediche prodotte che attestavano un intervento di cataratta del 4/12/2016, nè veniva segnalata un’attività lavorativa e formativa in Italia tale da configurare un valido radicamento.

6. Il ricorso per cassazione di T.A. è affidato a quattro motivi.

7. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto alcuna forma di protezione, in base ad un’omessa o comunque erronea valutazione del suo racconto, ed omettendo di esercitare i propri poteri istruttori, come invece avrebbe dovuto, tenuto conto del principio di prova della persecuzione che egli aveva fornito (tra cui il mandato di arresto), della difficoltà di reperire documentazione a sostegno e tenuto conto, pure, del contesto socio politico del Paese di origine.

9. Il motivo non è fondato.

Se è vero che le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da a) 2 ad e) (Cass. n. 15782 del 2014, n. 4138 del 2011), va rilevato che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere, a suo carico, di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (Cass. n. 27503 del 2018).

10. Nella specie, il giudizio di non credibilità con riferimento alla morte del padre è stato assunto dal Tribunale in base alla totale assenza di elementi circostanziali e di riscontri, nè la valutazione viene fatta oggetto di specifica censura.

11. Quanto alla riferita persecuzione da parte della Polizia, il Tribunale ha ritenuto la deduzione generica, nè decisivo in senso contrario appare il documento valorizzato nel motivo, prodotto a comma 6 del ricorso, che il ricorrente assume ignorato, che contiene solo una convocazione da parte della Polizia, di per sè non idonea a suffragare i riferiti atti persecutori, e che dunque fa parte del compendio istruttorio che il giudice di merito ha valutato.

12. Va, quindi, rilevato, da una parte, che la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, ed insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato, e, dall’altra, che la valutazione di credibilità soggettiva costituisce una premessa indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento: le dichiarazioni che, come nella specie, siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).

13. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per l’omessa valutazione della situazione “culturale ed emotiva del ricorrente durante il soggiorno in Libia”. Il ricorrente lamenta non essergli stata posta alcuna domanda sul suo avvicinamento all’Italia e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria riferita al Paese di transito.

14. Il motivo è infondato. L’assunto del ricorrente confonde l’onere di allegazione con quello della prova, in quanto questa Corte ha di recente ribadito (Cass. n. 3016 del 2019) che solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda; in altri termini, la cooperazione istruttoria si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova. Nella specie, risulta che il richiedente abbia solo fatto riferimento al transito in Libia ove era stato arrestato per tre mesi, dopodichè era fuggito durante un litigio dei carcerieri, ma secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2861 del 2018; n. 31676 del 2018), l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza normalmente irrilevante ai fini della decisione.

15. Con il terzo motivo, si lamenta, in subordine, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Il Tribunale avrebbe errato, afferma il ricorrente, nel ritenere insussistente la situazione di conflitto interno e di violenza indiscriminata nel Paese di provenienza.

16. Il motivo è inammissibile: il Tribunale ha escluso, sulla scorta di report aggiornati ed attendibili, che ha menzionato alle pgg. 6 e 7 del decreto, che nel Togo sussista una situazione di conflitto armato, situazione che, in base ai principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), può dar luogo alla tutela richiesta, quando si ritenga che gli scontri armati raggiungano un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio coinvolto, un rischio effettivo di subire un danno grave.

17. La contestazione delle conclusioni assunte al riguardo dal Tribunale e l’affermazione circa la sussistenza in concreto di siffatta situazione implica, dunque, un diverso giudizio di fatto estraneo a questa sede di legittimità, neppure adeguatamente confutato dalle COI riportate in ricorso, che evidenziano al più il pericolo di attentati terroristici e problemi fra civili e governo locale, di ben minori dimensioni rispetto alla situazione tutelata.

18. Con il quarto motivo si lamenta, in via ulteriormente subordinata, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 per non avere il Tribunale rilevato situazioni di vulnerabilità idonee al riconoscimento del permesso umanitario.

19. Il motivo è infondato. La situazione di vulnerabilità soggettiva è stata esclusa dal Tribunale sia con riferimento alla specifica situazione del paese di provenienza, sia con riferimento allo stato di integrazione in Italia, sotto l’aspetto del suo radicamento e delle condizioni di salute.

20. Il motivo si pone dunque in termini meramente contrappositivi rispetto alla corretta motivazione adottata, in parte qua, dal Tribunale, considerato che questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia deve fondarsi, di regola, su un’ effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

21. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass. 28/06/2018, n. 17072).

22. Segue coerente il rigetto del ricorso.

23. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15 % e alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA