Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6259 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31351/2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di

Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Marta Di Tullio che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO n. 5625 del 2018,

depositato il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.R., nato in (OMISSIS), ha proposto ricorso per la cassazione del decreto del Tribunale di Milano, che aveva rigettato il suo ricorso volto ad ottenere, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il primo giudice aveva fondato la propria decisione sull’assunto che il racconto del ricorrente, reso alla Commissione territoriale ed arricchito di ulteriori particolari in sede di audizione davanti al Tribunale, appariva plausibile con riferimento ai riferiti contrasti con lo zio paterno ed ai cugini per questioni ereditarie insorte dopo la morte del padre, ma risultava carente del presupposto della persecuzione e del rischio di danno grave alla persona, in quanto dopo l’aggressione da parte dello zio il ricorrente aveva vissuto regolarmente per sei anni a (OMISSIS) con le sorelle in un villaggio vicino a quello di origine, senza subire alcun atto intimidatorio. Inoltre, ad avviso del Tribunale, facevano difetto i motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e opinione politica richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè poteva ritenersi che il ricorrente si trovasse nella condizione di non poter chiedere tutela alle autorità contro i soprusi dello zio, non avendo giustificato da dove ne derivasse il prospettato potere, che oltretutto sembrava limitato all’ambito del villaggio. Aveva aggiunto che il ricorrente, nel suo paese, poteva invece contare sull’appoggio di quattro sorelle, di cui una sposata, e dello zio materno che le ospitava. Quanto alla disabilità visiva dell’occhio sinistro, che lo esponeva ad un concreto rischio di essere fatto oggetto di scherno e di emarginazione sociale, il Tribunale aveva ritenuto che l’occasionalità e genericità degli sgradevoli episodi riportati dal ricorrente, unitamente al rinvenimento nel suo paese di un lavoro decoroso (carico e scarico in fabbrica) e al dignitoso inserimento nel suo contesto sociale, consentissero anche di escludere un concreto pericolo di discriminazione ed emarginazione sociale che potesse giustificare il riconoscimento della protezione internazionale nella forma particolare dello status di rifugiato in quanto appartenente a un determinato gruppo sociale (quello delle persone affette da disabilità significativa); aveva aggiunto che, per giustificare l’allontanamento dal suo paese, il ricorrente aveva dedotto essenzialmente ragioni di carattere economico, sia pure correlate alla sua condizione di minorazione fisica. Quanto alla situazione sociale e politica del paese di provenienza, il giudice di merito aveva escluso, sulla base delle fonti internazionali recenti e accreditate, richiamate a pg. 7 del decreto, che sussistesse una condizione di pericolo generalizzato tale da integrare la fattispecie normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Infine, in merito alla protezione umanitaria, aveva ritenuto non emergenti significativi aspetti di vulnerabilità, trattandosi di persona maggiorenne che aveva dimostrato buone doti di autonomia nel suo paese, ove viveva con le quattro sorelle e lo zio materno che le ospitava, mentre la grave patologia documentata risultava stabilizzata mediante l’utilizzo di lente corneale terapeutica per alleviare il dolore, sicchè non si ravvisavano difficoltà insormontabili per un suo reinserimento sociale e lavorativo nel paese di provenienza. Inoltre in Italia non risultava che il ricorrente avesse raggiunto un sufficiente grado di indipendenza economica. Quanto alla domanda di asilo ex art. 10 Cost., aveva ribadito che questo nel nostro paese è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio del permesso umanitario.

3. Il ricorso per cassazione proposto da S.R. è affidato a sei motivi.

4. Il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo di ricorso attiene al mancato riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria: il richiedente ribadisce che correrebbe un grave rischio in caso di rientro nel suo Paese, che non può certamente proteggerlo.

6. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. f): il richiedente ribadisce che sussisterebbero giustificati e fondati timori e rischio di essere ucciso dai familiari (cugini e zio molto potente).

7. Il terzo motivo di ricorso lamenta la ritenuta insussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, alla luce dei principi costituzionali e di giustizia Europea.

8. Il quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e il mancato riconoscimento della protezione umanitaria in presenza di una situazione di vulnerabilità.

9. Il quinto motivo lamenta che non sia stato operato il doveroso bilanciamento previsto dall’art. 3 Cost. tra “la tutela degli interessi privati e la tutela del bene giuridico della sicurezza pubblica della nazione”.

10. Il sesto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto e sostiene che l’onere probatorio del ricorrente sia limitato a dimostrare anche in via indiziaria la credibilità dei fatti allegati.

11. I motivi possono essere trattati congiuntamente, atteso che sono tutti affetti dal medesimo vizio di inammissibilità per difetto di specificità nella parte in cui lamentano violazioni di legge, rivelandosi, per il resto, parimenti inammissibili ove deducono vizi motivazionali.

12. Occorre qui ribadire che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna; Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007).

13. Nella specie, invece, le diverse censure si risolvono nella generica indicazione delle disposizioni della normativa nazionale e sovranazionale che si assume violata, senza l’illustrazione di motivate ragioni dell’ipotizzato contrasto e, quindi, in una mera ed apodittica affermazione delle tesi del ricorrente.

14. Inoltre, con riguardo alle argomentazioni difensive che investono la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente in merito al potere dello zio e all’impossibilità di ottenere tutela dalle forze dell’ordine, ritenute espressione di un giudizio soggettivo ed arbitrario, non fondato su elementi oggettivi, rileva il Collegio che, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 22717 del 2019, Cass. n. 31481 del 2018 e da Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013). Inoltre, Cass. n. 30105 del 2018 ha sancito che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

15. Nella specie, il Tribunale ha espresso un giudizio negativo sulla idoneità del racconto e sulla credibilità del richiedente in maniera del tutto conforme ai parametri imposti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis) come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

16. Il ricorrente invece neppure deduce circostanze fattuali che non sarebbero state valutate dal giudice di merito e che risulterebbero decisive nel senso voluto, prospettandosi, al più, con giudizio meramente contrappositivo, l’idoneità del racconto a configurare i presupposti per l’accoglimento della domanda.

17. Inoltre, la decisione oggi impugnata ha puntualmente esaminato la situazione socio-politica del luogo ((OMISSIS)) di provenienza del richiedente, specificamente indicando le fonti informative a tal fine consultate, onde i motivi in esame sono volti ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

18. Circa, infine, la invocata protezione umanitaria – e premettendosi che tale doglianza va scrutinata alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis (cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019), di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, – va soltanto rimarcato che il Tribunale milanese ha affermato non essere state dedotte gravi ragioni di protezione o situazioni soggettive specifiche, e che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. n. 17072 del 2018; Cass. n. 22979 del 2018) che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in quanto “il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyanzi c. Regno Unito, par. 72 ss.)”.

19. Il ricorso va, dunque, dichiarato complessivamente inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA