Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6260 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 21/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6260
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA in persona del Responsabile della Direzione Affari
Legali della Società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
EUROPA 175, presso la Direzione Affari Legali della Società,
rappresentata e difesa dall’avv. URSINO ANNA MARIA, giusta mandato a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALTAGIRONE
15, presso lo studio dell’avvocato PALATUCCI LUCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato DEL GIUDICE GIUSEPPE, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 773 7/2 005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI
del 6.11.05, depositata il 30/12/2005;
udito per il controricorrente l’avv. Del Giudice Giuseppe che si
riporta agli scritti;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. DESTRO Carlo, che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Poste Italiane s.p.a. ricorre per Cassazione contro F.Z. avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, sezione Lavoro, n. 7737/2005 depositata il 30 dicembre 2005 (R.G. 4217/2004), che ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da Poste contro la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6730/2003 del 31 ottobre 2003.
F.L. resiste con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo.
Disposta la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 (vecchio testo), il Pubblico ministero ne ha chiesto, con le conclusioni scritte, la dichiarazione di inammissibilità.
Poste Italiane s.p.a. ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta notificato tardivamente da Poste a F. Z. il 10 gennaio 2007, oltre l’anno dal deposito della sentenza impugnata (30 dicembre 2005), non applicandosi la sospensione dei termini nel periodo feriale alle controversie di lavoro, come quella in oggetto.
Nella sua memoria Poste sostiene che l’atto da notificare fu consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 28 dicembre 2006, come risulterebbe dal timbro impresso in alto sulla prima pagina del ricorso con l’annotazione “Urgente” e come viene certificato dall’ufficio U.N.E.P. di Napoli in separato foglio.
La Corte ritiene tali indicazioni non sufficienti per conferire certezza alla data di consegna. Infatti, sia la data impressa con timbro che l’annotazione di urgenza sono prive di qualsiasi sottoscrizione. Anche il conteggio delle spese di notifica sul margine destro della prima pagina del ricorso, oltre che illeggibile per essere sovrapposto alla procura alle liti, è apparentemente privo di sottoscrizione, oltre che di data. Infine, anche la ricevuta intestata U.N.E.P. – NAPOLI con data 28 dicembre 2006 e di bolletta (OMISSIS) è priva di qualsiasi sottoscrizione, sicchè non ne è certa la provenienza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, da distrarsi.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente alle spese in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1500,00 per onorario, oltre a spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’avv. Giuseppe Del Giudice, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010