Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6260 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 22/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12160/2011 proposto da:

S.E.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.G

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– ricorrente –

P.C.P.M.T., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE ROSARIO LUCA LIOI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE MIRENGHI;

– controricorrente incidentale –

contro

S.E.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, V.G

FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato MARCO MONTOZZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPAOLO BUONO;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

R.D.M.E.,

P.C.P.D.M.M., R.D.M.G.,

R.D.M.M., RO.DI.MI.GI.,

r.d.m.g., R.D.M.F., R.D.M.U.,

M.P.C.P.M.L.,

M.P.C.P.F., M.P.C.P.G.,

M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3113/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato PROVINI Andrea, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BUONO Giampaolo, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese depositate;

udito l’Avvocato MIRENGHI Michele, difensore della resistente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi del ricorso principale e per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso incidentale e per il rigetto del resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Oggetto del presente giudizio di legittimità è un contenzioso relativo a talune servitù su porzioni del compendio immobiliare denominato palazzo P., già in proprietà dei fratelli P.C.P.G. e N., sito in Comune di (OMISSIS).

Il suddetto palazzo venne diviso con atto del notaio A. del (OMISSIS) tra i due suddetti fratelli P.C.P.. La causa è stata introdotta dagli aventi causa di P.C.P.G. (sig.ra R.d.M.E. e altri) nei confronti di un’avente causa di P.C.P.N. (sig.ra P.C.P.M.T.); nel corso del giudizio di primo grado gli attori hanno venduto la loro proprietà alla sig.ra S.E.E., che è intervenuta in causa ai sensi dell’art. 111 c.p.c., senza che, peraltro, gli stessi attori ne siano stati estromessi.

La corte di Appello di Napoli, investita dell’appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Napoli dalla intervenuta sig.ra S., in via principale, e della sig.ra P.C.P.M.T., in via incidentale, ha adottato – nella contumacia di tutti gli originari attori, tranne la sig.ra R.d.M.E. – le statuizioni che di seguito si riportano, per quanto qui ancora interessa:

a) Ha accertato – rigettando l’appello dell’intervenuta contro la statuizione di prime cure che aveva a propria volta rigettato la negatoria servitutis proposta dagli originari attori ed accolto la confessoria servitutis specularmente proposta, in via riconvenzionale, dall’originaria convenuta P.C.P.M.T. – l’esistenza di una servitù di passaggio veicolare in favore della proprietà della sig.ra P.C.P. gravante sulle seguenti porzioni immobiliari, già degli originari attori ed ora in proprietà S.:

1) un androne esistente al piano terra del palazzo P.; tale androne (definito nei titoli di provenienza “passaggio coperto a tre compresi”) mette in collegamento il fronte meridionale ed il fronte settentrionale del palazzo, così consentendo di passare dal cortile comune meridionale (al quale ultimo si accede da un viale di collegamento con la pubblica via, già degli originari attori ed ora in proprietà S., a propria volta gravato di servitù di passo veicolare in favore della proprietà di P.C.P.M.T.) al cortile settentrionale del palazzo (pur esso già degli originari attori ed ora in proprietà S.);

2) sul vialetto in terra battuta che si sviluppa nel menzionato cortile settentrionale del palazzo, partendo dall’uscita del suddetto androne e raggiungendo gli immobili della sig.ra P.C.P.M.T..

b) Ha disposto, conseguentemente all’accertamento sub a), la rimozione dai lati del vialetto in terra battuta individuato sub a2) delle pietre a secco, del lavatoio e del latistante pozzetto di scarico. Con tale statuizione la corte distrettuale ha riformato la sentenza di prime cure, che aveva disposto la rimozione anche di altri manufatti individuati dal c.t.u., limitando a quelle cose l’ordine di rimozione, sull’argomento che soltanto tali cose risultavano specificamente individuate nella domanda riconvenzionale di rimozione degli ingombri dal tracciato della servitù proposta in primo grado dalla sig.ra P.C.P..

c) Ha accertato il diritto della sig.ra P.C.P. di installare linee elettriche e telefoniche e condutture idriche e fognarie solo nelle aree di proprietà comune (ai sensi dell’art. 1102 c.p.c.); con tale statuizione la corte d’appello ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui vi si accertava tale diritto della sig.ra P.C.P.M.T. sulle aree comuni, ma la ha riformata nella parte in cui vi si costituiva una servitù necessaria, avente ad oggetto il passaggio di dette linee e condutture, a favore del fondo della sig.ra P.C.P., su aree oggi in proprietà esclusiva S.. Tale seconda statuizione, infatti, è stata ritenuta dalla corte d’appello viziata di ultra petizione, sull’argomento che in primo grado la sig.ra P.C.P. non aveva svolto alcuna domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio di cavi e condotte, ma aveva fondato la propria domanda riconvenzionale di accertamento del proprio diritto di far passare cavi e condutture esclusivamente sulle potestà dominicali, per quanto riguarda le aree comuni, e sulla titolarità della servitù di passo, per quanto riguarda le aree oggi in proprietà esclusiva S..

d) Ha condannato la signora S. alla refusione delle spese del giudizio di secondo grado in favore della di lei dante causa R.d.M.E., con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, la signora S..

La sig.ra P.C.P. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale su due motivi, di cui il secondo condizionato.

Nè la signora R.d.M. nè alcun altro degli attori originari si sono costituiti in sede di legittimità.

In questa sede non si è costituito nemmeno l’avvocato Lorenzo Zampaglione, difensore della signora R.d.M. nel giudizio di secondo grado, nei cui confronti la sig.ra S. ha notificato personalmente il ricorso per cassazione, in quanto legittimato a resistere in proprio (quale distrattario delle spese liquidate in favore della sua assistita dalla corte d’appello) alla censura proposta col quinto mezzo di ricorso in relazione alla statuizione della sentenza gravata riportata nel punto d) che precede.

La causa è stata chiamata per la discussione all’udienza del 15.3.16 e in tale sede è stata rinviata per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni dei litisconsorti, nei cui riguardi non vi era prova del perfezionamento della notifica del ricorso.

Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti, o dei loro eredi, la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione all’odierna udienza. La causa è stata infine discussa alla pubblica udienza del 22.11.16, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. (ulteriori rispetto a quelle già depositate per l’udienza del 15.3.16) e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si censura contestualmente la violazione di legge, in relazione agli artt. 1362 e 1058 c.c. e il vizio di motivazione.

Con il secondo motivo del ricorso principale si censura contestualmente la violazione di legge, in relazione agli artt. 1063 e 1362 c.c. e il vizio di motivazione.

Con tali motivi, che per la loro intima connessione vanno trattati congiuntamente, la ricorrente principale in sostanza denuncia, tanto sotto il profilo della violazione di legge quanto sotto il profilo del vizio motivazionale, la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (primo motivo) e la violazione delle regole che fissano la gerarchia delle fonti regolatrici dell’estensione dell’esercizio della servitù (secondo motivo).

Secondo la ricorrente principale la corte distrettuale avrebbe errato nell’interpretare le clausole contenute nell’atto divisionale notar A. del (OMISSIS) nel senso di estendere alla servitù di passo nel “passaggio coperto a tre compresi” la possibilità di passaggio con veicoli (“carrozze che trasportano persone”) che la clausola 25 di tale atto riservava esclusivamente al viale grande che dalla via provinciale porta al palazzo; con tale interpretazione, in particolare, la corte avrebbe, per un verso, tradito la lettera dell’atto divisionale e, per altro verso, erroneamente trascurato la preminenza da assegnare alla regolazione risultante dal titolo costitutivo rispetto alle indicazioni, di carattere meramente sussidiario, offerte dagli artt. 1064 e 1065 c.c..

In particolare la corte partenopea avrebbe violato:

– Il principio della preminenza dell’interpretazione letterale attribuendo natura veicolare ad una servitù di passo attraverso il “passaggio coperto a tre compresi” che nella scheda contrattuale – il cui tenore letterale non manifestava alcuna lacuna o imprecisione insuperabile mediante gli ordinari criteri ermeneutici – non era in alcun modo indicata come veicolare;

– avrebbe altresì violato il principio secondo cui il titolo andrebbe interpretato in rapporto alla situazione dello stato dei luoghi esistente al momento della costituzione della servitù, fondando la propria interpretazione su un accertamento peritale rappresentativo dello stato dei luoghi all’attualità;

– avrebbe inoltre violato il principio secondo cui, ai fini della determinazione delle modalità di esercizio della servitù, il titolo andrebbe interpretato nel senso di ritenere costituita la servitù in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente, assoggettando un passaggio coperto ad una servitù di passo veicolare non necessaria alla soddisfazione del reale bisogno al fondo dominante, costituita dalla necessità di raggiungere il piano superiore del palazzo, con accesso dal lato settentrionale del medesimo; in tal modo estendendo arbitrariamente le caratteristiche della servitù costituita sul viale di accesso al passo attraverso uno spazio interno e pavimentato di un fabbricato.

I due motivi sono da disattendere perchè – a fronte di una scheda contrattuale che non qualifica espressamente come pedonale il passo attraverso il “passaggio coperto a tre compresi” – rettamente la corte partenopea ha interpretato il testo negoziale tenendo conto dello stato dei luoghi; nè, al riguardo, nel mezzo di ricorso si deduce (nè, tanto meno, si precisa se e come deduzioni al riguardo siano state proposte in sede di merito) che lo stato dei luoghi all’attualità sia significativamente diverso da quello del 1919. L’unica differenza indicata nel ricorso concerne il sentierino sterrato che dipartendosi dallo sbocco settentrionale del sottoportico attraversa il cortile fino alla scala da cui si accede alla porzione del palazzo in proprietà di P.C.P.M.T., posta al primo piano, proseguendo poi fino al cancello di accesso ad un terreno di costei; ma, se è vero che di tale sentierino non vi è espressa menzione dell’atto divisionale, è pur vero che nell’art. 17 di tale atto si precisa che l’accesso al suddetto terreno sarebbe avvenuto “attraversando il passaggio coperto… ed una breve zona del fondo (OMISSIS) di dentro posta a nord del fabbricato grande” ed è evidente che l’attraversamento della “breve zona del fondo (OMISSIS)” implica che già allora esistesse un tracciato percorribile quale quello la cui esistenza è stata oggi accertata dal c.t.u..

Tanto premesso, il Collegio rileva che le doglianze proposte con i primi due mezzi di gravame si risolvono nella contrapposizione dell’interpretazione della scheda negoziale ritenuta preferibile dalla parte rispetto a quella operata dalla corte distrettuale, senza, tuttavia, individuare reali errori ermeneutici o vizi logici. I motivi di ricorso, in sostanza, attingono non il ragionamento interpretativo del giudice di merito, ma l’esito a cui tale ragionamento è pervenuto; laddove, come ancora di recente ribadito da questa Corte (cfr. sent. n. 2465/15), in tema di interpretazione del contratto il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Con il terzo motivo del ricorso principale, rubricato come quarto, si denuncia la violazione degli artt. 1065, 1066 e 1362 c.c., oltre al vizio di motivazione e di omessa decisione su un punto decisivo, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non ammettendo la prova testimoniale con cui la parte attrice aveva chiesto di dimostrare che solo nel 1994 la signora P.C.P. avrebbe iniziato ad esercitare con veicoli il transito attraverso il sottoportico ed il sentierino sterrato che dal medesimo si diparte e, così, trascurando il principio per cui interpretazione contrattuale deve tener conto del comportamento successivo delle parti. Il motivo va disatteso, perchè la circostanza dedotta nel capitolo di cui si lamenta la mancata ammissione, laddove afferma che “nel corso dei primi mesi dell’anno 1994 la signora C.P.M.T. è entrata ed ha percorso con automobili, motocicli altri veicoli a motore il sottoportico coperto ed il vialetto a questo adiacente” nulla dimostra in ordine al comportamento delle parti nel tempo intercorrente dalla stipula del contratto divisionale (1919) al 1994, cosicchè la non ammissione del capitolo da parte della corte d’appello non incide sull’applicazione del principio espresso dalle disposizioni che si pretendono violate.

Con il quarto motivo del ricorso principale, rubricato come quinto, si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 1063, 1065, 1067 e 2967 c.c. e dell’art. 61 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa accertando l’esistenza di una servitù di passo sul sentierino sterrato che si diparte dall’uscita settentrionale del sottoportico ancorchè di tale sentierino non si facesse menzione nell’atto divisionale e la relativa esistenza risultasse solo dalla c.t.u.. La corte territoriale quindi, secondo la ricorrente principale, avrebbe finito con l’attribuire alla c.t.u. la funzione di prova dell’esistenza di un sentierino non risultante dal titolo e non altrimenti dimostrata da parte della signora P.C.P.. Il motivo va disatteso perchè l’esistenza del sentierino e la sussistenza di una servitù di passo pedonale sul medesimo a favore del terreno di proprietà della sig.ra P.C.P. doveva ritenersi pacifica in causa, essendo stata prospettata nella stessa citazione introduttiva dei danti causa della sig.ra S., secondo la sintesi che di tale atto viene fatto nella sentenza gravata dall’inizio della pagina 4; sintesi non contestata dalla ricorrente, che anzi ha ritenuto di assolvere al proprio onere di esposizione dei fatti di causa trascrivendo del proprio ricorso la narrativa svolta nella sentenza gravata. L’esistenza attuale del sentierino non era dunque in discussione e, pertanto, la consulenza tecnica non ha avuto la funzione di offrirne la relativa prova ma solo quella di offrire al giudicante una descrizione precisa dello stato dei luoghi. Nè, per contro, nel mezzo di ricorso si deduce che in sede di merito la signora S. o i suoi danti causa avessero prospettato che la realizzazione del sentierino fosse avvenuta in epoca successiva all’atto divisionale. Non può dunque ravvisarsi alcun vizio motivazionale nella (implicita) statuizione della corte distrettuale secondo cui, parlandosi nell’atto divisionale di attraversamento di “una breve zona del fondo (OMISSIS) di dentro posta a nord del fabbricato grande”, può presumersi che tale attraversamento avvenisse già allora sul medesimo sentierino presente oggi.

Con il quinto motivo, rubricato come sesto, del ricorso principale si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione in cui la corte sarebbe incorsa condannando la S. rifondere le spese del giudizio di secondo grado alla sua avente causa R.d.M.E. (con distrazione favore del relativo procuratore antistatario) ancorchè la S. avesse notificato il proprio appello alla R.d.M. solo quale denuntiatio litis, non avendo con costei alcuna posizione di contrasto e non essendo soccombente nei suoi confronti; nè, secondo la ricorrente, la condanna alle spese del giudizio secondo grado sarebbe giustificabile alla stregua dell’impegno assunto dalla signora S. con la scrittura (OMISSIS) di sopportare le conseguenze del giudizio in corso tra i suoi danti causa e la signora P.C.P.M.T..

Il motivo non può trovare accoglimento.

Il richiamo della ricorrente alla menzionata scrittura del (OMISSIS) è fuori luogo, perchè la corte d’appello non motiva la propria statuizione di condanna della signora S. a rifondere alla signora R.d.M. le spese del giudizio secondo grado con riferimento alle obbligazioni sulla prima gravanti in base di tale scrittura, bensì, come fatto palese dall’assenza di specifiche argomentazioni sul punto, in applicazione della regola generale fissata dall’art. 91 c.p.c..

Tale statuizione è corretta perchè l’assunto della ricorrente secondo cui la notifica dell’appello alla R.d.M. non avrebbe fatto acquistare costei la qualità di parte nel giudizio di impugnazione (pag. 111 del ricorso) è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che l’alienante non estromesso è litisconsorte necessario (tra le tante, sentt. nn. 15208/05, 18483/06, 1535/10). La R.d.M. aveva quindi la qualità di parte del giudizio di appello e conseguentemente le sue spese di lite andavano regolate secondo i criteri ordinari (cfr., a contrariis, per l’opposta ipotesi di processo con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art.332 c.p.c., Cass. 2208/12). Di tali criteri la corte partenopea ha fatto corretta applicazione, perchè l’articolo 91 c.p.c. radica la condanna alle spese nel fatto oggettivo della causazione della lite. La signora S. ha dato causa al giudizio di appello in cui la signora R.d.M., parte necessaria, si è dovuta difendere e pertanto, essendo rimasta soccombente in tale giudizio, era tenuta a rifondere le spese di difesa della signora R.d.M. anche se non aveva spiegato domande contro di lei.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge (artt. 1363, 1031, 1033 e segg., art. 1053 c.c. e segg. e art. 112 c.p.c.) e di insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo si censura la statuizione di cui al punto c) della narrativa che precede. Il motivo contesta l’interpretazione della domanda giudiziale della signora di P.C.P. operata dalla corte distrettuale, argomentando che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza gravata, tale domanda aveva ad oggetto anche la costituzione di servitù coattiva di passaggio di cavi e condotte. Il motivo va disatteso perchè l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito e può essere censurata in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. 8953/06, Cass. 2630/14, Cass. 21874/15); nella specie la cesura prospettata dalla ricorrente incidentale attinge l’esito del ragionamento ermeneutico della corte territoriale ma non coglie vizi logici o lacune argomentative che inficino tale ragionamento.

Il secondo motivo del ricorso incidentale attinge la statuizione con cui la corte partenopea ha rigettato le prove orali chieste in sede di merito dalla difesa P.C.P.; il motivo risulta espressamente condizionato all’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e pertanto resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo.

In definitiva vanno quindi rigettati tanto il ricorso principale quanto quello incidentale.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente principale, essendo prevalente la soccombenza della stessa.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale e incidentale.

Condanna la ricorrente principale a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 5.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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