Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 626 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.12/01/2017),  n. 626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24233-2011 proposto da:

R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINO

CALIFANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA C.F. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA C.F. (OMISSIS), in persona del Legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI S. COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTINO

CALIFANO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 122/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/04/2011 R.G.N. 863/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato BUONANNO FRANCESCO per delega Avvocato CALIFANO

AGOSTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e incidentale per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata l’8 aprile 2011) in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiara il diritto di R.F. ad essere inquadrato nel “7^ livello quadro del CCNL Autorità Portuali a decorrere dall’1 dicembre 1998”. Conferma, per il resto la sentenza appellata, “ivi comprese le statuizioni di prescrizione delle differenze retributive per tale periodo”.

La Corte d’appello di Genova, per quel che qui interessa, precisa che:

a) le due declaratorie contrattuali che vengono in considerazione contengono elementi di differenziazione sfumati e valutativi, come ha affermato anche il primo giudice;

b) in questa situazione l’aspetto sul quale occorre focalizzare l’attenzione è quello del potere direttivo, inteso nello specifico come attività di “risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità”;

c) non risulta che il R. abbia svolto simile attività caratteristica della declaratoria del Quadro B, che quindi non può essergli riconosciuta, mentre gli va senz’altro attribuito il diritto all’inquadramento nel 7^ livello a decorrere dall’1 dicembre 1998, non quindi nel 7^ livello Quadro come indicato in dispositivo per mero errore materiale;

d) la sentenza appellata va confermata nelle restanti parti, ivi compresa la statuizione relativa alla intervenuta prescrizione delle differenze retributive maturate per il superiore inquadramento, visto che dall’i febbraio 2000 il datore di lavoro ha riconosciuto al R. il VII livello del CCNL cit.

2. Il ricorso di R.F. domanda la cassazione della sentenza per otto motivi; resiste, con controricorso, l’Autorità Portuale di Genova, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, che propone, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo, cui replica il ricorrente con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1. Il ricorso è articolato in otto motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3, per omessa parziale indicazione delle conclusioni dell’appellante (con riguardo alla mancata menzione della data del 1 luglio 2000 come ulteriore data indicata per la supposta decorrenza dello svolgimento delle mansioni proprie del livello Quadro B).

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 3, per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, asseritamente derivante dalla omessa indicazione già evidenziata nel precedente motivo, che avrebbe impedito l’esame della domanda nella sua integralità.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 156 cod. proc. civ., per nullità della sentenza derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo la Corte, nel dispositivo riconosciuto il diritto all’inquadramento inquadrato nel “7^ livello quadro” del CCNL da applicare, diritto che, in motivazione, ha negato riconoscendo solo il livello 7^.

Si tratta di un vizio che, nel rito del lavoro, non è emendabile in motivazione perchè il dispositivo ha rilevanza autonoma.

A ciò si aggiunge che la statuizione contenuta in dispositivo di rigetto delle restanti domande sarebbe priva di motivazione.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del combinato disposto degli art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 156 cod. proc. civ. nonchè CCNL Unico Porti, ove è previsto il passaggio del livello 7^ Quadro nel livello Quadro B, sicchè stante la prevalenza del dispositivo la domanda volta ad ottenere il livello Quadro B risulta respinta senza motivazione ed in contrasto con il CCNL richiamato.

1.5. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con riguardo alla dichiarata prescrizione dell’intero credito per differenze retributive, a fronte di una eccezione della controparte limitata al periodo antecedente al 27 dicembre 2001.

1.6. Con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., vizio di parziale omessa pronuncia sulle domande dell’appellante relative alla condanna dell’Autorità Portuale a disporre l’inquadramento nel 7^ livello Quadro (come indicato nel dispositivo della sentenza) e a provvedere al pagamento delle conseguenti differenze retributive.

1.7. Con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e contraddittoria motivazione rispetto alla domanda di inquadramento nel 7^ livello Quadro B.

1.8. Con l’ottavo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione degli artt. 113, 91, 92 e 96 cod. proc. civ., con riguardo alla disposta condanna dell’appellante alle spese quando egli dal dispositivo risultava totalmente vittorioso, dato l’accoglimento ivi statuito della sua domanda ad essere inquadrato nel 7^ livello Quadro del CCNL.

2 – Sintesi del ricorso incidentale.

2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3 e dell’art. 156 c.p.c., comma 2, per nullità della sentenza derivante dal contrasto tra motivazione e dispositivo, non emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali.

Tuttavia, essendo chiara la volontà della Corte d’appello nel senso di riconoscere al lavoratore non il 7^ livello Quadro (come indicato in dispositivo) ma soltanto il 7^ livello, si chiede a questa Corte di provvedere a confermare tale statuizione esercitando i poteri di cui all’art. 384 cod. proc. civ..

3 – Esame delle censure.

3. In ordine logico devono essere esaminati per primi e congiuntamente – perchè affrontano la medesima questione – il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, che vanno accolti, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. La Corte d’appello di Genova, nel dispositivo della impugnata sentenza, ha dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel “7^ livello quadro del CCNL Autorità Portuali a decorrere dall’1 dicembre 1998”.

A fronte di questa dichiarazione la precisazione, contenuta nella motivazione, di volere attribuire al lavoratore il diritto all’inquadramento nel 7^ livello e non quello all’inquadramento nel 7^ livello Quadro “come indicato in dispositivo per mero errore materiale”, è del tutto irrilevante al fine di risolvere il contrasto tra motivazione e dispositivo, che è da considerare “insanabile”, specialmente in considerazione della presenza nel CCNL di cui si tratta sia del livello 7^ sia del livello 7^ Quadro.

Tale compresenza di livelli – la cui attribuzione è oggetto di contestazione – è di per sè sufficiente ad escludere che ci si trovi in una fattispecie in cui sia inequivoco che il contrasto tra dispositivo e motivazione non dipenda da un ripensamento del giudice e quindi si tratti un contrasto “meramente apparente” (Cass. 10 maggio 2011, n. 10305; Cass. 28 marzo 2006, n. 7073; Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885; Cass. 3 aprile 2014, 7826).

3.2. Ne consegue che deve farsi applicazione dei consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte secondo cui:

a) nel rito del lavoro il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima, sicchè le proposizioni contenute in quest’ultima e contrastanti col dispositivo devono considerarsi come non apposte (Cass. 15 gennaio 1996, n. 279; Cass. 7 settembre 1999, n. 9435; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698 e Cass. 26 ottobre 2010, n. 21885);

b) in tale rito il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, (vedi Cass. 18 giugno 2004, n. 11432; Cass. 4 dicembre 2005, n. 27591; Cass. 14 maggio 2007, n. 11020; Cass. 29 ottobre 2007, n. 22661; Cass. 21 marzo 2008, n. 7698; Cass. 8 febbraio 2011, n. 3050; Cass. Cass. 20 aprile 2011, n. 9042).

3.3. Come si è detto, quest’ultima è proprio la situazione che si riscontra nel presente giudizio e che porta ad escludere l’applicabilità del principio dell’integrazione del dispositivo con la motivazione nonchè del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione e non riguarda certamente le ipotesi in cui il suddetto contrasto renda impossibile individuare la statuizione del giudice, attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nelle diverse parti della decisione (Cass. 17 dicembre 2008, n. 29490; 14 aprile 2010, n. 8894).

4^ – Conclusioni.

4.- In sintesi sia il terzo motivo del ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere accolti, con assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso principale.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione che si atterrà ai principi suindicati.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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