Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6260 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32302/2018 proposto da:

B.M.H., elettivamente domiciliato Sorrento (NA) via Capo

n. 4, presso lo studio dell’avv. Ivan Giannino che lo rappresenta e

difende in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto oggetto del ricorso per cassazione il Tribunale di Milano rigettava la domanda proposta da B.M.H., nato in (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il Tribunale riferiva che, in sede amministrativa di fronte alla Commissione territoriale e in giudizio, il richiedente aveva esposto di aver fatto politica per il (OMISSIS) ((OMISSIS)), nell’ambito del quale aveva rivestito la carica di segretario generale del Movimento giovanile denominato (OMISSIS); che, a partire dal 2013, quando il suo partito aveva cominciato ad aumentare i consensi, aveva subito minacce, maltrattamenti e persino violenze da parte di uomini appartenenti al partito che era al potere; che era stato falsamente denunciato per aver partecipato all’uccisione di due uomini. In relazione a tali ultime accuse, per le quali in (OMISSIS) è prevista la pena di morte, era stato incarcerato per 3 mesi, malmenato durante l’interrogatorio e infine rilasciato su cauzione. Un suo compagno di partito, A.B., era stato ucciso dalla Polizia segreta.

3. Il giudice di merito argomentava che il fatto che il (OMISSIS) nel 2014 avesse aumentato i suoi consensi non era confermato dalle informazioni acquisite, dalle quali risultava che il (OMISSIS) aveva riportato 34 seggi in Parlamento mentre l'(OMISSIS) 234 su 300. Inoltre, riteneva che le dichiarazioni sulla lunga militanza politica apparissero scarne sia con riguardo al programma del partito, i cui punti erano stati solo genericamente indicati, sia sull’attività da lui concretamente svolta, che non denotava un ruolo di guida; inoltre, i documenti prodotti non erano con certezza riferibili al ricorrente in quanto egli aveva raggiunto l’Italia senza passaporto. Vi era anche sproporzione tra la mole della documentazione prodotta e le scarne generiche dichiarazioni del ricorrente sulla sua militanza politica e le correlate traversie, nonostante il suo elevato livello culturale. Le attestazioni di militanza nel gruppo giovanile non avevano carattere pubblico e quindi natura fidefacente. Appariva strano, infine, secondo il Tribunale, che se il leader fosse stato oggetto di maltrattamenti e denunce, non fosse stata assunta alcuna iniziativa per la sua tutela a livello partitico. La denuncia per omicidio la scarcerazione su cauzione e la regolare partenza del ricorrente per la Libia apparivano significative quantomeno di una posizione giudiziaria marginale del ricorrente; infine, l’attestazione di stima del sindaco dell’Unione di comuni del (OMISSIS) lo descriveva come una persona non sovversiva e trasgressiva e ciò rendeva ancora meno credibile la sua storia.

4. Il Tribunale riteneva quindi non sufficientemente circostanziati e dunque inattendibili i fatti denunciati e rigettava tutte le domande, neppure ravvisando per tale motivo aspetti di vulnerabilità correlati alla violazione dei diritti umani tali da giustificare la protezione umanitaria.

5. Il ricorso di B.M.H. avverso il decreto del Tribunale è affidato a due motivi.

6. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del Testo unico dell’immigrazione nonchè art. 19, comma 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e L. n. 110 del 2017, art. 3, comma 1.

Lamenta che il Tribunale non abbia valorizzato l’evidente condizione di vulnerabilità del ricorrente sotto il profilo della compromissione dei diritti umani. Sostiene che la sua delicata vicenda processuale – che lo vede indagato in (OMISSIS) per un reato per il quale è prevista la pena di morte – avrebbe dovuto essere apprezzata analizzando le condizioni dello stato di provenienza, considerato che in (OMISSIS) già nel 2002 sono stati istituiti Tribunali speciali con ampi poteri per la celebrazione dei processi per direttissima ed un incremento esponenziale delle condanne a morte.

8. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, lett. d) (conv. in L. n. 46 del 2017), del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Lamenta che il potere-dovere di integrazione istruttoria non sia stato adeguatamente assolto dal giudice di merito e sostiene che la situazione di grave pericolo in capo al ricorrente risultava dal proprio racconto e dalla documentazione prodotta, proveniente da soggetti terzi (qualificati dirigenti del partito (OMISSIS), autorità giudiziarie ecc.) da cui emergevano il ruolo politico svolto di segretario del Movimento giovanile studentesco e il clima di tensione politica sfociante in una vera e propria persecuzione nei confronti delle forze politiche ritenute ribelli.

9. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

10. Il Tribunale rigettato il ricorso sulla base della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente.

11. Occorre qui ribadire che in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. cit., art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento. E’ dunque compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14/11/2017, n. 26921), interpretando le dichiarazioni rese nella loro integralità e secondo il significato che esse assumono secondo la cultura e l’esperienza del dichiarante.

12. Le motivazioni formulate dal Tribunale non appaiono, però, nel caso, conferenti con i canoni di attendibilità il cui riscontro è demandato al giudice. A fronte della documentazione prodotta dal richiedente, numerosa e coerente con il suo racconto, che risultava suffragato dalla situazione del paese di origine – che registra, secondo quanto riferito dallo stesso Tribunale, persecuzioni nei confronti degli oppositori politici – il Tribunale ha isolato singoli elementi del racconto, secondari e non pertinenti, in luogo di compiere una valutazione complessiva delle dichiarazioni e del materiale prodotto.

13. E difatti, la circostanza che il (OMISSIS) nel 2014 avesse aumentato i suoi consensi non è smentita dal fatto che avesse riportato 34 seggi in Parlamento mentre l'(OMISSIS) 234 su 300; il fatto che le dichiarazioni sul programma del partito apparissero scarne dev’essere calato nel contesto del paese e delle abitudini colà invalse; il fatto che egli avesse raggiunto l’Italia senza passaporto non consente di per sè di affermare, del tutto apoditticamente, che la documentazione prodotta non sia a lui riferibile; il fatto che le attestazioni di militanza nel gruppo giovanile non avessero carattere pubblico e quindi natura fidefacente non esclude (al di là della oggettiva incomprensibilità di una pretesa di “fidefacenza documentale” quale quella richiesta dal Tribunale) che potesse esserne ricostruita comunque la provenienza; non senza considerare, ancora, che la posizione giudiziaria marginale del ricorrente nelle accuse e il fatto che egli fosse descritto come una persona non sovversiva e trasgressiva non smentiscono, ma anzi avallano la credibilità del suo racconto.

14. il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l’autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di alti elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

15. Si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili da immotivati e personali convincimenti del giudice, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici, e non sulla acritica scomposizione e parcellizzazione dell’intero coacervo indiziario, che ne dissolverebbe ipso facto la forza dimostrativa.

16. Tale valutazione, coerente con i parametri normativi, non è stata compiuta, per i motivi suesposti, dal giudice di merito.

17. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in coerenza con i principi affermati e dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

18. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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