Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6258 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13813/2012 proposto da:

ACHS AIR CARGO HANDLING SERVICES SRL, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 214, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA AMORESANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato RINALDO MARTINO;

– ricorrente –

contro

P.R.M., P.M.E.,

P.S.A., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUDOVISI 16, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANLUCA MORRETTA,

PAOLO DE CARLO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1200/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato CORAIN Maurizio, difensore dei resistenti che si è

riportato agli scritti difensivi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo e il rigetto del primo motivo di ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La ACHS Air Cargo Handling Services S.r.l. proponeva rituale opposizione al D.I. del Tribunale di Milano col quale 1 era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 815.600,25 oltre accessori e spese in favore del ricorrente P.G.M. a titolo residuo credito afferente a vendita immobiliare di cui all’atto notarile in data (OMISSIS).

Parte opponente deduceva che il credito azionato era basato su conteggi unilaterali errati e sull’applicazione di clausole contrattuali invalide, in particolare quella relativa alla previsione di penale da ritardo.

L’opposto, costituitosi in giudizio, contestava i motivi addotti dalla società e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

L’adito Tribunale di Milano, espletata apposita CTU contabile, con sentenza n. 540/2006, rigettava l’opposizione e condannava la società opponente alla refusione delle spese.

Avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure la società soccombente interponeva appello, resistito dal P., che instava per il rigetto del gravame e veniva, nel corso del giudizio, sostituito – a seguito del decesso – dai propri eredi.

Con sentenza n. 1200/2011 la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello, nonchè la domanda proposta dagli appellati ai sensi dell’art. 96 c.p.c. e condannava la società appellante al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte distrettuale ricorre la società ACHS con atto fondato su due motivi e resistito con controricorso dalle parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società ricorrente e le parti controricorrenti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di “violazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 4, D.L. n. 394 del 2000, art. 1, L. n. 24 del 2001, art. 3, art. 1815 c.c., comma 2 e degli artt. 633 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso vengono ripercorse le vicende dell’atto di vendita ed, in particolare, vengono riportati – per assembleggio – pedissequamente conteggi e stralci in copia della scrittura privata.

Orbene, così come configurato, il motivo qui in esame non aggredisce fondatamente le risultanze della consulenza tecnica contabile sulle quali si fondano, argomentatamente, la doppia conforme pronuncia dei Giudici di merito.

Inoltre col motivo non viene specificamente indicato come, nelle precedenti fasi del giudizio, sia stata sollevata la questione oggi proposta all’attenzione di questa Corte e che, quindi, appare per di più come questione nuova non evincendosi dalla gravata decisione il fatto che questione analoga a quella oggi prospettata sia già stata prima prospettata.

Peraltro la norme di legge che, a tenore del motivo in esame, sarebbero state violate sono norme relative all’usura e non direttamente pertinenti all’oggetto precipito della controversia. Infine e decisivamente deve osservarsi che il motivo, nel suo complesso, difetta della prescritta specificità ex art. 360 c.p.c., in quanto in apparenza svolge censure di violazione di norme, ma nella sostanza finisce per incentrarsi esclusivamente sulla ricostruzione delle vicende di fatto e valutazioni di dati contabili già oggetto di esame congruamente svolto dai Giudici di merito. Per di più nel motivo manca del tutto l’enunciazione del principio giurisprudenziale o della regula juris che sarebbe stata violata.

Con l’effetto che lo stesso – limitandosi sostanzialmente a riproporre questioni inerenti valutazioni già svolte propone mal celatamente una impropria istanza di riesame in punto di fatto della controversia.

Va ribadito, al riguardo, il principio che questa Corte ha già avuto modo di enunciare per cui “difetta, pertanto, di specificità il motivo di ricorso con cui, pur denunciando violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni i diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate o con un’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina”. Conseguentemente il motivo è inammissibile perchè non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 10475/2001 e Cass. 1317/2004).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “illogica ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. La censura svolta col motivo qui in esame verte, nella sostanza, nella riproposizione della questione dei conteggi e dell’entità dei tassi, nonchè sul profilo inerente l’eccessività della accordata penale (di Lire 1 milone a settimana).

Il nucleo delle doglianze ricade, quindi, in aspetti di natura del tutto meritale.

A tal riguardo deve rammentarsi come, in ipotesi, influisca la differenza, quanto ai conseguenti effetti nel giudizio di legittimità, fra assenza di motivazione e motivazione ritenuta insufficiente.

E’, in proposito, significativo che la stessa parte ricorrente (per implicita ammissione) non neghi che la motivazione della gravata sentenza esiste sugli anzidetti aspetti, ma si limita a ritenerla -non condividendola – insufficiente.

La Corte distrettuale, invece, ha congruamente motivato riportandosi alle risultanze dei disposti accertamenti contabili quanto alla questione, ripetutamente sollevata, dei conteggi.

La stessa Corte ha poi dato logicamente conto della ritenuta non eccessività della succitata penale, sostenendo che la stessa ed il tasso convenzionale avevano “forma anticipatamente predeterminata di risarcimento del danno in caso di inadempimento” ed, ancora, che la detta penale di Lire 1 milione a settimana era parametrata “all’ingente ammontare del credito e rischio”.

Al riguardo, pertanto, deve rammentarsi che “la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione…altrimenti risolvendosi il relativo motivo di ricorso in una inammissibile istanza di revisione delle valutazione e del convincimento del Giudice del merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione ” (Cass. civ., S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).

Nè, d’altra parte, “il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608).

Il motivo deve, dunque, ritenersi inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento in favore delle parti contro ricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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