Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6257 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. III, 15/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI (STUDIO

ROMAGNOLI), rappresentata e difesa dagli avvocati CAVUOTO PELLEGRINO,

CAVUOTO CARMEN, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MONTESARCHIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 324/2 008 del GIUDICE DI PACE di MONTESARCHIO

del 3.4.08, depositata il 07/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 2

8/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.M.L. ha proposto ricorso per Cassazione contro il Comune di Montesarchio avverso la sentenza del 7 aprile 2008, con la quale il Giudice di Pace di Montesarchio ha rigettato la domanda da lei proposta contro il detto Comune per ottenere il risarcimento di danni sofferti dal suo autoveicolo, allorche’, mentre era condotto da un terzo, era finito in una buca piena d’acqua su una strada comunale.

Al ricorso il Comune non ha resistito.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per una ragione che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio.

Infatti, e’ stato proposto contro una sentenza emessa dal giudice di pace, che, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto sottoporsi ad appello a motivi limitati.

In proposito, si veda Cass. sez. un. n. 27739 del 2008 secondo cui Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e’ l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione.”.

Il ricorso, pertanto, sembra doversi dichiarare inammissibile.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’, tenuto conto che, del resto, parte ricorrente non ha sollevato rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile. Non e’ luogo a provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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