Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6258 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. III, 15/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

QUATTRO VENTI 80, presso lo studio dell’avvocato CARACCIOLO ANTONIO

GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3425/2008 del TRIBUNALE di FIRENZE del

26.9.08, depositata il 3 0/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDOARDO

VITTORIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. B.G. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 30 settembre 2008, con la quale il Tribunale di Firenze, investito dell’opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi proposta da M.M. avverso l’esecuzione per espropriazione mobiliare presso terzi iniziata nei suoi confronti iniziata dallo stesso B., ha dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti ed accolto quella all’esecuzione.

Il M. non ha svolto attivita’ difensiva.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato dei ricorrenti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile, perche’ proposto oltre il termine breve, di cui all’art. 325 c.p.c., che decorse dalla notificazione della sentenza impugnata, che nello stesso ricorso si dice essere avvenuta il 16 dicembre 2008, circostanza che effettivamente risulta dalla relata sulla copia autentica della sentenza prodotta dallo stesso ricorrente.

Detta notificazione fece decorrere il termine breve, che si consumo’ decorsi sessanta giorni, cioe’ il 14 febbraio 2009. Il ricorso, viceversa e’ stato notificato, dal punto di vista del perfezionamento della notificazione per il qui ricorrente notificante il 19 marzo 2009.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’, tenuto conto che, del resto, i ricorrenti non hanno sollevato rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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